Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
purtroppo la legge non considera le contraddizioni, i sentimenti, o quant'altro,ma solo i fatti
pienamente d'accordo. Vorrà dire che, chi ha avuto un avo che, in un primo tempo, gli ha lasciato una cospicua eredità, e poi alla morte dell'avo trova che, nel lasso di tempo trascorso il vegliardo ha venduto tutto ed ha dissipato in donne e champagne i soldi ricavati, prenderà il testamento e lo appenderà davanti alla tazza del gabinetto per aiutarsi nei momenti "difficili". Pensa se poi il testamento giace presso un notaio dovrà anche pagargli le spese.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
E così vengono fuori i figli di..., con i relativi mort...tua! bella roba! Lo vedete che è un problema sociale? perchè quelli che restano ce li dobbiamo sorbire noi...incavolati come sono...
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
rispondo a chi mi ha evocato riportando quanto annotato su annuario del contribuente 2013 pubblicato dalla Agenzia delle Entrate dal quale si evince ( a prescindere dal fatto che è bene dichiarare nella denuncia di successione il valore di mercato in quanto se è vero che è solo un documento fiscale è pur vero che potrebbe essere usato in giudizio da qualche erede che sindacasse il valore esposto)
la base imponibile su cui calcolare l'imposta è data dalla rendita catastale +5%+20% visto che la prima casa è solo soggetta a ipocatastali di 200+200 dal 1.1.14
In sintesi come regola generale per parenti stretti :fino a 1000.000 euro (1500.000 per handicapp) non si pagano imposte di successione, ma si pagano le ipotecarie e catastali in misura fissa (200+200 se si chiedono le agevolazioni prima casa; diversamente 2% di ipotecarie ed 1% di catastali
La base imponibile (ossia l'importo su cui si calcola l'imposta ) ? vedi l' evidenziato in rosso (testuale )


Fonte annuario del contribuente 2013
4. LA SUCCESSIONE E LA DONAZIONE
Le imposte sugli immobili ereditati
Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di versare l’imposta di successione.
La base imponibile per il calcolo dell’imposta è costituita dalla rendita catastale dell’immobile (rivalutata del 5%) moltiplicata per i seguenti coefficienti:
• 110, per la prima casa (ndr: caso raro in cui uno non chiede le agevolazioni-basta che un erede solo le chieda e l'agevolazione è per tutti )
• 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1)
• 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
• 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
• 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.
L’imposta di successione è comunque determinata dall’ufficio.
Sono previste aliquote diverse a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede.
In particolare, si applicano le seguenti aliquote:
• 4%, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per
ciascun erede, 1.000.000 di euro
• 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro
• 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado
• 8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.
Gli importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all’indice del costo della vita.
Ai soli fini dell’applicazione della franchigia, sulla quota devoluta all’erede si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dalla persona deceduta a favore del medesimo erede.

LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE E L’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”
Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari, oltre all’imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.
Queste, sono pari, rispettivamente, al 2% e all’1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 200 euro per ciascuna imposta.
Le imposte ipotecaria e catastale devono essere pagate prima della presentazione della dichiarazione di successione. Per il versamento va utilizzato il modello F23, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo:
– 649T, per l’imposta ipotecaria
– 737T, per l’imposta catastale.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Non proprio esattamente così, si deve vendere a prezzo medio di mercato.
Lo stato vuole lo stesso i soldi delle imposte.
Esperienza personale, ho indicato nell'atto il valore inferiore di 1/3 e l'Agenzia delle Entrate mi ha subito comunicato che il valore dichiarato era irrisorio e non congruo, quindi "accertamento" e "rettifica" conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, II e III comma, e dell'art. 52 del D:p:R: 26.10.1986 n. 31.

Se il bene proviene da successione va rogitato al prezzo di mercato ( c.d. giusto prezzo ) diversamente viene meno la possibile tassazione per l'acquirente dell'imposta di registro calcolata sul prezzo-valore alias RC+5% + 10% ( o 20% seconda casa ) e decadendo dalla agevolazione del prezzo valore si legittima l'accertamento

LA VENDITA (per bene proveniente da successione ) puo' essere fatta tranquillamente al valore effettivo anche perché la differenza ( plusvalenza) a carico del venditore non viene tassata seppure non sia ancora decorso il quinquennio ;
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Voglio sintetizzare: ho un appartamento che non riesco a vendere ad un prezzo plausibile, oppure, sono libero o meno di vendere al prezzo che scelgo o no? Fermo restando il pagamento delle tasse come deciso dallo stato. @JERRY48 ha subìto o no un sopruso da parte dell'Agenzia delle Entrate?
 
