arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
Come ho già detto un imprenditore che non paga le tasse viene multato, non gli viene chiesto di dare parte delle entrate future della sua azienda allo Stato o a terzi. Gli appartamenti costituiscono per alcuni di noi un vero e proprio lavoro, non si capisce perchè ad altri evasori fiscali viene fatta la multa mentre a noi viene fatta la multa più vengono anche a mancare delle entrate future.

Credo che la motivazione stia nel fatto che l'imprenditore medio produce quella che chiamano ricchezza, compra merce che qualcuno produce, produce merce, fa lavorare qualcuno, chi affitta invece non produce alcuna ricchezza, incassa (se va bene) e basta. ma questa è solo una mia idea.
 

Mokuren

Nuovo Iscritto
arianna26 il proprietario immobiliare produce ricchezza come qualsiasi libero professionista in Italia anche se non ha dipendenti, comprando merci, assumendo commercialisti, avvocati ecc., pagando fior di tasse allo Stato, nel suo piccolo anche lui da lavoro.

Perchè un taxista o un autista di auto blu produce merci e ha dipendenti? Però quando viene scoperto evadere gli si fa una multa e basta.
 

romrub

Membro Ordinario
Nella legge sulla cedolare secca ci sono due filosofie: la prima, ti abbasso la tassazione per incentivarti ad avere un rapporto regolare con il fisco; la seconda, visto che ti ho agevolato a differenza delle altre categorie produttive, se comunque evadi, ti dò una lezione che ti dura anni.
Il cittadino ha la libera scelta di schierarsi dall'una o dall'altra parte, conoscendo in anticipo i vantaggi ed i rischi ..... a lui la scelta. Mi sembra una legge equa, in più molto semplice da gestire. Ciao
 

perugina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Secondo me invece questa legge determina proprio una discriminazione tra i cittadini a parità di comportamenti.

Come ho già detto un imprenditore che non paga le tasse viene multato, non gli viene chiesto di dare parte delle entrate future della sua azienda allo Stato o a terzi. Gli appartamenti costituiscono per alcuni di noi un vero e proprio lavoro, non si capisce perchè ad altri evasori fiscali viene fatta la multa mentre a noi viene fatta la multa più vengono anche a mancare delle entrate future.
Soltanto perchè così il conduttore ha tutto l'interesse a denunciare il fatto? A parte che ci sarebbe sempre, come nei casi che leggo qua, gente che cerca di approfittarsene, ma allora perchè lo Stato non paga il cittadino che denuncia il negoziante che non gli fa lo scontrino?
Mi hanno detto all'asppi che si stanno lamentando per questa legge ma sarà vero?


Questa legge è incostituzionale, molti avvocati con cui ho parlato me l'hanno confermato. Ci vorrebbe qualcuno di noi "fregati" che iniziasse una causa per illegittimità costituzionale. Per quanto mi riguarda ho affittato 3 mesi con dichiarazione di necessità temporanea a due che mi hanno fatto pena con una serie di motivazioni false per entrare in casa mia. Con una serie di sotterfugi, non facendosi trovare ora l'uno ora l'altro, ci sono rimasti per altri due mesi e, quando mi sono recata a registrare ho saputo che si registra entro 30 gg., ho pagato la mora e credevo fosse tutto a posto ma, invece, l'Agenzia delle Entrate ha convertito lei stessa il contratto in 4 anni+ 4 a 100€ al mese, comunicandomelo per raccomandata! Successivamente alla mia registrazione si è presentato l'inquilino furbetto e l'Agenzia delle Entrate ha riregistrato lo stesso contratto due volte! Ora questi mi hanno chiesto soldi per uscire e mi hanno già rovinato tutta la casa. Non affitterò mai più in vita mia e i nostri amministratori, che sono così inflessibili per un ritardo di registrazione, dovrebbero dirci dove mettono i soldi che da generazioni ci fregano, altro che farmi sequestrare casa mia dove ho un mutuo di 600 E fino al 2020.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
se gli avvocati ritengono che la legge sia incostituzionale perchè non gli proponi un patto? loro prendono il tuo caso GRATIS lo portano davanti alla corte costituzionale se hanno ragione spese pagate e pubblicità a gogò su internet, giornali tv etc etc. per un giovane potrebbe essere un'occasione per mettersi in luce. e poi in uno stato dove PER LEGGE su 10 lavoratori 4 sono geni, 4 capre e 12 mezze tacche di cosa ci stupiamo? certo quando le cose non ci tocccano preferiamo guardare altrove ma così facendo gli altri guardano altrove quando la cosa ci tocca. Dove sono ad esempio le associazioni di consumatori? (a parte in tv s'intende...) cosa fanno i sindacati (sempre tv a parte)? è facile promuovere azioni verso la costa quando un capitano sbatte una nave sugli scogli, cosa che non succedeva dai tempi di Ulisse, ma per il resto?
 

