Nessuno l'aveva messo in dubbio. Ma con la seguente precisazione: nel caso che la lesione della quota di riserva derivi da una disposizione testamentaria, è soltanto a far tempo dalla data dell'accettazione dell'eredità che decorre il termine prescrizionale decennale per promuovere l'azione di riduzione.
Peccato che tu stia confondendo l'azione di riduzione con l'azione di restituzione, e cioè con la (del tutto diversa) azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.
L'azione di riduzione, che è contro i donatari, è sempre possibile, se vi sono i presupposti (lesione della quota di riserva) e non è prescritta.
L'art. 563, comma 1 c.c. prevede che Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
Quindi, la restituzione (e non la riduzione) è possibile se non sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione. La data di morte del de cuius è ininfluente.
Ed è questo il vero, importante motivo della pericolosità di "donare" un immobile
che fa sì che un acquirente di un "mattone" donato ci si avvicini con circospezione
se conosce la "nobile" materia o in difetto, ci pensa la Banca a non erogare un mutuo. Quest'ultimo intervento di
Nemesis andrebbe
salvato da tutti i propisti
proprietari (anche futuri..) al fine di riflettere bene prima di accettare o cedere
un immobile ricorrendo alla Donazione. Le mie due figlie risultano proprietarie
non per donazione, ma per cessione onerosa...Quando fu...il notaio amico
a me completamente ignaro della materia, mi istruì per benino ed io potei
decidere con cognizione di causa. Adesso non posso sfuggire al mio pensiero critico
che,tanto per gradire e come più volte da me sostenuto... se non ci fosse la Collazione, come in America, l'erede leso nella legittima si ritirerebbe tranquillo
a meditare sul perchè il Padre ( non degenere...non dilapidatore-sperperatore)
abbia dato qualcosa in più ( o anche molto di più) alla sorella o al fratello o
addirittura a terzi...A proposito dei terzi beneficiati dal decuius...abbiamo sempre
dimenticato nei vari post la figura della "mantenuta" che in passato era una
realtà molto vissuta...regolarmente ripresa anche nei romanzi e nelle opere
musicali..e chiedo ai tre maggiori giuristi: il mantenere a vita un'amante non
è una forma di donazione indiretta cumulativa? O cos'altro? E potrebbe
anch'essa essere costretta alla riduzione o alla restituzione di un mantenimento
a volte abbondante, con eventuali vitalizi. Chiaramente, in presenza di legittimari.
Ecco...Inquadratelo per benino e fateci godere virtualmente di una cosa che ai comuni cittadini non è consentita...compreso quiproquo.