J

JERRY48

Ospite
Se il bene proviene da successione va rogitato al prezzo di mercato ( c.d. giusto prezzo ) diversamente viene meno la possibile tassazione per l'acquirente dell'imposta di registro calcolata sul prezzo-valore alias RC+5% + 10% ( o 20% seconda casa ) e decadendo dalla agevolazione del prezzo valore si legittima l'accertamento
Inteso e spiego.
Ho venduto (proveniente non da successione) un terreno di 1.200 mq. al prezzo di 60 € al mq.
Ricezione di lettera di accertamento con adesione al fine di stabilire se il valore dichiarato è congruo, l'ufficio ha preso in considerazione come termine di paragone una compravendita n.>>>registrata>>> nella quale il valore dichiarato è di € 91,60 al mq. L'ufficio ritenendo irrisorio il valore da me dichiarato e tenuto conto dell'atto preso a comparazione più attendibile e congruo "accerta" il valore di € 90,00 mq.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Per i terreni, anche ereditati, funzionano norme diverse rispetto alle abitazioni.
Forse ha effettivamente incassato quanto dice ma l'ufficio ha questo potere e non potrebbe diversamente non ragionare che su presunzioni visto che i fatti sono occultabili -
Il problema non è la possibilità di presumere da parte della Agenzia delle Entrate che è la controparte del contribuente e pertanto perora la sua causa, quanto gli organi giudicanti del contenzioso ( giudici tributari ) che secondo la mia opinione ( e non solo la mia) lavorano malissimo. Un difensore lo sa che puo' perdere o vincere, ma una cosa che non tollera è non essere ascoltato. Nel Penale e nel Civile non succede, nel Tributario è la norma. Un paio di esperienze negative:
- in sede di istanza di sospensione , visto che insistevo per spiegare , sono stato cacciato in malo modo ( non sta scritto da nessuna parte ma non puoi andare oltre i 3 minuti , dico 3 minuti tua disposizione ) seppure chiaramente non aveva neppure guardato il fascicolo. Volevo denunciarlo ma non l'ho fatto per non danneggiare il cliente
-Un'altra volta (Treviso) in sede di CTR, per una questione complessa mi ha dato 3 minuti (3 minuti veri) ; in fatto il fascicolo il Giudice il piu' delle volte lo ha appena sfogliato ; mentre chi lo ha guardato realmente è il Relatore che fa una sintesi dalla quale si dipende: insomma non sei nelle mai del Giudice ma del Relatore che ha, molte volte, visionato il fascicolo di malavoglia; se sei sotto le ferie è certo -
Chiedere, provare per credere
 
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Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Voglio sintetizzare: ho un appartamento che non riesco a vendere ad un prezzo plausibile, oppure, sono libero o meno di vendere al prezzo che scelgo o no? Fermo restando il pagamento delle tasse come deciso dallo stato. @JERRY48 ha subìto o no un sopruso da parte dell'Agenzia delle Entrate?

Sei libera di venderlo al prezzo ragionevole di mercato del periodo che è quello che potrai ricavare; ma se quanto ricavi realmente è al di sotto dei parametri stabiliti dal "prezzo valore" c'è rischio di accertamento ( a meno l'acquirente non richieda di essere tassato al prezzo valore , nel qual caso nessun accertamento)-Se non è decorso il quinquennio e devi dichiarare la plusvalenza c'è rischio di accertamento a carico del venditore per IRPEF o imposta sostitutiva opzionale
NON PUOI dichiarare SOLO parte del ricavato (fosse pure al di sopra del prezzo valore ) perchè se la Gdf lo scoprisse (tramite invio di questionari, verifica di Estratti Conto del compratore e venditore, reperimento preliminari con registrati etc. ) sanzionerebbe .
Facendo girare nero in contanti per non lasciar traccia (oltre 999 euro) si infrangerebbero invece le norme sul riciclaggio
La questione è piu' complessa e necessiterebbe di una trattazione a mo di "lenzuolata "
 
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