Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Peccato che tu stia confondendo l'azione di riduzione con l'azione di restituzione, e cioè con la (del tutto diversa) azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.
L'azione di riduzione, che è contro i donatari, è sempre possibile, se vi sono i presupposti (lesione della quota di riserva) e non è prescritta.
L'art. 563, comma 1 c.c. prevede che Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
Quindi, la restituzione (e non la riduzione) è possibile se non sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione. La data di morte del de cuius è ininfluente.

Nessuna confusione ma vero che ho inconsciamente duplicato il termine piuttosto che scrivere "restituzione".
Quanto alla " morte del de cuius" tale è la terminologia usata dalla Corte Cassazzione a Sezioni Unitde che ha messo la pietra tombale alle precedenti ondivaghe interptetazioni: riduzione 10 anni da accettazione e 20 anni da morte de cuius per restituzione (terzi).
Ti concedo che comunque il diverso linguaggio non altera sostanza.
Ps.
Spero non aver errato scrivere dal telefono.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
riduzione 10 anni da accettazione e 20 anni da morte de cuius per restituzione (terzi).
Visto che si discute di donazione: riduzione entro 10 anni dall'apertura della successione.
E, come già scritto, l'art. 563 c.c. non fa riferimento alla data di morte del de cuius, ma alla data della trascrizione della donazione.
 
O

Ollj

Ospite
Salvo preventiva escussione contro il donatario a seguito della quale sia risultato impossibile soddisfarsi.
 

ivan71

Membro Attivo
Proprietario Casa
quando si da una dazione di denaro come acconto sulla eredità questa va rivalutata non a tassi di intersse legale+inflazione ma ai tassi medi/normali di mercato riferiti a titoli a reddito fisso (tipo BOT, CID, Buoni postali etc.)
 

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