tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
I canoni regolarmente incassati dal proprietario, credo che sia doveroso, se il contratto risulta regolarmente registrato, dichiararli all' Agenzia delle Entrate per le imposte sui redditi percepiti, il dilemma subentra dal momento che il conduttore diventa moroso.
In questo caso, se il proprietario decide di non dar corso a nessuna azione legale o procedura di sfratto ma di risolvere la questione bonariamente tra le parti con una transazione :disappunto::disappunto:, bene purtroppo per l'Agenzia delle Entrate è come se continuasse a incassare il canore e dovrà pagare le imposte sui canoni non percepiti se invece il proprietario decide di intraprendere la via crucis dello sfratto per morosità allora i canoni dovranno comunque esse dichiarati :soldi::soldi:ma fino alla data di convalida da parte del giudice e potranno essere recuperati :stretta_di_mano:con un credito d'imposta nella dichiarazione dell'anno successivo.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Volete una perla? Un mio conoscente ha un negozio con inquilino moroso che ha pagato pochissimo nel 2013. Bene, lo scorso anno ha esposto solo la quota percepita (nel frattempo, ma già nel 2014, era arrivata la sentenza di sfratto) e ha messo in colonna 7, casi particolari, il codice 4. Gli ho fatto notare che secondo me era sbagliato perché la regola vale solo per unità abitative. Andiamo a riguardare le istruzioni dell'Unico 2014... eccole:
‘4’ se l’immobile è stato locato ma i canoni di locazione previsti dal contratto non sono stati percepiti, in tutto o in parte, e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale

Cioè nelle istruzioni della colonna 7 (Unico 2014) non veniva fatta distinzione tra immobili ad uso abitativo o commerciale (cosa che fanno invece le istruzioni di quest'anno). Penso fossero sbagliate le istruzioni ma credo che se l'Agenzia delle Entrate glielo contesterà sarà un buon punto a suo favore. Cosa ne pensate?
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Volete una perla? Un mio conoscente ha un negozio con inquilino moroso che ha pagato pochissimo nel 2013. Bene, lo scorso anno ha esposto solo la quota percepita (nel frattempo, ma già nel 2014, era arrivata la sentenza di sfratto) e ha messo in colonna 7, casi particolari, il codice 4. Gli ho fatto notare che secondo me era sbagliato perché la regola vale solo per unità abitative. Andiamo a riguardare le istruzioni dell'Unico 2014... eccole:
‘4’ se l’immobile è stato locato ma i canoni di locazione previsti dal contratto non sono stati percepiti, in tutto o in parte, e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale

Cioè nelle istruzioni della colonna 7 (Unico 2014) non veniva fatta distinzione tra immobili ad uso abitativo o commerciale (cosa che fanno invece le istruzioni di quest'anno). Penso fossero sbagliate le istruzioni ma credo che se l'Agenzia delle Entrate glielo contesterà sarà un buon punto a suo favore. Cosa ne pensate?

concordo
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
quanto previsto per i redditi da locazione ad uso abitativo non può tuttavia estendersi alla mancata percezione di canoni relativi a locazione commerciale, trattandosi di norma eccezionale, e come tale, non suscettibile di applicazione analogica”.
Alla faccia dell'equità fiscale e alla faccia dell'art. 53 della Costituzione !
Si arriva all'assurdo che allo Stato CONVIENE che "il commerciante" ( o qualsiasi imprenditore o professionista) che prende in locazione un immobile per svolgere la propria attività/professione NON PAGHI IL CANONE in quanto:
- le imposte le paga comunque quel povero disgraziato che gli ha concesso l'immobile sui canoni non incassati;
- il Piccolo imprenditore/Professionista non potrà detrarre i costi del canone in quanto non pagato, e quindi esporrà in dichiarazione un reddito superiore alla norma e di conseguenza maggiori imposte a vantaggio dello stato.

ALTRO PARADOSSO: ammettendo per ipotesi che l'incidenza percentuale delle imposte sul reddito pagate dal locatore e dal locatario sia la stessa, ne consegue che in caso di Incasso/Pagamento regolare del canone il beneficio per lo Stato si azzera/annulla. In altre parole, il locatore paga le imposte sulla quota di Reddito (canone) il locatario risparmia lo stesso importo quando detrae il Costo (canone) dal Reddito.
Scusate la digressione.
 

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