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Ollj

Ospite
Ho sottolineato la connessione aumento/diminuzione in correlazione alla tabella iniziale: non sia mai che, con l'occasione di rifacimento tabella causa due nuovi immobili, si utilizzino parametri diversi con conseguente mutazione dei rapporti millesimali già definiti, spalmando così su tutti le modifiche intervenute...
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Ho sottolineato la connessione aumento/diminuzione in correlazione alla tabella iniziale: non sia mai che, con l'occasione di rifacimento tabella causa due nuovi immobili, si utilizzino parametri diversi con conseguente mutazione dei rapporti millesimali già definiti, spalmando così su tutti le modifiche intervenute...
Ossia il titolare dell'elevazione potrebbe avere nella nuova tabella un totale di millesimi inferiore a quello della tabella vecchia? Così carogne sarebbero gli estensori della nuova tabella?
 
O

Ollj

Ospite
Non inferiore, ma non direttamente proporzionale all'aumento determinato con la sopraelevazione ..
Non è solo questione di "carognosità": ogni tecnico ha un suo modus operandi... e se si mutano i parametri a suo tempo utilizzati, il gioco è fatto.
 
Ultima modifica di un moderatore:

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Non inferiore, ma non direttamente proporzionale all'aumento determinato con la sopraelevazione ..
Non è solo questione di "carognosità": ogni tecnico ha un suo modus operandi... e se si mutano i parametri a suo tempo utilizzati, il gioco è fatto.
Possibile uno scarto così forte tra una valutazione e un'altra? Allora per ogni perizia chiesta dal giudice occorrono 3 CTU e poi si fa la media!
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
E' vero, mai fatte. Tuttavia, per quanto mi consta mi stupirei di una differenza tra due tabelle di altrettanti tecnici maggiore di un 10%.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
guardate che poi la responsabilità delle tabelle millesimali è dell'intero condominio: è il condominio che con le maggioranze previste omologa il lavoro fatto dal tecnico.
Prendiamo in considerazione il coefficiente più banale: il coefficiente di piano, che è un coefficiente presente in tutte le tabelle mm. Il tecnico può impiegare i valori previsiti dalla Circolare 26 marzo 1966 n. 12480 Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata, recante le “Norme per i collaudi dei fabbricati costruiti da cooperative edilizie fruenti di contributo statale e per la ripartizione delle spese fra i singoli soci" oppure può impiegare dei valori da lui studiati ad hoc per quel tipo di fabbricato. Quando presenta le tabelle mm voce per voce è l'assemblea dei condomini che può avvallare i coefficienti di piano usati dal professionista, oppure, sempre con le maggioranze previste dalle legge, stabilirne dei nuovi. E così per tutti gli altri coefficienti presi in esame: può verificarsi anche il caso che l'assemblea bocci la presa in considerazione di alcuni parametri, come ad esempio il coeffciente d'affaccio o il coefficiente di luminosità.
Una cosa è certa : una volta stabilita la scala dei valori dei coefficienti questa va applicata a tutti i locali di cui sono composte le unità immobiliari appartenenti al medesimo condominio.
Infine, le tabelle mm giudiziali, cioè quelle che vengono determinate ex-novo da un giudice, sono redatte da un solo tecnico consulente d'ufficio del giudice medesimo, non da una terna di periti.
 

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