O

Ollj

Ospite
Fermo restanto le valide considerazioni su svolte quanto alla convenienza/utilità d'intraprendere un'azione legale solo anche per una questione di principio, il quesito posto da @braccella presenta un duplice sviluppo.
1) Civile:
- ex art.1105 Cc i lavori eseguiti, per essere legittimi, necessitavano di una specifica approvazione preventiva; infatti: "per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione"
-
ex art.1108 Cc i lavori eseguiti (anche se non innovazioni sono di certo atti eccedenti l'ordinaria amministrazione) andavano approvati "con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune"
2) Penale:
- quanto alla contraffazione della firma di bracella, ex art. 485 C.p. "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni"
- quanto al professionista ex art. 488 C.p "Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno"

Cosa può fare e/o deve fare bracella:
- ambito civile: contestare la legittimità dell'opera (lo può fare anche senza dover intentare una lite) e ciò quanto meno per evitare che in un prossimo futuro i suoi parenti non gli chiedano di concorrere alle spese per quanto realizzato; infatti bracella, ex art.1104 Cc, dovrebbe corrispondere la propria quota, salvo non contestare la leggittimità di quanto svolto (non potrebbe nemmeno proporre impugnazione legale mancante deliberazione ex art. 1109 Cc); bracella quindi dovrà contestare a chi eseguì le opere almeno la non legittimità delle stesse (assenza di convocazione e assenza di delibera), avvertendo che Lei non sarà tenuta a corrispondere la propria quota.
Con difficoltà invece si potrà chiedere un risarcimento del danno in sede giudiziale: per conseguirlo si dovrebbe dimostrare che le opere si risolvono in un pregiudizio (ad es. perdita di valore del bene) che, pro quota, lede anche i diritti di bracella
- ambito penale: proporre querela per il reato di cui all'art. 485 C.p. contro i propri parenti in solido; il termine, ex art. 124 Cp., è di "tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato" (anche a tal fine è essenziale l'intimazione in ambito civile su descritta = mancata rinuncia tacita); difficile invece operare ex art. 488 cp. contro il professionista: andrebbe dimostrato la sua consapevolezza del falso
 
Ultima modifica di un moderatore:

Gianco

Membro Storico
Professionista
Sebbene possa essere a conoscenza del disaccordo dei suoi clienti con braccella, difficilmente il tecnico si rende complice di un reato penale. Pertanto, probabilmente, i documenti firmati gli sono stati consegnati dai suoi clienti e quindi depositati all'ufficio tecnico comunale.
 

griz

Membro Storico
Professionista
E' anche possibile che il tecnico non conosta la postante, non abbia indagato sui proprietari e abbia preso come riferimento un solo committente referente, dando per scontato che gli altri fossero d'accordo, in caso di citazione in giudizio è una leggerezza che può costare cara ma considerato che la postante a quanto pare è lontana, potrebbe essere che non ne conoscesse nemmeno l'esistenza e abbia operato quindi in buona fede
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
:maligno:scusa Dimaraz ma la novità sostanziale c'è ed è il fatto che sono stati fatti dei lavori edilizi ...

Già spiegato (e pure altri te l'hanno confermato) che potrebbe non essere un pregiudizio o un illecito a tuo danno.

L'unico punto su cui potrebbe rivalerti sarebbe una eventuale falsificazione della tua firma come ti ha spiegato OLLJ.

Se fosse realmente accaduto e vuoi "mordere a sangue" procedi su tale indirizzo.
 
O

Ollj

Ospite
Sebbene possa essere a conoscenza del disaccordo dei suoi clienti con braccella, difficilmente il tecnico si rende complice di un reato penale. Pertanto, probabilmente, i documenti firmati gli sono stati consegnati dai suoi clienti e quindi depositati all'ufficio tecnico comunale.
Infatti Gianco. L'art.488 Cp. non fa riferimento alla conoscenza del disaccordo, ma alla consapevolezza del falso, il che è tutta da dimostrare.
Nei panni dei parenti di bracella non dormirei sonni tranquilli: fosse ancora nei termini di querela, creerà loro un sacco di problemi; il reato penale di cui all'art.485 Cp ricorre senza ombra di dubbio.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Recentemente ho fatto un piccolo progetto in zona agricola nel mio paese. La committente, assieme a tre fratelli sono proprietari del terreno che seguono assieme. Durante il sopralluogo ho avuto modo di conoscerne due. Una volta completati i disegni, la relazione tecnica e le quattro autocertificazioni, una per ciascuno, assieme alla domanda l'ho consegnate a lei con la preghiera di farli firmare ai proprietari e di restituirmeli con la copia dei loro documenti d'identità, per poterli depositare all'ufficio tecnico. Ora, non posso certo garantire che le firme siano state poste dai reali proprietari. Pertanto, il tecnico non essendo un notaio non può essere imputato in alcun modo.
 

braccella

Membro Attivo
Proprietario Casa
:sorrisone::sorrisone:grazie a tutti per le ottime informazioni...Ollj è stato molto preciso con la parte legale...a Gianco e Griz dico invece che il tecnico è stato molto superficiale, in quanto basta cercare l'immobile on-line nell'ag. delle entrate e risultano tutti i comproprietari; la legge non ammette "la buona fede"!! a parte fare dei lavori senza la mia autorizzazione che è già grave, tanto più che sono stati eseguiti per permettere a mio fratello e& co. di accasarsi meglio, per quanto ne so io, un alloggio che ha un garage sullo stesso piano e da cui si accede poi nell'abitazione, aumenta il valore dell'immobile, non lo diminuisce...per quanto riguarda il valore dello stesso, 1600/2200 euro il mq è realmente il valore di quotazione, in quanto dista 1 km dal mare, è al centro di una bella cittadina in Sardegna in provincia di Cagliari, è ben servita e meta turistica.
 
O

Ollj

Ospite
Difficilmente potrà addebitare una responsabilità penale al tecnico.
Infatti ex art. 488 Cp, come già le dissi, lei dovrà provare che il medesimo avesse consapevolezza del falso
 

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