Fermo restanto le valide considerazioni su svolte quanto alla convenienza/utilità d'intraprendere un'azione legale solo anche per una questione di principio, il quesito posto da
@braccella presenta un duplice sviluppo.
1) Civile:
- ex art.1105 Cc i lavori eseguiti, per essere legittimi, necessitavano di una specifica approvazione preventiva; infatti:
"per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione"
- ex art.1108 Cc i lavori eseguiti (anche se non innovazioni sono di certo
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione) andavano approvati
"con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune"
2) Penale:
- quanto alla contraffazione della firma di bracella, ex art. 485 C.p.
"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni"
- quanto al professionista ex art. 488 C.p
"Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno"
Cosa può fare e/o deve fare bracella:
- ambito civile: contestare la legittimità dell'opera (lo può fare anche senza dover intentare una lite) e ciò quanto meno per evitare che in un prossimo futuro i suoi parenti non gli chiedano di
concorrere alle spese per quanto realizzato; infatti bracella, ex art.1104 Cc, dovrebbe corrispondere la propria quota, salvo non contestare la leggittimità di quanto svolto (non potrebbe nemmeno proporre impugnazione legale mancante deliberazione ex art. 1109 Cc); bracella quindi dovrà
contestare a chi eseguì le opere
almeno la non legittimità delle stesse (assenza di convocazione e assenza di delibera), avvertendo che Lei non sarà tenuta a corrispondere la propria quota.
Con difficoltà invece si potrà chiedere un risarcimento del danno in sede giudiziale: per conseguirlo si dovrebbe dimostrare che le opere
si risolvono in un pregiudizio (ad es. perdita di valore del bene) che, pro quota, lede anche i diritti di bracella
- ambito penale: proporre querela per il reato di cui all'art. 485 C.p. contro i propri parenti in solido; il termine, ex art. 124 Cp., è di
"tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato" (anche a tal fine è essenziale l'intimazione in ambito civile su descritta =
mancata rinuncia tacita); difficile invece operare ex art. 488 cp. contro il professionista: andrebbe dimostrato la sua
consapevolezza del falso