basty

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Proprietario Casa
Tra l'altro sono intervenuto, perchè ho "in proprio" una realtà molto vicina a quella descritta.

Fabbricato costruito da un bisnonno: scala centrale.
Con divisione ereditaria è stato stabilito che ad un figlio spettasse la porzione ad ovest della scala, all'altro figlio la porzione ad est.
Scala in comune. Confine posto su tutta la verticale, perpendicolare alla mezzeria della scala. Separazione delle due particelle risultanti.

A nessuno è mai venuto in mente di considerare comune l'intero tetto, anche se immagino strutturalmente ancora con molti elementi uniti: ognuno ha provveduto per la parte sulla propria verticale.
Unico punto in comune l'area sovrastante le scale che da accesso ai rispettivi solai.

Tutto è possibile concordare e definire: l'importante è stabilire le regole a priori, non sotto scacco.

Catasto, amministrazione ecc, si regoleranno di conseguenza.

Per Daniele: in questo caso, la scala è diventata BCNC a tutti i sub delle due particelle
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Possiamo dire di essere in presenza di un supercondominio, essendoci parti comuni, ad esempio un solo ingresso? Si veda:
http://www.altalex.com/documents/ne...-quando-sussiste-la-risposta-della-cassazione
ma hai letto cosa dice il collegamento che hai postato?
".......non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ. Al supercondominio, pertanto, si applicano in toto le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione, come, ad esempio, l’art. 1136 cod. civ. in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze, fermo restando che all’assemblea del supercondominio hanno diritto di partecipare tutti i singoli condomini, salvo che l’eventuale regolamento non disponga diversamente......
Qui l'edificio è unico. Poi se è un condominio si apllicano le norme del condominio e l' Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio).
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
.......
 

basty

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e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
Continuiamo a ruotare attorno a questo articolo, ma appunto sono due gli elementi in gioco che possono fare la differenza.
1) Cosa risulta nel titolo?
2) Il suolo non sembra essere comune: logico ipotizzare che non lo sia quindi nemmeno il tetto

Aggiungerei una considerazione. Mi sono accapigliato in una altra discussione con chi sosteneva essere determinante la proiezione verticale rispetto al danno sul lastrico solare: io sostenevo che in mancanza di dettagli su regolamento e titolo di proprietà non fosse il caso di essere fiscali su quale sezione fosse da riparare la copertura di quel tetto.

Ma qui sarebbe proprio il caso di applicare quella regola: in mancanza di specificazioni contrarie ogni terna di alloggi ripara il proprio lato di tetto.
 

Gianco

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Professionista
Intervengo solo adesso, dopo avere letto 63 post, mi sono dato una risposta al motivo che ha provocato questa situazione che per chi opera in catasto è abbastanza comune. Sebbene le due particelle dei terreni fossero dello stesso proprietario, probabilmente le ditte dovevano differire per un errore di battitura o del nome, tipo: Paolo, Paoletto. Potrebbe esserci un errore nel codice fiscale o sulla data di nascita. Purtroppo per correggere occorre intervenire con una rettifica dell'atto con i relativi costi e tempi.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Intervengo solo adesso, dopo avere letto 63 post, mi sono dato una risposta al motivo che ha provocato questa situazione che per chi opera in catasto è abbastanza comune. Sebbene le due particelle dei terreni fossero dello stesso proprietario, probabilmente le ditte dovevano differire per un errore di battitura o del nome, tipo: Paolo, Paoletto. Potrebbe esserci un errore nel codice fiscale o sulla data di nascita. Purtroppo per correggere occorre intervenire con una rettifica dell'atto con i relativi costi e tempi.
E' una ipotesi plausibile. Ma anche non necessaria. Racconto un caso recente.
Io ho provevduto nel 2015 a fare una fusione di due particelle distinte, sulle quali il nonno di mia moglie aveva fatto costruire in tempi successivi un fabbricato e successivi ampliamenti.
Si è resa necessaria la fusione per esigenze sorte dopo una ristrutturazione. Ci si era resi conto che uno dei bilocali realizzati aveva la cucina su una particella, e le stanze sull'altra. E la strada più lineare per completare l'aggiornamento catastale è stata quella di procedere preliminarmente alla fusione, prima della definizione del piano planimetrico che descriveva complessivamente il fabbricato ed i vari sub, compresi i BCNC.