MarkC

Membro Junior
Nella legge sulla cedolare secca ci sono due filosofie: la prima, ti abbasso la tassazione per incentivarti ad avere un rapporto regolare con il fisco; la seconda, visto che ti ho agevolato a differenza delle altre categorie produttive, se comunque evadi, ti dò una lezione che ti dura anni.
Il cittadino ha la libera scelta di schierarsi dall'una o dall'altra parte, conoscendo in anticipo i vantaggi ed i rischi ..... a lui la scelta. Mi sembra una legge equa, in più molto semplice da gestire. Ciao


... ti dò una lezione che ti dura anni ... secondo me è qui la incostituzionalità ... quindi da ora in avanti possiamo aspettarci leggi peggiore di quella "del taglione" ... se mi dai uno schiaffo allora io posso dartene per 4+4 anni ... ovviamente è una battuta Aggiungo se a me la cedolare secca non mi porta nessuna agevolazione, anzi il contrario? :shock: Secondo questo ragionamento sarei due volte fregato :triste:, e se vogliamo proprio infierire, vi siete chiesti a chi porta vantaggi la cedolare secca? Sarà per caso alle persone che hanno un reddito alto?
 

perugina

Membro Attivo
Proprietario Casa
hai ragione...provo a suggerire, con poca speranza, che si possa fare A GRATIS questa battaglia contro queste sanzioni accessorie così sproporzionate a favore di una parte che era tenuta a registrare, allo stesso modo del locatore. grazie
 

perugina

Membro Attivo
Proprietario Casa
per ora nessuno si accolla il tentativo di avviare una causa per incostituzionalità...Mi è arrivata la TIA e l'ente gestore non ha preso in considerazione di inviare questa tassa all'inquilino che sta lì da aprile 2011 perché il contratto d'affitto che gli ho potuto mostrare è di soli 5 mesi e per loro anche se lui ancora non è uscito, vale quello...bene, ed ora dovrò pagare anche l'IMU su questa mia casa...E' meglio fare i delinquenti in Italia, si hanno maggiori diritti
 

