basty

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e nulla dell'atto fa riferimento ad eventuale comproprietà del corridoio ne tanto meno della scala.

... come immaginavo.
L'atto fa però riferimento al RdC che sembra di tipo contrattuale: in questi casi il contenuto del RdC assume la veste di estensione dell'atto e ne fa parte integrante. In poche parole "prevale" il RdC (anche se qui non è che ci sia contrasto su cui prevalere, ma solo una precisazione in più)

Circa le planimetrie credo che Gianco intendesse dire che forse le soffitte sono state ristrutturate e riaccatastate di recente: nel qual caso avrebebro dovuto integrare e completare l'elaborato planimetrico. (Mi scuso con Gianco se faccio da interprete, ma non a tutt capita di avere confidenza col mestiere del geom...)
 

gigasta

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Esattamente Basty, una scommessa 50-50! Sembra scritto apposta per foraggiare avvocati e cause. Credo non mi rimanga che cercare di mediare tra gli intransigenti che aderiscono al punto g) e quelli del punto c) per evitare un salasso ......legale!
Ritengo che il RdC prevalga anche rispetto ad eventuali planimetrie catastali, od erro?
Grazie infinite per le delucidazioni.
 

basty

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Ritengo che il RdC prevalga anche rispetto ad eventuali planimetrie catastali, od erro?
Se il RdC è contrattuale (cioè registrato ed allegato ad un atto costitutivo iniziale), la risposta è si. Il RdC sarebbe opponibile a terzi alla stregua dei rogiti.
Il catasto nn è di per sè probante: deve riflettere il titolo indicato sugli atti: in caso di contrasto prevale ciò che scritto sugli atti, compreso il RdC contrattuale.
Se il RdC fosse di tipo assembleare, potrebbe essere modificato a maggioranza: in questo caso le planimetrie possono fare riferimento solo ai rogiti. Il regolamento assembleare di per se vale per chi lo ha sottoscritto e per la maggioranza che lo conferma (detto un pò alla buona)
 

gigasta

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.....e, tra l'altro, diventa praticamente impossibile variare il comma g) perchè a questo punto non vi sarà mai unanimità.....mi sembra di vedere già i costi vivi di una pratica legale volare verso altri lidi!:triste:.....
 

basty

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.....e, tra l'altro, diventa praticamente impossibile variare il comma g) perchè a questo punto non vi sarà mai unanimità.....mi sembra di vedere già i costi vivi di una pratica legale volare verso altri lidi!:triste:.....
Non vorrei essere così pessimista: nel vostro caso non si tratterebbe di "variare" il comma g): ma solo di "interpretarlo consensualmente": detto così sembrerebbe di cadere dalla padella alla brace.

Non sono un legale e nemmeno un professionista, ma immagino che in caso di incertezza sia lecito che l'assemblea a maggioranza qualificata dia una interpretazione del comma in una certa direzione. Starebbe alla minoranza che dissente adire alle vie legali: e dovranno pensarci due volte anche loro.

Nulla vieta infatti di integrare o esplicitare meglio un RdC, anche contrattuale: certo occorre una larga maggioranza e la delibera non deve essere in palese contrasto con l'esistente. Ho vissuto un caso analogo: il pretesto è stato l'installazione di un ascensore prima inesistente: con l'occasione si è formulata una nuova tabella millesimi delle spese di gestione, distinta da quella preesistente dei m/m di proprietà.
L'elenco delle spese comuni previste nel vecchio RdC era come al solito piuttosto generica: e si è sostanzialmente aggirato l'ostacolo, mantenendo col vecchio criterio solo le voci strettamente attribuibili alla proprietà. (vero anche che il tutto è nato come compromesso tra i proprietari del piano terreno che avevano una quota di mm esorbitante rispetto al tutto, che in caso contrario avrebbero potuto opporsi (un ricatto...) all'ascensore.

Sta molto all'abilità dell'amministratore prevenire i casi, operando per arrivare ad una visione condivisibile, prima che sia interpellato ... il portafoglio.
 

gigasta

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Scusami Un giocatore, :confuso: mi era sfuggita la tua domanda; la rimanente metà verrebbe divisa tra tutti i millesimi afferenti questa scala, quindi i proprietari delle soffitte pagherebbero metà in base ai loro millesimi, che come puoi immaginare sono bassi l'altra metà solo suddivisi tra di loro, sempre in base ai millesimi che ciascuno possiede.
 

Un giocatore

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Le tabelle dei millesimi dovrebbero dire tutto. Ogni tabella rappresenta uno specifico tipo di proprietà.
Ad esempio un condominio con tre scale, diciamo A, B, C, ha almeno quattro tabelle:
1. Proprietà scala 1 (con un sottoinsieme delle u.i.)
2. Proprietà scala 2 (con un altro sottoinsieme delle u.i.)
3. Proprietà scala 3 (con un altro sottoinsieme delle u.i.)
4. Proprietà generale (con l'insieme delle u.i.).
 

basty

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Le tabelle dei millesimi dovrebbero dire tutto. Ogni tabella rappresenta uno specifico tipo di proprietà.
Ad esempio un condominio con tre scale, diciamo A, B, C, ha almeno quattro tabelle:
1. Proprietà scala 1 (con un sottoinsieme delle u.i.)
2. Proprietà scala 2 (con un altro sottoinsieme delle u.i.)
3. Proprietà scala 3 (con un altro sottoinsieme delle u.i.)
4. Proprietà generale (con l'insieme delle u.i.).
Qui non sembra sino in una realtà condominiale con più scale, ma di un caseggiato dove solo una parte dei condomini è proprietaria anche di cantine, ed una altra parte possiede invece delle soffitte. E' stato quindi specificato che la scala alle cantine sia di competenza dei soli aventi diritti alle cantine, e la scala che porta alle soffitte ai soli aventi diritti sulla soffitte: non è stato esplicitato cosa avviene del corridoio di dismpegno al piano soffitte: sembra logica l'ipotesi di gigasta e dell'assemblea di considerare anche questo corridoio alla stregua della scala di accesso.
Chi si oppone a questa interpretazione si appella ad una lettura restrittiva e puntuale del testo di regolamento: non ho idea se vi sia una prassi giurisprudenziale di fronte a queste situazioni: interpretazione analogica o lettura ristretta? Credo dipenda da chi ti trovi come giudice e come avvocato.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Se la scala, condominiale delle soffitte, conduce ad un disimpegno, antistante le stesse, non accessibile altrimenti, è senza dubbio bcnc, comune a dette soffitte.
 

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