rosellina57

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buongiorno vorrei esporre un grave problema riguardo alla possibilità di tutelare un minore.
il figlio di una mia amica di anni 16 ha conosciuto tramite internet una trentenne con la quale ha intrapreso una relazione sessuale ,la madre ha stampato tutte le mail e sms dove ci sono discussioni a carattere sessuale dove la donna descrive in maniera esplicita i loro rapporti.
la cosa grave è che questa donna convive con una persona condannata per reato di spaccio di droga ,e molto signorilmente da appuntamento a questo ragazzo sedicenne appena il convivente esce di casa.
la madre è assolutamente terrorizzata dalla situazione ,il ragazzo completamente irrettito non sente ragioni e non si rende conto del pericolo che sta correndo.chiedo, è possibile fare qualcosa per tutelarlo anche se a già compiuto i 16 anni? c'è differenza se un minore è un maschio o una femmina ?
ringrazio tantissimo chi volesse rispondermi
 

Elisabetta48

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Se è stato irretito tramite Internet, può essere utile partire con una denuncia alla Polizia Postale. Bisognerebbe conoscere i dettagli dell'aggancio per poter essere più precisi. Comunque, io partirei con loro, intanto, per raccontare come è nata e si è evoluta la vicenda e mostrando il materiale a disposizione. Quando ci sono di mezzo dei minorenni agiscono in fretta e con decisione. Se non è materia di competenza loro, saranno loro stessi a indicare i passi migliori da seguire, a chi fare la denuncia. E' meglio agire in fretta, oltre tutto, data la natura del convivente. Tirare un ragazzo di 16 anni nel giro della droga può essere molto facile, specie se lui ora è del tutto rincretinito appresso a quella.
Il fatto che sia maschio non importa. E' comunque un minorenne
 

rosellina57

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credo si siano conosciuti tramite facebook ,la madre ha parlato con la polizia che le ha risposto di non poter agire perchè ha 16 anni !!! mi sembra impossibile non poter fare niente per salvare questo ragazzo .ma è vero che non esistono termini per agire in qualche modo???la madre è terrorizzata dalla probabilità che il figlio venga massacrato di botte se scoperto dal convivente tossico dipendente.
daltronde risulta impossibile fare ragionare un sedicenne che si sente dire quanto e bravo a letto ,ecc,ecc!!!! che si è completamente chiuso in se stesso va male a scuola e si rifiuta di comunicare. mi potete dare per favore delle indicazioni su come agire prima che succeda qualche disgrazia
 

arianna26

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Un minorenne è un minorenne. maschio o femmina non rileva. Secondo me due chiacchere con i carabinieri potrebbero fornire suggerimenti.
 

adimecasa

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un buon avvocato penalista, ti trova la soluzione, e non aspettare troppo finchè siete in tempo fatelo e basta non lasciarsi trascinare del consenziente:
 

Luigi Criscuolo

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L'età del consenso è, in termini giuridici, l'età a cui una persona è considerata capace di dare un consenso informato a comportamenti regolati dalla legge, in particolare i rapporti sessuali (e nel linguaggio colloquiale quando si parla di "età del consenso" si intende di solito l'età per avere rapporti sessuali).

L'età del consenso varia di nazione in nazione; la media oscilla fra i 14 e i 16 anni, con punte verso il basso di 12 e verso l'alto di 20.
In Italia l'età del consenso è 14 anni ed è uguale sia per i maschi che per le femmine.
Sale a 16 anni se uno dei due partner ha qualche forma di autorità o convivenza sul/la partner più giovane (ad esempio nel caso di insegnanti, catechisti, educatori, fratelli e/o sorelle maggiori, assistenti sociali, medici curanti e pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni).
Scende a 13 anni nel caso in cui i partner siano entrambi minorenni e la differenza d'età tra loro non sia superiore a tre anni, e quindi, nel caso in cui il/la tredicenne compie 14 anni prima che il/la partner diventi maggiorenne.
Qualsiasi atto sessuale compiutosi con una persona di minore età rispetto a quella prevista (a seconda dei casi riportati sopra) è considerata reato anche se il minore è consenziente: in quest'ultimo caso, infatti, si identifica il reato di atti sessuale con minorenne riconosciuto dall'articolo 609 quater del Codice Penale, perseguibile penalmente secondo le modalità descritte dall'articolo 609 septies.
Sono considerate aggravanti gli atti sessuali compiuti su minori di 10 anni, e in questo caso si procede sempre d'ufficio, senza che sia necessaria una querela.
È inoltre illegale compiere atti sessuali in presenza di una persona minore degli anni 14 con l'intenzione di farla assistere, anche se la persona minorenne non partecipa a questi atti: in questo caso sussiste il reato di corruzione di minorenne ai sensi dell'articolo 609 quinquies.
Infine, la legge non permette di offrire denaro a un/a minorenne per indurla/o ad atti sessuali, pertanto sono illegali i rapporti di prostituzione con una persona minore di 18 anni.
La verifica dell'età del/la partner minore spetta al/la partner eventualmente maggiorenne. L'articolo 609 sexies specifica che "il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa".
È inoltre scontato il fatto che i rapporti senza il consenso di entrambe le parti sono sempre vietati, a qualunque età: in questo caso, infatti, si parla di vera e propria violenza sessuale (vi rientrano anche le eventuali molestie), riconosciuta come reato dall'articolo 609 bis del Codice Penale, perseguibile (come i precedenti reati) nelle modalità descritte dall'articolo 609 septies. È sempre perseguibile d'ufficio se viene commessa nei confronti di una persona al di sotto dei 18 anni (quindi, su un/una minorenne).
È da notare che con le modifiche apportate con la Legge 6 febbraio 2006, n. 38 all'articolo 600-ter primo comma del codice penale (che punisce la produzione di materiale pornografico con minori) sono ora considerate reato anche le riprese o fotografie "pornografiche" realizzate consenzientemente, anche se senza fine di diffusione, da persone che abbiano raggiunto l'età del consenso, ma di cui almeno una sia ancora minorenne (o da un singolo minore), pur essendo teoricamente le attività sessuali raffigurate perfettamente legali dal punto di vista dell'età del consenso.

Quindi non rimane altro che parlare con il soggetto più grande e consigliarli una visita psicologica/psichiatrica.
 

arciera

Membro Senior
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Non capisco le forze dell'ordine. A me risulta che "Gli atti sessuali con un minorenne consenziente, ma che non può disporre validamente del consenso a causa dell'età, sono considerati reato di Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.). Il reato è punibile a querela della persona offesa (Art. 609-septies c.p.)" e che però

Art. 609-septies.
Querela di parte.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;


credo che le forze dell'ordine siano indietro con le leggi infatti l'articolo di legge prosegue così:
Numero così modificato dall'art. 7, L. 6 febbraio 2006, n. 38.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;».

E' tutt'ora illegale. Ma come, non lo sapete? è stata la sola trappola in cui è caduto Berlusconi!!
p.s. leggi bene le parole in rosso. Devono procedere d'ufficio. Parla col commissario
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
"Gli atti sessuali con un minorenne consenziente, ma che non può disporre validamente del consenso a causa dell'età, sono considerati reato di Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.).
Certo che sei fantastica nell' interpretare a modo tuo gli articoli di legge.
Il 609 bis parla di violenza sessuale è questo non è il caso perché è il ragazzotto che si reca di sua spontanea volontà dalla signora.
Il 609 quater recita, e leggitelo
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

che poi era quello che ho scritto nel mio intervento.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, la legge del codice è tutta da interpretare ma essere prevenuti, è molto pericoloso dare consigli
 

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