ANTONIO SCHIATTARELLA

Nuovo Iscritto
La cedolare secca e la sanzione di nullita’ del contratto di locazione non registrato
Scritto da Massimo De Divitiis il luglio - 4 - 2011
A cura del Collega Avv. Massimo de Divitiis di Trieste
Come e’ stato ampiamente reso noto ed enfatizzato dalla Stampa, il DLgs.14 Marzo 2011 n. 23 e la successiva circolare interpretativa delll’Agenzia delle Entrate di data 01.06.2011, oltre ad introdurre il meccanismo della Cedolare Secca in sostituzione di IRPEF e Imposta di Registro per le locazioni di immobili ad uso abitativo, hanno rafforzato le sanzioni per l’omissione o il ritardo nella richiesta di Registrazione del Contratto.
In particolare, e’ stato previsto che
- nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 TUR, il quale prevede che chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta, e che tale sanzione è dovuta solidalmente dai soggetti obbligati a chiedere la registrazione del contratto di locazione,
- nei casi di tardività nella richiesta di registrazione del contratto di locazione, trova applicazione l’articolo 13 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472 e cioè la possibilità di avvalersi del c.d. “ravvedimento operoso”, ma chiarendo che nel caso in cui il locatore, in sede di registrazione tardiva del contratto di locazione, eserciti l’opzione per il regime della cedolare secca, Egli è tenuto al versamento di questa e non anche dell’ Imposta di Registro (conformemente a quanto avviene nei casi in cui l’opzione sia esercitata in sede di registrazione nei termini del contratto di locazione), ma che le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto, pur non versata
Tralasciando altre previsioni e chiarimenti relativi alle Sanzioni di tipo pecuniario, di cui potremo occuparci in altra sede (anche se appare tutt’altro che di scarsa rilevanza – specie se la si consideri un segnale delle linee di tendenza che muovono i nuovi tipi di intervento dell’ Amministrazione Finanziaria – la previsione che, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell’accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all’impugnazione dell’accertamento, le sanzioni amministrative si applicano senza riduzioni),
appuntiamo la nostra attenzione su quella che appare una sanzione accessoria, ma che appare anche essere la chiave di volta di tutta la riforma per la sua asserita idoneità a fare finalmente emergere il “mare magnum” delle locazioni “non dichiarate” al Fisco.
L’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23/2011 stabilisce, infatti, una specifica disciplina per i contratti di locazione ad uso abitativo, che, ricorrendone i presupposti di legge, non siano registrati entro i termine previsto di 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla sua esecuzione.
L’articolo 3, comma 8 dispone che a tali contratti si applichi la seguente disciplina:
- la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d’ufficio;
- il periodo di locazione può essere prorogato e si rinnoverà con le modalità previste dall’art. 2 della L. 431/98, che prevede un rinnovo tacito di altri 4 anni, salve specifiche ipotesi tassativamente previste dalla norma, con ulteriori limiti al secondo rinnovo;
- a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti
Il successivo comma 9 prevede che le medesime disposizioni in materia di nullità del contratto non registrato si applicano anche ai casi in cui nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un canone inferiore a quello effettivo oppure sia stato registrato un contratto di comodato fittizio
Chiariamo innanzitutto che, come spesso accade, la norma e’ molto meno innovativa di quanto sembri.
In questa direzione andava, infatti, già l’articolo 7 della legge n. 431/98, il quale subordinava l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato alla dimostrazione che il contratto di locazione fosse stato registrato, ma che fu dichiarato incostituzionale con pronuncia n. 333/01, sotto il duplice profilo che un onere tributario, condizionava l’esercizio di un diritto fondamentale e che il disposto violava anche l’articolo 10, comma 3 ultima parte, della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) secondo cui “Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”,
e nello stesso senso, con disposizione ancora più simile, andava anche la legge n. 311/2004 (cioè la Finanziaria per l’anno 2005) che dichiarava essere nulli i contratti di locazione non registrati (“I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”),
e chiariamo anche, per precisione e non per amore di polemica, che, in entrambi i casi, la apparente rigidità normativa non ha certo contribuito a raggiungere gli obiettivi che si era prefissata (chè, altrimenti, non saremmo ancora qui a discutere di emersione dei contratti “in nero”).
Ma vi è qualcosa di più grave!
Fin dal momento della sua introduzione, l’articolo 1, comma 346 dela legge n. 311/2004 aveva suscitato un vivace dibattito in dottrina, in relazione all’ambito di applicazione della stessa, e alla portata della qualifica di “nullità del contratto di locazione per omessa registrazione”, senza dimenticarsi che ci si chiedeva, anche ed insistentemente, se, con detta previsione, si dovessero abbandonare i principi che sembravano essere stati posti in maniera ferma dalla già citata sentenza n. 333 del 2001 della Corte Costituzionale.
Ancora una volta, infatti, un onere di natura fiscale vincolava pesantemente un rapporto civilistico, interferendo con esso e comprimendo i diritti dei cittadini in ordine ai rapporti di locazione e, comunque, rimaneva irrisolto il nodo che aveva portato alla pronuncia di incostituzionalità della Legge del 1998 e cioe’ la violazione sopra ricordata del testuale disposto dello “Statuto del Contribuente”.
Le successive pronuncie della Corte Costituzionale , e, in particolare, le ordinanze n. 420/2007 e n. 389/2008 non sono servite a chiarire la situazione, anche se l’ordinanza del 2007 sembra riconoscere il diritto dell’ Amministrazione Finanziaria (e del Parlamento) ad “elevare la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.”, e ad autorizzare, quindi, un’interpretazione volta a ritenere legittima la sanzione “tributaria” di radicale nullità di un contratto di locazione fondata non su carenze originarie del contratto stesso, ma sull’ inadempimento di un onere di natura fiscale imposto alle parti per un momento successivo a quello della “valida” stipula del contratto stesso,
ma, per queste stesse ragioni, non è difficile ipotizzare che nuovi dubbi di legittimità costituzionale verranno sollevati rispetto alle nuove norme, essendovi ancora amplissimi margini per approfondire le ragioni di irragionevolezza della previsione normativa in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, alla disciplina in essere delle locazioni (e non solo di quelle abitative), al regime delle nullità (fondamentale e “rigido” nel nostro ordinamento civilistico), al senso da attribuirsi ai principi portati dallo Statuto del Contribuente ed in particolare a quelli di cui all’art. 10, comma 3 e al valore residuo della pur chiarissima pronuncia n. 333/01 della Corte Costituzionale (che sembra essere stata assolutamente dimenticata).
Non e’ azzardato prevedere che il Contenzioso Tributario e Civile che scaturirà dalle previsioni dell’ articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23/2011 sarà enorme, anche l’ apparentemente semplice soluzione prescelta lascia molti altri nodi irrisolti. Fra gli altri:
- Chi sarà competente a dichiarare la nullità del contratto originario? L’ Amministrazione Finanziaria quale contenuto della Sanzione irrogata o i Tribunali ordinari a conclusione di un’ordinaria azione di cognizione e condanna?
- Come saranno sostituite le clausole, contenute nel contratto originario, diverse dalla misura del Canone, dalla durata della Locazione e dall’ obbligo di rinnovo alla scadenza?
- Di quale tipo potrà o dovrà essere la prova del pagamento del canone “in nero” o quella, ancora più difficile del pagamento “in nero” di un surplus di canone rispetto a quanto dichiarato?
- Basterà la denuncia dell’ Inquilino non supportata da alcuna prova concreta?
- Saranno prove le dichiarazioni dei suoi familiari?
E poi:
- Che senso avrà, in questo tipo di Contenzioso, il tentativo obbligatorio di Conciliazione, che resta espressamente previsto per la materia?
Resta l’ auspicio che un giorno il nostro Legislatore impari a fare leggi chiare, complete e di univoca interpretazione, ma e’ un auspicio che si rinnova da ormai oltre 50 anni
 