Prima nessuno aveva sentito la necessità di modificare lo stato originario. Se avessero venduto il corpo fabbrica sulla particella B, ci saremmo trovati in situazioni simili alla scrivente. Un corpo A su una particella, un corpo B sull'altra, se non ricordo male la scala insiste sulla particella A, e comunque sarebbe rimasta in comunione. Ma non sarebbe risultato un condominio.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Tra l'altro sono intervenuto, perchè ho "in proprio" una realtà molto vicina a quella descritta.

Fabbricato costruito da un bisnonno: scala centrale.
Con divisione ereditaria è stato stabilito che ad un figlio spettasse la porzione ad ovest della scala, all'altro figlio la porzione ad est.
Scala in comune. Confine posto su tutta la verticale, perpendicolare alla mezzeria della scala. Separazione delle due particelle risultanti.

A nessuno è mai venuto in mente di considerare comune l'intero tetto, anche se immagino strutturalmente ancora con molti elementi uniti: ognuno ha provveduto per la parte sulla propria verticale.
Unico punto in comune l'area sovrastante le scale che da accesso ai rispettivi solai.

Tutto è possibile concordare e definire: l'importante è stabilire le regole a priori, non sotto scacco.

Catasto, amministrazione ecc, si regoleranno di conseguenza.

Per Daniele: in questo caso, la scala è diventata BCNC a tutti i sub delle due particelle
Ed è un errore avere due particelle di divisione senza considerare la scala.
Capisco che un tempo potesse andar bene, ma la scala deve essere individuata con precisione...non puoi metterne metà particella della scala su un mappale e metà scala sull'altro.

Ecco perchè dicevo che andrebbe fuso, qui nel tuo caso peggio ancora perchè i due mappali verranno intestati a due persone diverse!
A mio avviso andrebbe tutto unito in un unico, creato il BCNC della scala e del giardino o cortile se esistenti.
Diverso molto diverso sarebbe stato se le due particelle indipendenti (perchè due mappali sono due particelle a se stanti) avessero avuto ognuna il suo accesso e la sua scala.

Qui da noi, il condominio era si unico all'inizio e poi frazionato in 2, ma è altrettanto vero che l'edificio esistente si prestava bene a ciò avendo 2 SCALE INDIPENDENTI e 2 ACCESSI INDIPENDENTI.
 

basty

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Proprietario Casa
Capisco che un tempo potesse andar bene, ma la scala deve essere individuata con precisione...non puoi metterne metà particella della scala su un mappale e metà scala sull'altro.
Questo è da vedere.

Il Catasto deve essere in grado di recepire lo stato reale, non viceversa.

Sarà complicato, sgradevole per l'informatizzazione: ma il Catasto è e rimane un servizio per la proprietà fondiaria. Non si sono ancora ribaltati i ruoli.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Il Catasto deve essere in grado di recepire lo stato reale, non viceversa.
Certo ma una scala, (parte comune) come qualunque altra unità DEVE essere identificata con un proprio numero; non può essere censita con 2 numeri differenti, capisci cosa voglio dire?

Avrebbe senso dividere un alloggio singolo in due? Tipo soggiorno e cucina ad uno e bagno e camere all'altro?
La scala e le parti comuni sono la stessa cosa, non puoi censire metà rampa in un modo e metà rampa nell'altro, capisci cosa sto dicendo??
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
capisci cosa voglio dire?
Capisco perfettamente: so che è bene evitare situazioni del genere. E proprio per questa ragione citavo l'esempio al #65.
Ma sbagli quando dici che :
non può essere censita con 2 numeri differenti,
Vedi la circolare sotto citata.
L'avevo già accennato senza entrare nel dettaglio: penso tu non conosca la seguente circolare: n 15232 del 21 feb 2002 della AdT. paragrafo 3.

In parte trattato anche nell'esempio di questo link:
Guide - Accatastamento di uiu ricadente su due particelle ... - GeoLIVE
 

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