edocappa

Membro Attivo
Nel mio condominio sono stati edificati appartamenti sul terrazzo di copertura di proprietà esclusiva dove non ci sono mai stati i millesimi ne per il terrazzo e neppure per gli appartamenti. Le sopraelevazioni sono abusive voglio dire mai accatastate e neppure condonate. Per una decina di anni le stesse hanno usufruito dei servizi condominiali senza pagarli in quanto mancavano i millesimi. Per rimediare a tutto questo è stata rifatta la tabella millesimale includendo dette unità. La delibera di approvazione ha riconosciuto il diritto alla proprietà comune, e non solo ma anche il diritto di voto alle assemblee che vengono calcolati doppi come numero in quanto titolari di due unita immobiliari, voglio dire quella sottostante che hanno comprato il terrazzo dal costruttore più quella sopraelevata, nonche doppi anche come millesimi. Ma ditemi tutto questo è lecito? Io credo che gli stessi proprietari delle sopraelevazioni non possono diventare condomini ed accaparrarsi in quota la proprietà comune ma soltanto utenti di un servizio( il condominio) e che devono pagare. Ci sarà qualche sentenza da segnalarmi e che risolva questo dilemma e che mi potrà aiutare. Grazie.
 

griz

Membro Storico
Professionista
in geberale: se il terrazzo era di loro proprietà, lo è anche quanto è stato costruito sopra, compresa la responsabilità dell'eventuale abuso, l'ampliamento avrebbe però dovuto essere autorizzato dal condominio
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
ma anche il diritto di voto alle assemblee che vengono calcolati doppi come numero in quanto titolari di due unita immobiliari
e perché ti stupisci? Ogni unità immobiliare ha i suoi millesimi se il proprietario è una persona sola vota sia per l'appartamento dell'ultimo piano e sia per gli appartamenti che sono stati costruiti sul terrazzo. Certo che le tabelle millesimali redatte dopo la creazione del condominio si fondano sullo stato di fatto in cui si trova l'intero edificio. Se all'ultimo piano ci sono due appartamenti indipendenti e questi sono di proprietà di una sola persona, questa partecipando alla assemblea vota una volta per un appartamento e un'altra volta, consecutiva, per il secondo appartemento. Ciò perché gli appartamenti saranno, anche in mancanza di identificativi catastali, come interno X ed interno Y. Se questa situazione si verifica per quanto costruito sul terrazzo di proprietà del condomino dell'ultimo piano vale quanto esposto nelle righe precedenti. Quindi se la persona di cui tu parli è proprietaria di 4 unità immobiliari ovviamente voterà una volta sola ma il suo voto avrà la somma dei millesimi di tutti e 4 gli appartamenti. Se il voto viene conteggiato a chiamata risponderà 4 volte una volta per ogni appartamento.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
in geberale: se il terrazzo era di loro proprietà, lo è anche quanto è stato costruito sopra, compresa la responsabilità dell'eventuale abuso, l'ampliamento avrebbe però dovuto essere autorizzato dal condominio
E non solo. Diventando comproprietari dell'area su cui è costruito il fabbricato e delle altre parti comuni avrebbero dovuto corrispondere al condominio una indennità.

Se il voto viene conteggiato a chiamata risponderà 4 volte una volta per ogni appartamento.
Perchè? D'accordo sulla somma dei millesimi ma anche chi ha più unità immobiliari non vale per una sola testa?
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
E non solo. Diventando comproprietari dell'area su cui è costruito il fabbricato e delle altre parti comuni avrebbero dovuto corrispondere al condominio una indennità.


Perchè? D'accordo sulla somma dei millesimi ma anche chi ha più unità immobiliari non vale per una sola testa?
Sì. Vale come una testa.
 
O

Ollj

Ospite
Diventando comproprietari dell'area su cui è costruito il fabbricato e delle altre parti comuni avrebbero dovuto corrispondere al condominio una indennità.
Giusto Meri, si segua sino in fondo il dettato dell'art.1127 Cc

COSTRUZIONE SOPRA L'ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO
1. Il proprietario dell' ultimo piano dell' edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
2. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell' edificio non la consentono.
3. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l' aspetto architettonico dell' edificio ovvero diminuisce notevolmente l' aria o la luce dei piani sottostanti.
4. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un' indennità pari al valore attuale dell' area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l' importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare


Provassero ad eccepire che il tutto si è prescritto (infatti l'indennità dovuta andava richiesta entro 10 anni) allora fate una bella denunzia in Comune per attività potenzialmente pericolosa e per abuso edilizio: costruire all'ultimo piano è possibile ma dando garanzie di statica e di non pericolosità (ecco a cosa servono progetti di architetti ed ingegneri)

Io credo che gli stessi proprietari delle sopraelevazioni non possono diventare condomini ed accaparrarsi in quota la proprietà comune ma soltanto utenti di un servizio( il condominio) e che devono pagare

Il problema non è se potessero essere o meno diventari proprietari, era nel loro diritto sopraelevare; tuttavia potevano farlo alle condizioni inicate dal CC su citato e nel rispetto della mormativa locale; ciò non è avvenuto ed in tale situazione il Condominio deve preoccuparsi per i propri diritti: quali certezze circa le opere realizzate... ricordarsi dei continui crolli in Italia non è allarmismo, anzi!
Vi sono tutti gli estremi per una bella azione legale di danno temuto (che non si prescrive)

Art. 1172 Cc DENUNZIA DI DANNO TEMUTO

"1. Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l' oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all' autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
2. L' autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali"
 
O

Ollj

Ospite
Si consideri infine che la modifica della tabella millesimale, dovrà avvenire in modo che si abbia un aumento della quota di comproprietà del condomino che ha effettuato il sopralzo e la corrispondente diminuzione di quelle di tutti gli altri condomini = voi dovrete pagare meno per la gestione del Condominio.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se all'ultimo piano ci sono due appartamenti indipendenti e questi sono di proprietà di una sola persona, questa partecipando alla assemblea vota una volta per un appartamento e un'altra volta, consecutiva, per il secondo appartemento. Ciò perché gli appartamenti saranno, anche in mancanza di identificativi catastali, come interno X ed interno Y.

La prima parte è palesemente errata: chi detiene più unità vota una sola volta (come testa) per la somma dei valori detenuti (millesimi)...come già sottolineato dagli altri.

Se mancano identificativi catastali significa che sono abusivi e in quanto tale nemmeno conteggiabili nei millesimi.

Vorrei capire chi e perchè abbia votato a favore della nuova tabella millesimale.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Si consideri infine che la modifica della tabella millesimale, dovrà avvenire in modo che si abbia un aumento della quota di comproprietà del condomino che ha effettuato il sopralzo e la corrispondente diminuzione di quelle di tutti gli altri condomini = voi dovrete pagare meno per la gestione del Condominio.
Perché lo sottolinea? Mi spiego: c'è un'alternativa all'aumento dei millesimi dell'u.i. 'sopraelevata' ed alla conseguente diminuzione dei millesimi di ognuna delle altre u.i.?
 

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