ma anche se tutti sono favorevoli, e sono più di 8 condomini, si può fare a meno dell'amministratore: fanno l'autogestione.
Tuttavia la mancata nomina dell’amministratore, o la cancellazione di tale figura a seguito di delibera assembleare, non significa che vengano meno gli obblighi, anche di natura fiscale, del condominio.
Il condominio, infatti, che sia o meno presente la figura dell’amministratore, resta comunque sostituto di imposta nel caso in cui siano state versate nel corso dell’esercizio delle ritenute d’acconto, così come resta in ogni caso tenuto alla presentazione del Modello 770 in sede di dichiarazione dei redditi.
Inoltre il codice fiscale del condominio (o di un suo rappresentante) andrà ugualmente comunicato all’ENEL o ad altro fornitore di energia elettrica o acqua, così come deve anche essere fornito a chiunque venda un bene o esegua una prestazione a favore del condominio e debba di conseguenza emettere fattura.
E'la medesima legge 11 dicembre 2012 n. 220 che se da un lato ha previsto che in determinate condizioni la presenza della figura dell’amministratore non è necessaria (ovvero nei condomini con un numero di condomini inferiore a nove) dall’altro ha anche previsto, indirettamente, che un referente deve esserci sempre e comunque che lo si voglia chiamare “amministratore” o meno.
Di fatto, oggi la presenza dell’amministratore di condominio è necessaria sempre, anche nei condomini minimi.