ESPONSRABILITA’ DEI GIUDICI
Come conseguenza abbiamo avuto, in campo giudiziario, l obbligatorietà dell’ azione penale anzichè la discrezionalità abusata dai giudici fascisti, l immunità parlamentare ( parzialmente rimossa dopo “mani pulite”) e l’autonomia della magistratura.
Per quest’ultima ci fu fra i costituenti chi vide quell eccesso di autonomia che, ora, viene dibattuto fuori e dentro il Parlamento con una acrimonia inaccettabile.
Infatti, come indicato negli atti costituzionali, a pag2445 , l on.Preti propose di eliminare il primo comma dell art.104 che recita “
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” argomentando che “gli ordini autonomi e indipendenti non esistono” e che il concetto di ordine autonomo è proprio dello Stato anteriore alla Rivoluzione francese il quale erafondatosuunaarticolazioneeterogeneadiceti e categoriechiuse “riconoscere un pieno autogoverno della Magistratura significa creare uno Stato nello Stato o per lo meno una casta chiusa ,intangibile”.
Quando si scrisse la Costituzione l’obiettivo era impedire che fra i poteri ci fosse chi potesse pre varicare .
Quasi 50 anni dopo,nel ridurre drasticamente la immunità parlamentare non si meditò sufficientemente sulle conseguenze dello squilibrio che si produceva con gli altri poteri dello Stato o meglio, il Parlamento non ebbe la forza di impedire che tale squilibrio si verificasse.
Abbiamo avuto quindi un Parlamento incapace di far prevalere le sue prerogative.
Nel caso della Magistratura si è verificata la situazione opposta dove molti magistrati si sono sentiti investiti di uno speciale mandato moralizzatore.
Occorre dire,a difesa di tale atteggiamento che , quella italiana , è una società nella quale i poteri forti, economico e politico, sono di fatto fondati sulla illegalità.
Se si esamina la legislazione degli ultimi 15/20 anni ( amministrati alternativamente da governi di centrosinistra per 105 mesi:Ciampi,Dini,Prodi,D’ Alema Amato e centro destra per 109 mesi) si osserva una tendenza( comune a tutti i partiti(v.indulto ad esempio)di legislare non sulla giustizia ma contro la giustizia
D altra parte non ci si può aspettare che i rappresentanti politici degli italiani siano troppo dissimili da questiultimi. .
Ne è derivato che mentre pezzi di società civile,di quando in quando reclamano “giustizia” nel quotidiano assistiamo ad una prassi favorevole a furberie e scorciatoie.
Si può dunque dedurre che la responsabilità primaria dell inefficienza della giustizia sia frutto di scelte politiche.
Questo stato di cose, a ben vedere, ha costituito per la magistratura nel suo insieme ( esclusi gli “eroi” Falcone ecc)l’ alibi e cioè una comoda copertura anche per quanto riguarda il relativo controllo della professionalità dei magistrati sia come efficienza quantitativa che capacità qualitativa
I pareri dei Consigli Giudiziari in occasione della progressione in carriera dei magistrati sono tutti generalmente positivi a volte esageratamente anche per quei magistrati noti a tutti per la loro bassisima deontologia ed applicazione al lavoro. Mentre si rileva una sostanziale impunità dei magistrati con riferimento alle loro condotte produttive di disservizi.
Non è quindi da stupirsi se da molte parti si sollevi il problema della responsabilità dei giudici anche se il pretendere che siano loro esposti a pagare per i danni attenta gravemente alla loro indipendenza ed autonomia.
Allo stesso tempo c è da dire che lo Stato che se ne facesse carico ( come attualmente è il caso dell Italia ) dovrebbe da un lato subire e pagare il prezzo dell errore del magistrato fermo restando la impossibilità di rivalersi neanche disciplinariamente sul medesimo.
La magistratura ha l autogoverno a tutela della propria indipendenza, ma se l autogoverno diventa uno strumento di copertura della propria inefficienza, approfittando del fatto che le colpe principali sarebbero di altri, tale situazione diventa inaccettabile sotto ogni profilo.
Se la magistratura avesse il coraggio di riconoscere le proprie responsabilità facendo la propria parte per rimuovere le ragioni della propria inefficienza diventerebbe necessaria una riflessione sull’A N M.
