Peccato che tu stia confondendo l'azione di riduzione con l'azione di restituzione, e cioè con la (del tutto diversa) azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.
L'azione di riduzione, che è contro i donatari, è sempre possibile, se vi sono i presupposti (lesione della quota di riserva) e non è prescritta.
L'art. 563, comma 1 c.c. prevede che Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
Quindi, la restituzione (e non la riduzione) è possibile se non sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione. La data di morte del de cuius è ininfluente.
Nessuna confusione ma vero che ho inconsciamente duplicato il termine piuttosto che scrivere "restituzione".
Quanto alla " morte del de cuius" tale è la terminologia usata dalla Corte Cassazzione a Sezioni Unitde che ha messo la pietra tombale alle precedenti ondivaghe interptetazioni: riduzione 10 anni da accettazione e 20 anni da morte de cuius per restituzione (terzi).
Ti concedo che comunque il diverso linguaggio non altera sostanza.
Ps.
Spero non aver errato scrivere dal telefono.