Un giocatore

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Proprietario Casa
Quindi le imposte vanno pagate fino al momento in cui il contratto viene risolto.
Ho l'impressione che questo obbligo sia contrario alla Costituzione.
Recita infatti l'art. 53 Cost.:
"Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva....".
Capacità contributiva = reddito, no?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Già spiegato che esistono sentenze contrastanti...ma bisognerebbe approfondire la casistica e la rispondenza.

Esistono comunque sentenze di Cassazione, anche recenti, che avvalorano quanto psiegato da Ollj.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Un intervento più in alto potrebbe sanare la questione.
La Corte Costituzionale è già intervenuta, dichiarando (con sentenza del 26 luglio 2000, n. 362) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme del TUIR nella parte in cui prevedono "quale base imponibile, ai fini della tassazione del reddito fondiario di un immobile locato, l'importo del canone locativo convenuto in contratto, anziché il reddito medio ordinario desunto dalla rendita catastale, anche quando, a causa della morosità del conduttore, tale canone non sia stato effettivamente percepito".
In particolare, la Consulta, con la richiamata pronuncia, ha precisato che "il riferimento al canone di locazione (anziché alla rendita catastale) potrà operare nel tempo solo fin quando risulterà in vita un contratto di locazione e quindi sarà dovuto un canone in senso tecnico", come avevo già scritto nella mia prima risposta.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Puoi dire qual è senza dover cercare la norma?
Non hai ancora imparato come ottenere il testo di una norma?
I due periodi aggiunti al comma 1 dell'attuale art. 26 del TUIR sono questi:
"I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare."
 

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