Se l'agenzia delle entrate scrivesse così, io mi sentirei in obbligo di dichiarare solo i canoni non incassati.quelli per primi, ovviamente era sottinteso
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Se l'agenzia delle entrate scrivesse così, io mi sentirei in obbligo di dichiarare solo i canoni non incassati.quelli per primi, ovviamente era sottinteso
Quelle istruzioni sono un documento ufficiale. E' bene conservarle.se l'Agenzia delle Entrate glielo contesterà sarà un buon punto a suo favore.
Volete una perla? Un mio conoscente ha un negozio con inquilino moroso che ha pagato pochissimo nel 2013. Bene, lo scorso anno ha esposto solo la quota percepita (nel frattempo, ma già nel 2014, era arrivata la sentenza di sfratto) e ha messo in colonna 7, casi particolari, il codice 4. Gli ho fatto notare che secondo me era sbagliato perché la regola vale solo per unità abitative. Andiamo a riguardare le istruzioni dell'Unico 2014... eccole:
‘4’ se l’immobile è stato locato ma i canoni di locazione previsti dal contratto non sono stati percepiti, in tutto o in parte, e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale
Cioè nelle istruzioni della colonna 7 (Unico 2014) non veniva fatta distinzione tra immobili ad uso abitativo o commerciale (cosa che fanno invece le istruzioni di quest'anno). Penso fossero sbagliate le istruzioni ma credo che se l'Agenzia delle Entrate glielo contesterà sarà un buon punto a suo favore. Cosa ne pensate?
Alla faccia dell'equità fiscale e alla faccia dell'art. 53 della Costituzione !quanto previsto per i redditi da locazione ad uso abitativo non può tuttavia estendersi alla mancata percezione di canoni relativi a locazione commerciale, trattandosi di norma eccezionale, e come tale, non suscettibile di applicazione analogica”.
Hai ragione, Alberto: è una sperequazione bella e buona, in quel discrimine la norma è anticostituzionale, va detto chiaro e tondo. E gli avvocati esperti nella materia fiscale lo sanno.Alla faccia dell'equità fiscale e alla faccia dell'art. 53 della Costituzione !
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