.....e, tra l'altro, diventa praticamente impossibile variare il comma g) perchè a questo punto non vi sarà mai unanimità.....mi sembra di vedere già i costi vivi di una pratica legale volare verso altri lidi!
.....
Non vorrei essere così pessimista: nel vostro caso non si tratterebbe di "
variare" il comma g): ma solo di "
interpretarlo consensualmente": detto così sembrerebbe di cadere dalla padella alla brace.
Non sono un legale e nemmeno un professionista, ma
immagino che in caso di incertezza sia lecito che l'assemblea
a maggioranza qualificata dia una interpretazione del comma in una certa direzione. Starebbe alla minoranza che dissente adire alle vie legali: e dovranno pensarci due volte anche loro.
Nulla vieta infatti di integrare o esplicitare meglio un RdC, anche contrattuale: certo occorre una larga maggioranza e la delibera non deve essere in palese contrasto con l'esistente. Ho vissuto un caso analogo: il pretesto è stato l'installazione di un ascensore prima inesistente: con l'occasione si è formulata una nuova tabella millesimi delle spese di gestione, distinta da quella preesistente dei m/m di proprietà.
L'elenco delle spese comuni previste nel vecchio RdC era come al solito piuttosto generica: e si è sostanzialmente aggirato l'ostacolo, mantenendo col vecchio criterio solo le voci strettamente attribuibili alla proprietà. (vero anche che il tutto è nato come compromesso tra i proprietari del piano terreno che avevano una quota di mm esorbitante rispetto al tutto, che in caso contrario avrebbero potuto opporsi (un ricatto...) all'ascensore.
Sta molto all'abilità dell'amministratore prevenire i casi, operando per arrivare ad una visione condivisibile, prima che sia interpellato ... il portafoglio.