Dall'articolo di Gianco viene fuori che non serve una sentenza ma poi conclude dicendo che:
È evidente che, in fattispecie simili a quelle esaminate dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata, è assolutamente opportuno far precedere la stipula dell'atto notarile di trasferimento, dalla sentenza dichiarativa dell'usucapione a favore del soggetto che asserisce di essere proprietario dell'immobile e che intende procedere alla sua cessione (Tizio, per intenderci). Solo in tal modo l'acquirente può procedere all'acquisto in maniera tranquilla, senza correre rischi.
La sentenza testé menzionata consente però al notaio di stipulare comunque il rogito notarile di compravendita, purché abbia adeguatamente informato le parti, ma soprattutto il compratore, dei rischi di una simile operazione economica.
Il professionista deve, in una ipotesi del genere, quindi mettere al corrente l’acquirente:
- che la dichiarazione del venditore di essere proprietario “per possesso ultraventennale continuo e pacifico” non può, in alcun modo, essere verificata da parte del notaio rogante;
- dell'opportunità di far precedere la stipula dalla sentenza dichiarativa dell'usucapione;
- della “rischiosità” dell'atto perfezionato senza il preventivo ottenimento della predetta sentenza e, dunque, della “rischiosità” dell'acquisto. L’acquirente potrebbe, infatti, essere tenuto a restituire l’immobile al legittimo proprietario (c.d. evizione) e non riuscire magari neanche a recuperare quanto pagato dal suo dante causa, perché impossidente.
Io un bene "usucapito" senza sentenza non lo comprerei mai.