Ho trovato una sentenza interessante su una strada privata nell’abitato di Sperlonga ( I^ Traversa dx di via Valle-collegamento con via Antonio La Rocca). In questo caso i condomini, essendo la proprietà privata, avevano installato una chiusura, dopo aver presentato una Dia cui il Comune non aveva risposto (contando quindi sul silenzio-assenso). A quel punto il Comune si è svegliato e ne ha ordinato la rimozione. Nel caso specifico il TAR ha dato ragione al Comune, però mi pare interessante leggere le motivazioni perché fanno riferimento essenzialmente alle esigenze di passaggio pubblico (nella strada in oggetto è presente persino l’unica farmacia di Sperlonga) e spiegano i criteri per cui il Comune può opporsi a sbarre e cancelli invocando l’uso pubblico.
Cito dalla sentenza 128/2018 del TAR Lazio:
“…la natura e l’uso pubblico di una strada dipendono dalla esistenza di tre concorrenti elementi, che sono:
a) che vi si eserciti il passaggio ed il transito iuris servitutis publicae da una moltitudine indistinta di persone qualificate dall’appartenenza ad un ambito territoriale;
b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico;
c) titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d’uso della strada) (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. VI 20 giugno 2016 n. 2708).
Della sussistenza di tali elementi nella fattispecie che ci occupa il Comune ha fornito idonea dimostrazione, in particolare con la relazione tecnica depositata il 27 aprile 2017.“
Si tratta, mi pare, di un caso molto diverso da quello prospettato in questo thread. È pur vero che per chiarire il caso è stato necessario l’intervento della giustizia amministrativa…
Se fossi in voi, proverei a sentire un geometra come vi è già stato consigliato, ma forse proverei anche a “intervistare” chi è già passato per la stessa trafila, se per esempio in zona ci sono altre vie private che hanno una chiusura (a Roma ce ne sono un bel po’, molte censite nel viario).
Vedi anche
Lecito usare una sbarra per limitare l’ingresso all’area di proprietà del condomino solo se il traffico di terzi è limitato e avvenuto per semplice tolleranza del condominio, insomma quando non c’è una servitù di uso pubblico.
www.laleggepertutti.it
P.s. allego una foto della strada oggetto della sentenza. Dallo stato del luogo sembra che un lato della strada sia chiuso con cancello, lasciando aperto il passaggio sul lato dove ci sono attività commerciali. Non so però la data dell’immagine di StreetView.