L Associazione Nazionale Magistrati, infatti, anzichè promuovere la cultura dell efficienza,della imparzialità e di rappresentare agli organi istituzionali le esigenze della giustizia è divenuta una sovrastruttura, un luogo di legittimazione solo formale del quale si servono dei gruppi organizzati detti “correnti”che l hanno parassitizzata avendo come fine ultimo la raccolta di consensi elettorali fra i magistrati necessari a fare eleggere i propri designati.
Fermo restando il riconoscimento dovuto all opera di tanti che nell’ ANM hanno operato, l attività delle correnti appare ispirata quasi esclusivamente ALLA GESTIONE DEL CONSENSO ELETTORALE con il conseguente legame fra chi è mandato al CSM e chi ce lo manda obbedendo i primi alle indicazioni della corrente alla quale dichiarano di appartenere .(brutto verbo,fa venire i mentie una scuderia di cavalli)
Se il sistema di autogoverno non fosse irremediabilmente bacato ci dovrebbero essere delle sane divergenze anche fra gli stessi componenti della stessa corrente di appartenenza e si dovrebbe assistere a votazioni che siano ed appaiano libere da ogni vincolo di mandato.
Oggi come oggi, questo non avviene e di conseguenza abbiamo l’l A N M controllare il CSM e quindi esercitare un potere che non le spetta e non dovrebbe avere mentre le correnti, espressione dell AN M hanno dato luogo ad una lottizzazione di ogni cosa. Un esempio fra tutti quello di far redigere il parere per la progressione in carriera da un magistrato della stessa corrente del valutato.
Ma la cosa più deleteria è che la militanza nelle correnti dia la chiave di accesso a molti posti di potere.A riprova di questa affermazione basta andare sul sito internet dell A N M cliccare sul link comitato direttivo centrale per verificare quanti componenti di quell organo lo abbiano lasciato per andare al C S M o con qualche incarico ministeriale con il paradosso di una associazione sindacale,com’è l ANM, avere i propri vertici costantemente arruolati dal datore di lavoro.
La nomina dei capi degli uffici giudiziari secondo logiche spartitorie di appartenenza, la gestione dei controlli ispirati al mantenimento di deplorevoli clientele hanno portato la Magistratura a delegittimarsi.
Vale anche per i suoi componenti, benchè si atteggino a puri e casti, quanto detto per la classe politica e cioè non ci si può aspettare che i magistrati italiani siano troppo dissimili dai propri connazionali
Il problema diventa anche pecuniario per lo Stato e per il cittadino in quanto le “buone intenzioni” della norma fanno si che i danni per un errata sentenza li paghi lo Stato e non il giudice.Ora , mentre ritengo giusto che così sia , penso che non ci dovrebbe essere nulla da obiettare se CS M e MINISTERO DIGRAZIA E GIUSTIZIAconcordasserouna specie ditabella dove si stabilisca il provvedimento disciplinare più confacente per chi si è reso colpevole di aver arrecato un danno all ‘ Erario
L’ attaccamentodeimembri della A N M ailoroprivilegi,” l impostura per la quale un certo numero di persone persegue interessi privati dicendo di agire a nome di un intero potere dello Stato e pretendendo di agire a tutela di interessi pubblici e di fondamentale rilievo costituzionale(paroledelgiudiceFeliceLima diCatania )rendonoinevitabile la considerazione se allo stato attuale delle cose sia giusto continuare così con un organo così politicizzato .
Politicizzazione che mette sul tavolo un altro problema. L affollamento dell agone politico da parte di magistrati in permesso od in via definitiva.
Si ha un bel dire che il giudice deve non solo essere ma anche apparire imparziale se poi il cittadino può lecitamente guardare con sospetto ogni atto del giudice leggendolo in chiave di preparazione a scendere in politica. Se vuoi essere vergine non puoi avere rapporti è lapalissiano. La soluzione non può che essere alternativamente la proibizione o un periodo di alcuni anni di intervallo tra il lasciare la magistratura ed entrare in politica.
Un amico spagnolo mi ha fatto notare, fra le altre cose,che l arretrato dei processi in Italia è tale che a guardar bene la GRAZIA l amministrano e la concedono,di fatto, i giudici con il solo rinvio o scegliendo fra i processi che hanno a disposizione dando luogo ad ulteriori sospetti sul giudice .
