guardate che poi la responsabilità delle tabelle millesimali è dell'intero condominio: è il condominio che con le maggioranze previste omologa il lavoro fatto dal tecnico.
Prendiamo in considerazione il coefficiente più banale: il coefficiente di piano, che è un coefficiente presente in tutte le tabelle mm. Il tecnico può impiegare i valori previsiti dalla Circolare 26 marzo 1966 n. 12480 Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata, recante le “Norme per i collaudi dei fabbricati costruiti da cooperative edilizie fruenti di contributo statale e per la ripartizione delle spese fra i singoli soci" oppure può impiegare dei valori da lui studiati ad hoc per quel tipo di fabbricato. Quando presenta le tabelle mm voce per voce è l'assemblea dei condomini che può avvallare i coefficienti di piano usati dal professionista, oppure, sempre con le maggioranze previste dalle legge, stabilirne dei nuovi. E così per tutti gli altri coefficienti presi in esame: può verificarsi anche il caso che l'assemblea bocci la presa in considerazione di alcuni parametri, come ad esempio il coeffciente d'affaccio o il coefficiente di luminosità.
Una cosa è certa : una volta stabilita la scala dei valori dei coefficienti questa va applicata a tutti i locali di cui sono composte le unità immobiliari appartenenti al medesimo condominio.
Infine, le tabelle mm giudiziali, cioè quelle che vengono determinate ex-novo da un giudice, sono redatte da un solo tecnico consulente d'ufficio del giudice medesimo, non da una terna di periti.