Forse dovrebbe notificargliela tramite altri metodi (es. Ufficiale Giudiziario)... magari qualche avvocato di questo forum saprà ragguagliarci.
In ogni caso quando non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o incapacità o rifiuto de destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all’albo pretorio) o presso l’ufficio postale.
Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali, la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.
Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha, infatti, uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica, comunque sia eseguita, deve ritenersi perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza.
Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l’amministrazione può dimostrare il regolare invio degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario è stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell’atto e della sua notifica.
Molti inquilini conoscono tutti i trucchi per ritardare le udienze di sfratto, uno di questi è proprio quello di non ritirare le raccomandate delle quali conoscono benissimo il contenuto.