Non solo ma lo scadere dei termini puo’ essere utile al magistrato per nascondere i suoi errori o per favorire una parte.
Nell’attuale ordinamento italiano i funzionari del pubblico ministero sono magistrati ed appartengono,quindi, allo stesso ordine,la magistratura, del quale fanno parte i giudici
Essi costituiscono la cosiddetta magistratura
inquirente in contrapposizione alla magistratura
giudicante costituitadaigiudici
Quellocherendelasituazioneitalianaeccezionale edanomala è che giudici e magistrati del Publico Ministero godono di garanzie pressocchè equivalenti. Non solo , i membri delle due parti si possono scambiare i ruoli.
In questa situazione affermare che giudici PM ed avvocati della difesa operino sullo stesso piano è errato.
E’, almeno per me , ovvio, che la forma in cui si è sviluppata l amministrazione della giustizia in Italia così come negli altri Paesi dipenda dalle condizioni ambientali.
Per questa ragione trovo interessante trascrivere quanto scritto dallo storico spagnolo Manuel Rivero Rodriguez in merito all’ amministrazione della giustiza in Italia nel 1500 e più precisamente in Piemonte.
A finales de la Edad Media y principios de la Moderna, las Universidades eran organismos autònomos de naturaleza corporativa , con un status juridico que convertia a sus miembros en prvilegiados, es decir,se sustraìan a la justicia y gobierno ordinarios, hallandose bajo el amparo de las autoridades academicas . Esto contribuia a fortalecer la impresion de pertenencia a una comunidad diferente al resto de la sociedad,la comunidad de los “scholares”, que no solo estaba definida por un estatuto proprio,sino por lazos establecidos entre sus miembros.......los estudiantes favorecian los miembros del propio centro..........Logicamente estos lazos provocaron una distorcion de la administraciòn de la justicia.........................en muchas obras encontramos la queja comun de que los tribunales no eran imparciales en su pràctica cotidiana pues esta no era sino parte de un conjunto de transacciones efectuada entre los miembros de un mismo cuerpo.
Do
po aver letto questo sono meno scandalizzato del comportamento degli attuali magistrati e meno meravigliato delle differenze, ad esempio con la magistratura anglosassone dove l imparzialità dei giudici, selezionati dal Re normanno ed i suoi succesori , era la migliore prerogativa.
Mi sembra quindi fuori luogo pescare quì e lì nelle normative degli altri paesi per copiare soluzioni che non riflettono quella che è nella nostra tipologia.
Purtuttavia è interessante vedere come siano diverse le soluzioni pur nel conclamato rispetto dell autonomia e indipendenza dei giudici:
a) nell ordinamento
francese il publico ministero è l’ organo dello Stato al quale spettano l’ esercizio dell’ azione penale e la rappresentanza degli interessi generali. Il pubblico ministero dipende gerarchicamente dal governo attraverso il Ministro della giustizia e la Direction des affaires criminelles et des graces posta alle sue dipendenze.
Nella magistratura francese è radicalmente differenziato lo status giuridico di chi svolge la
funzione di giudice da quello che svolge invece le funzioni di pubblico ministero;
b)Il
principio di obbligatorietà o
discrezionalità dell azione penale vige in Italia, Germania Austria mentre nei paesi ove è in vigore la common law vige il principio dell’
opportunità ma lo stesso vale anche in Francia, Belgio, Danimarca e la svizzera francofona;
c)la
conduzione delle indagini negli ordinamenti di common law è svolta dalla polizia che trasmette gli elementi raccolti al pubblico ministero affinchè decida se esercitare o meno l azione penale.;
d)in Germania ed Austria i
funzionari del Pubblico ministero non appartengono alla magistratura ma al potere esecutivo In Spagna e nei Paesi Bassi costituiscono un apparato autonomo che fa capo al Procuratore Generale . In Svizzera tutti i funzionari del pubblico ministero sono di nomina politica.
e) in
Spagna il modello applicato è quello di attribuire una valutazione del magistrato secondo le ore di lavoro effettuate fino alla conclusione definitiva di ogni tipo di intervento processuale.
Con un orario lavorativo annuale di 1760 ore i procedimenti giudiziari devono essere equivalenti in ore lavorative alla giornata stabilita. Il sistema considera i processi definiti per categorie o classi processuali.
