Buongiorno forum, della serie quando i regolamenti di condominio sono vecchi di 92 anni...e troppo interpretabili!
Il problema è il seguente: nel mio stabile si deve intervenire su una porzione di solaio che sovrasta la rampa di scale che porta al pianerottolo del 4° piano. Da questo pianerottolo parte un'ultima rampa che consente, tramite un cancelletto (posizionato circa 40 anni orsono per aumentare la sicurezza degli appartamenti ed impedire l'accesso alla scala da eventuali malintezionati introdottosi dagli abbaini), l'accesso al piano delle soffitte, 4, tutte abitate. Al piano delle soffitte le 4 unità sono servite da un corridoio ad L e porzione della parte lunga della L (che consente l'accesso a quello che era il servizio igienico comune delle soffitte) presenta la struttura ammalorata che necessità di essere sostituita. Ora il regolamento contrattuale, risalente all'inizio degli anni 20 quando lo stabile è stato frazionato, recita:
sono comuni ed in comproprietà in modo indivisibile ed inalienabile a favore di tutti i comproprietari....
c) tutti i locali di uso comune quali gli atrii di accesso, le scale, i pianerottoli, il tetto....ecc;
f) sono comuni e in proprietà come sopra fra tutti i possessori di cantine le rispettive scale di accesso alle medesime, i corridoi, sotterranei, ecc. ecc;
g) fra tutti i possessori di soffitte, la rispettiva scala - ovvero quella che dal pianerottolo del 4° piano sale al 5° - e porte di accesso alle medesime che non siano incluse nell'interno delle soffitte.
Nella assemblea svoltasi da poco la maggioranza dei presenti, me compreso (teste e millesimi - e premetto che dei proprietari delle soffitte ne era presente solo 1 ), hanno deliberato che la ripartizione dei costi dell'intervento venisse suddiviso come recita l'art. 1125 facendo riferimento al sopracitato comma g del regolamento adducendo che se è la scala è in comproprietà tra i possessori delle soffitte allo stesso modo lo è il corridoio, anche se non menzionato nel relativo comma, e quindi devono farsi carico di metà del costo dell'intervento sulla struttura.
Ovviamente l'unico proprietario di soffitta presente non era d'accordo adducendo che se il corridoio fosse ad uso esclusivo del piano sarebbe stato scritto nel comma, esattamente com'è avvenuto per il comma precedente f) riferito alle cantine, conseguentemente si deve ritenere comune a tutto lo stabile.
Posso chiedere agli esperti del forum un parere ed una interpretazione del tutto?
L'amministratore è parso titubante nell'accettare tale ripartizione e ha consigliato a tutti di cercare una soluzione per evitare gli eventuali costi di una mediazione o peggio ancora di una causa che, rispetto al costo dell'intervento presenterebbero senz'altro costi maggiori.
Ringrazio in anticipo chiunque riesca a dipanare tale matassa.
Il problema è il seguente: nel mio stabile si deve intervenire su una porzione di solaio che sovrasta la rampa di scale che porta al pianerottolo del 4° piano. Da questo pianerottolo parte un'ultima rampa che consente, tramite un cancelletto (posizionato circa 40 anni orsono per aumentare la sicurezza degli appartamenti ed impedire l'accesso alla scala da eventuali malintezionati introdottosi dagli abbaini), l'accesso al piano delle soffitte, 4, tutte abitate. Al piano delle soffitte le 4 unità sono servite da un corridoio ad L e porzione della parte lunga della L (che consente l'accesso a quello che era il servizio igienico comune delle soffitte) presenta la struttura ammalorata che necessità di essere sostituita. Ora il regolamento contrattuale, risalente all'inizio degli anni 20 quando lo stabile è stato frazionato, recita:
sono comuni ed in comproprietà in modo indivisibile ed inalienabile a favore di tutti i comproprietari....
c) tutti i locali di uso comune quali gli atrii di accesso, le scale, i pianerottoli, il tetto....ecc;
f) sono comuni e in proprietà come sopra fra tutti i possessori di cantine le rispettive scale di accesso alle medesime, i corridoi, sotterranei, ecc. ecc;
g) fra tutti i possessori di soffitte, la rispettiva scala - ovvero quella che dal pianerottolo del 4° piano sale al 5° - e porte di accesso alle medesime che non siano incluse nell'interno delle soffitte.
Nella assemblea svoltasi da poco la maggioranza dei presenti, me compreso (teste e millesimi - e premetto che dei proprietari delle soffitte ne era presente solo 1 ), hanno deliberato che la ripartizione dei costi dell'intervento venisse suddiviso come recita l'art. 1125 facendo riferimento al sopracitato comma g del regolamento adducendo che se è la scala è in comproprietà tra i possessori delle soffitte allo stesso modo lo è il corridoio, anche se non menzionato nel relativo comma, e quindi devono farsi carico di metà del costo dell'intervento sulla struttura.
Ovviamente l'unico proprietario di soffitta presente non era d'accordo adducendo che se il corridoio fosse ad uso esclusivo del piano sarebbe stato scritto nel comma, esattamente com'è avvenuto per il comma precedente f) riferito alle cantine, conseguentemente si deve ritenere comune a tutto lo stabile.
Posso chiedere agli esperti del forum un parere ed una interpretazione del tutto?
L'amministratore è parso titubante nell'accettare tale ripartizione e ha consigliato a tutti di cercare una soluzione per evitare gli eventuali costi di una mediazione o peggio ancora di una causa che, rispetto al costo dell'intervento presenterebbero senz'altro costi maggiori.
Ringrazio in anticipo chiunque riesca a dipanare tale matassa.