Caspita, mi state confondendo le idee. Ricapitolando:
ecco ricapitoliamo. E distinguiamo ...
No, se la scala è utilizzata dai proprietari delle soffitte è bcnc delle stesse.
E chi ha detto, nella sostanza, una cosa diversa? Cerchiamo però di scrivere in modo corretto e leggere in modo altrettanto corretto.
Intanto non è discriminante il fatto , come scrivi , che "
se la scala è utilizzata dai proprietari" questa è bene delle stesse.
Lo è per una altra ragione, cioè per il comma g) del regolamento
g) fra tutti i possessori di soffitte, la rispettiva scala - ovvero quella che dal pianerottolo del 4° piano sale al 5° - e porte di accesso alle medesime che non siano incluse nell'interno delle soffitte.
E ancora, in precedenza avevo visto scritto:
Se la scala, condominiale delle soffitte,
....
nella mia replica avevo evidenziato il lapsus che contraddiceva l'intendimento finale.
La scala al 5° piano, sempre per il comma g) è specificato essere comune solo ai proprietari della soffitta, non è quindi
condominiale in senso generale bensì comune solo ai proprietari della soffitta.
Propendiamo poi tutti per estendere questa interpretazione di comunione ristretta anche al corridoio, ma con una differenza : un conto
essere dell'opinione che, un conto dare per certa la conclusione. L'argomentazione del condomino che si appella alle differenze insite nel testo del comma f) e g) , con corridoio citato nel primo e taciuto nel secondo, ha la sua valenza: solo un giudice può stabilire una risposta, di fronte a due letture contrastanti ma possibili. Che poi una delibera a larga maggioranza validamente argomentata possa orientare favorevolmente il giudice (o mediatore) è altro discorso