L’attività che riguarda la valutazione
nella misura in cui può dar luogo tanto a degli aumenti di retribuzione quanto a delle diminuzioni è considerata come un intervento di legge;
Per quanto riguarda la
GranBretagna allego una scheda riassuntiva preparata dalla Commisione Europea richiamando l’attenzione su alcune peculiarità del sistema :
A) Il sistema prevede due principali livelli:
Le corti inferiori , che si occupano delle cause meno importanti classificate in base al valore economico( meno di 500 mila sterline) in materia civil e in base alla gravità in materia penale .
Queste corti sono composte da giudici non professionali
Le
corti superiori raggruppate nel 1873/75 inun’unicaSupremeCourtofJudicature ce si articola in tre rami:
. la High court of Justice competente in materia civile
.la Crown Court competente in materia penale
.la Court of appeal competente in grado di appello
B) accanto ai giudici ordinari operano gli special tribunals, organi giurisdizionali estranei al sistema delle corti ordinarie . Ad essi è accordata la risoluzione della maggior parte delle controversie, tra stato e cittadini o tra privati cittadini, che nascono nell’applicazione di norme costituenti espressione dell’ idea di welfare state: controversie in materie di imposte, locazioni da equo canone , rapporti di lavoro,relazioni industriali,infortuni sul lavoro, licenze edilizie previdenza ed assistenza,indennità di espropriazione, immigrazione
controversie che avrebbero ingolfato il funzionamento delle corti ordinarie
.Ogni
special tribunal ha caratteristiche sue proprie in punto di composizione ( solitamente due membri più il presidente) rapporto fra giuristi ( normalmente il presidente è giurista) esperti e laici .
Se pensiamo che i
tribunali italiani hanno un arretrato di non meno di 2
milioni di vertenze riguardanti problemi condominiali........
C)) Per diventare giudice occorre prima essere avvocato ed aver esercitato per un periodo di tempo minimo di almeno 7 /10 anni (
in realtà non son meno di 20).
D) Il Lord Chancelor è segretario di stato per gli affari costituzionali e quindi membro del
Governo ha la responsabilità personale della nomina esprime il suo parere su tutti i membri delle professioni legali
La commissione incaricata di nominare i giudici è composta fra l altro da membri laici nominati dal Lord Chancelor
La nomina non è vincolante per il ministro
Con tutto ciò il Lord Chancelor è
visto come il
garante dell’indipendenza dei giudici
La figura del lord Chancelor è molto antica che può dirsi esistente dalla nascita della monarchia:secondo alcuni nasce addirittura nel 605 d.c.
COMMON LAW----
CIVIL LAWCliccare ove il testo è Blu e sottolineato per aprire
di Marcello Adriano Mazzola | 4 mag
Più informazioni su: Associazione nazionale iLinks.
magistrati, Magistrati, Responsabilità Civile Magistrati.
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A fine aprile è stato
“bocciato di fatto il disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati voluto fortemente dal centrodestra. I senatori del Pd, i parlamentari grillini e gli ex 5 Stelle hanno approvato in commissione Giustizia del Senato, l’emendamento del M5S che cancella l’art.1, cioè il cuore del testo”. Su un tema di straordinaria importanza si procede sulla
falsariga di una discussione tecnica mentre invece in realtà domina uno
scontro politico.
Autonomia e indipendenza dei magistrati sono certo un bene prezioso, da salvaguardare nell’interesse di tutti. E della stessa democrazia. Ma è altrettanto vero come essi non debbano significare impunità, irresponsabilità, autogestione. A fronte di circa 8 mila magistrati togati ve ne sono almeno altrettanti onorari (i cosiddetti non togati). Tra i quali esponenti di assoluto valore, indipendenza, onestà intellettuale capacità, passione, rigore morale.
In Italia da tempo il potere esecutivo tenta di demolire il cosiddetto
potere giudiziario, con l’intento di controllarlo. Ma tale equilibrio tra poteri impone anche
reciprocità. Sarebbe dunque aberrante se fosse possibile agire con disinvoltura contro un magistrato (durante la pendenza del procedimento per il quale si intende contestargli la responsabilità civile) ma altrettanto aberrante sarebbe il contrario, ove si consentisse al magistrato di sottrarsi con disinvoltura da tale responsabilità, ove incorsovi. Oggi non è possibile la prima aberratio ma si realizza la seconda.