perugina

Membro Attivo
Proprietario Casa
non capisco come possa l'Agenzia delle Entrate prevedere per me, che ho registrato oltre i 30 gg la possibilità del ravvedimento operoso e poi, come se non mi fossi mai "ravveduto", applicare le sanzioni accessorie di fatto donando la mia casa ad altri sottocosto solo per punire un ritardo di registrazione che mi ha fatto già sanare con una mora...ma allora perché mi consenti il ravvedimento oltre i 30 gg? Mi pare che le leggi italiane siano fatte solo per rendere tutto dufficile e ingestibile per le persone normali come me, così sono costrette a soccombere, invece chi ha i soldi e si fa seguire da avvocati o commercialisti, imbroglia, paga e se la cava sempre, anche nel caso di grandi evasioni fiscali che sono abbonate con meno delle cifre dovute e non si sa perché. Quando sento cosa avviene ogni giorno al TG e come se la cavano tutti, politici, amministratori e Coo. sono sempre più convinta che questo stato sta schiacciando i cittadini onesti con regole mutevoli ed intricate che lo espongono ad errori e ad imprecisioni ed in questa poca chiarezza sguazzano i professionisti dell'imbroglio, alla faccia dei poveri cristi come me che sono punita per una imprecisione di 67 E come se avessi rubato. Intanto io devo stare fuori casa mia e subire un vero e proprio esproprio, pagare TIa, IMU e mutuo a 600E al mese e se voglio giustizia affidarmi ad un giudice che, se va bene, nemmeno ti fa parlare e rinvia la tua causa a data a lui comoda. Ma dov'è questa democrazia, questa società civile...mi pare uno stato infame e ingiusto, capace solo di proteggere i più imbroglioni e far finta che fa la guerra agli evasori fiscali perché massacra un moscerino (come me) mentre lascia correre politici in subaffitto (come Tremonti che non voleva stare nella caserma perché si sentiva spiato) o ministri cui si pagano case davanti al colosseo a loro insaputa, o voli e viaggi alle Bahamas...tutto regolare, sono ancora tutti lì con i loro stipendi, nessuno ci pensa ad espropriarli manco di 1 E... bell'Italia, mi fa proprio schifo dovermi difendere e giustificare...ci stiano a casa mia 'sti ladri, spero che, se c'è una giustizia nell'altro mondo, vengano puniti per l'eternità.
scusate lo sfogo ma sono rovinata economicamente e veramente sconsolata.:triste:
 

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