Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
La prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, della quale l’art. 1588 c.c. onera il conduttore, deve essere piena e completa; con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, primo comma, c.c.), il quale non è assorbito dall’evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell’evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell’obbligato.
Scritta così allora, quando c'é stata l'alluvione nelle cinque terre, il proprietario di un negozio avrebbe potuto chiedere i danni al conduttore per non aver abbassato la saracinesca e sprangato con il catenaccio le ante della vetrina durante l' intervallo.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Lascia stare questa facile ironia e rileggiti bene il mio post. È palese anche ai ciechi che i due eventi non sono minimamente paragonabili.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Lascia stare questa facile ironia e rileggiti bene il mio post.
non sono affatto ironico. La cassazione non ha mica specificato quanto deve essere l'entitità del disastro naturale. Anzi direi che i danni causati da una tromba d'aria improvvisa che può rompere i vetri delle finestre staccando le stecche delle tapparelle è ben poca cosa difronte ai danni cagionati da una improvvisa esondazione dovuta ad una piena eccezionale. Non sono entrambi disastri naturali? Ed allora perché due pesi e due misure?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo me è necessario il buon senso, ovvero se la cosa era evitabile con un po di accortezza, non si può parlare di disastro naturale, (vedi esempio al nr 29)
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
Dal codice civile:
Art. 1588. Perdita e deterioramento della cosa locata.

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Corte di Cassazione
La prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, della quale l’art. 1588 c.c. onera il conduttore, deve essere piena e completa; con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (artt. 1177, 1587, n. 1, e 1590, primo comma, c.c.), il quale non è assorbito dall’evento naturale, in considerazione della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell’evento sia comunque prevenuto o impedito dalla diligente condotta dell’obbligato.
( Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2006, n. 11005, Galasio c. Vigilante)

Quindi, fino a prova contraria il cui onere è posto in capo al conduttore, la spesa per le riparazioni è a carico di quest'ultimo e non del locatore.

Se è dimostrabile che il vetro si è rotto, come pare riferire Archirebi, a causa di un eccezionale evento atmosferico (vento), tale causa non rientra tra quelle imputabili al conduttore, essendo la rottura stessa causata non per un normale utilizzo, ma per caso fortuito o, forse, da vetustà dell’infisso (bisognerebbe esaminare il manufatto). Pertanto, in mancanza di una chiara clausola a contratto o richiamata da una tabella oneri accessori che definisca chi cambia cosa (nel caso di specie, un vetro) a causa di atti vandalici, agenti atmosferici, furti ecc. e da vetustà, la sostituzione della cosa spetta al locatore per effetto degli articoli 1576 e 1609 c.c.

L’articolo 1588 che hai richiamato fa discendere la responsabilità per la perdita o il deterioramento della cosa locata dall’obbligazione, gravante sul conduttore, di osservare, nel servirsi del bene, la diligenza del buon padre di famiglia. Pertanto è conforme al precetto del 1588 ritenere che un conduttore di media diligenza, per vincere la presunzione di colpa sancita a suo carico dal 1588, in merito alla rottura di un vetro provocato da una serranda avvolgibile fuoriuscita dalla guida, deve dare la prova della sua assenza di colpa e, cioè, di una causa a lui non imputabile, in altre parole una causa imprevedibile, inevitabile, e per questo estranea ai suoi doveri di custodia (caso fortuito o per forza maggiore).
 
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tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
L’articolo 1588 che hai richiamato fa discendere la responsabilità per la perdita o il deterioramento della cosa locata dall’obbligazione, gravante sul conduttore, di osservare, nel servirsi del bene, la diligenza del buon padre di famiglia. Pertanto è conforme al precetto del 1588 ritenere che un conduttore di media diligenza, per vincere la presunzione di colpa sancita a suo carico dal 1588, in merito alla rottura di un vetro provocato da una serranda avvolgibile fuoriuscita dalla guida, deve dare la prova della sua assenza di colpa e, cioè, di una causa a lui non imputabile, in altre parole una causa imprevedibile, inevitabile, e per questo estranea ai suoi doveri di custodia (caso fortuito o per forza maggiore).

Esatto. Hai colto perfettamente il senso. E se non riesce a fornire tale prova, la riparazione è a carico del conduttore, come affermato dalla Cassazione.
 

uragano

Membro Attivo
Professionista
e si continua ad affermare che il conduttore ha agito con dolo.ma chi lo afferma e' solo una supposizione.Archirebi parla solo di forte vento.questa e' la base di partenza il resto sono solo chiacchere.:innocente::birra:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
e si continua ad affermare che il conduttore ha agito con dolo.ma chi lo afferma e' solo una supposizione.Archirebi parla solo di forte vento.questa e' la base di partenza il resto sono solo chiacchere.:innocente::birra:
Nessuno credo ha affermato che ci sia dolo, ma noncuranza, sbadataggine questo non si può negare che ci sia stata.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
condobip questo lo affermate Voi.come fate ad affermarlo,non essendo presenti ne avendo visto nulla del danno.
E tu come fai ad affermare il contrario, eri presente?
p.s. dove abito io il vento alle volte arriva anche a 150 Km/h ed alle volte anche i 200, ma i vetri se sono chiusi NON si rompono
 
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