La storia ci ricorda che dopo la pronuncia della
Corte costituzionale n. 2/68 si tenne il referendum abrogativo l’8.11.87, – sulla scia del “caso Tortora” – e l’80% si pronunciò in favore dell’abrogazione del
d.p.r. n. 497/1987, limitativa della responsabilità civile dei magistrati. Venne così approvata la
legge 13.4.1988, n. 117(responsabilità civile dei magistrati), che tuttora disciplina la materia. Normativa che ha corrisposto solo in parte all’intento dei promotori del referendum abrogativo, prevedendo una
responsabilità diretta dello Stato e soltanto indiretta del magistrato, previa rivalsa dello Stato. E solo per
dolo o colpa grave (art. 2, comma 3). Il dettato e l’applicazione della l. 117/88 e i numeri conseguenti dimostrano come il risultato referendario sia stato tradito. La responsabilità civile dei magistrati è solo virtuale,
non reale.
La Corte costituzionale ha difatti coniugato l’opportunità della responsabilità civile del magistrato, temperandola con la necessità di salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura (Corte cost. n. 385/96). La legge n. 117/88 ha però trovato rare verifiche nelle corti e ciò non è un caso. A seguito di uno studio sull’applicazione della legge (1988-2004), sono stati rinvenuti
in 16 anni solo 6 casi in cui è stata ammessa l’azione contro lo Stato, dei quali s
olo 2 pervenuti ad una condanna a carico dello Stato. La scarna casistica non era dipesa dalle rade azioni di risarcimento, anzi frequenti, quanto invece all’interpretazione estensiva dell’ammissibilità dell’azione di responsabilità civile, così falcidiando le azioni alla radice.
Tale schermo rende quasi impossibile arrivare ad accertare la responsabilità civile (già indiretta) del magistrato, come ben sa l’avvocatura al pari degli sfortunati cittadini incorsi negli errori dei giudici.
In tale percorso riformatore
il governo Monti venne battuto alla Camera dove venne approvato a scrutinio segreto un emendamento del leghista Piniche rivedeva la legge Vassalli prevedendo la responsabilità diretta dei magistrati, estesa alla “manifesta violazione del diritto”. Si è subito sostenuto però che ciò “mina la terzietà, l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati e, quindi, il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge”, come scritto dall’
Associazione Nazionale Magistrati nel documento unitario consegnato in commissione Giustizia al Senato.
Ciò che aveva indignato i magistrati era la
definizione di “dolo” cui è stato riconosciuto addirittura “il carattere intenzionale della violazione del diritto“. Il rimedio, si è sostenuto, sarebbe peggiore del male, visto che una norma simile non avrebbe eguali negli altri ordinamenti. Per vero io non ho mai letto uno studio di diritto comparato al riguardo. Occorre quindi essere onesti nella discussione. Come riconobbe anche Tinti su questo giornale nel 2012: “sia la legge del 1988 sia quella proposta dal governo, sono carenti. Entrambe prevedono un limite alla restituzione allo Stato da parte del magistrato: fino a un terzo dello stipendio annuo (la legge dell’88) e nella misura di uno stipendio annuo (la legge nuova). Insomma, lo Stato può pagare 100 milioni di euro per via di un errore (grave, inescusabile, una ****ata) commesso dal magistrato; ma questi gli restituisce al massimo 60 mila euro (in media il suo stipendio annuo). Questo è inaccettabile. Nessun cittadino gode di una tutela del genere.” .
Serve autocritica, la presa di coscienza che la
legge Vassalli è stata volutamente applicata in modo talmente restrittivo da renderla di fatto inapplicabile.
Non si può però certo cadere nell’eccesso di introdurre forme agevolate tali da comprometterne autonomia e indipendenza. E’ però possibile immaginare: a) una forma diretta di responsabilità in caso di dolo del magistrato; b) semplificare il procedimento per la forma indiretta di responsabilità in caso di colpa grave del magistrato; c) garantire la terzietà dell’organo giudicante prevedendo una composizione mista (magistrati, avvocati, cittadini); d) non limitare l’obbligazione della posta risarcitoria.
Credo che la mala fede sia evidente,D'altra parte una volto afferrato il potere per tutti è difficile mollarlo