Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Credo che l'amministrazione non possa essere richiesto se non tutti i condòmini sono d'accordo, altrimenti che significa la frase "l'amministratore è obbligatorio quando i condòmini sono più di 8"?
non è vero anche se si è meno di 8 condomini, con le maggioranze previste dalla nuova legge sul condominio si nomina un amministratore.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
non è obbligatorio!
Ma ciò non significa che sia vietato. Se la maggioranza lo vuole può essere nominato. E in fondo meglio avere a che fare con l'amministratore che con i parenti, soprattutto se non c'è grande accordo. E il postante potrà visionare, previo appuntamento con l'amministratore, tutte le pezze contabili, rendiconti bancari o postali compresi, in originale e volendo farsene fare copia (pagando il solo costo delle fotocopie). Se poi l'amministratore si rivelasse scorretto e non ottemperasse alle richieste di visione delle pezze, Francesco Brunetti potrà chiedere al giudice la sua revoca. E sarebbe anche il caso di dotarsi delle tabelle millesimali.
 

fiorio

Membro Junior
Proprietario Casa
Ma l'amministratore in quel caso (meno di 9, non meno di 8) non è obbligatorio!
Credo che l'amministrazione non possa essere richiesto se non tutti i condòmini sono d'accordo, altrimenti che significa la frase "l'amministratore è obbligatorio quando i condòmini sono più di 8"?
Significa appunto che, con numero condomini inferiore a 9, l'amministratore non è obbligatorio, ma facoltativo, ossia che l'assemblea condominiale, con le maggioranze previste, ha la facoltà di scegliere e nominare un amministratore. Una volta deliberato a maggioranza, i contrari son tenuti ad adeguarsi.
Mentre, nel caso di condominio con più di 8 condomini l'amministratore è obbligatorio, e, nel caso l'assemblea non provveda alla sua nomina, dietro ricorso di uno o più condomini, può provvedervi l'autorità giudiziaria.
 

fiorio

Membro Junior
Proprietario Casa
Dove è scritto, visto che non è obbligatorio? Grazie.
art. 1129 CC stabilisce l'obbligatorietà dell'amministratore nel solo caso di condominio di più di 8. Se ne deduce la non obbligatorietà in caso contrario, ma comunque non il divieto, e la facoltatività qualora l'assemblea lo ritenga opportuno e deliberi in merito.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
ma anche se tutti sono favorevoli, e sono più di 8 condomini, si può fare a meno dell'amministratore: fanno l'autogestione.
Tuttavia la mancata nomina dell’amministratore, o la cancellazione di tale figura a seguito di delibera assembleare, non significa che vengano meno gli obblighi, anche di natura fiscale, del condominio.
Il condominio, infatti, che sia o meno presente la figura dell’amministratore, resta comunque sostituto di imposta nel caso in cui siano state versate nel corso dell’esercizio delle ritenute d’acconto, così come resta in ogni caso tenuto alla presentazione del Modello 770 in sede di dichiarazione dei redditi.
Inoltre il codice fiscale del condominio (o di un suo rappresentante) andrà ugualmente comunicato all’ENEL o ad altro fornitore di energia elettrica o acqua, così come deve anche essere fornito a chiunque venda un bene o esegua una prestazione a favore del condominio e debba di conseguenza emettere fattura.
E'la medesima legge 11 dicembre 2012 n. 220 che se da un lato ha previsto che in determinate condizioni la presenza della figura dell’amministratore non è necessaria (ovvero nei condomini con un numero di condomini inferiore a nove) dall’altro ha anche previsto, indirettamente, che un referente deve esserci sempre e comunque che lo si voglia chiamare “amministratore” o meno.
Di fatto, oggi la presenza dell’amministratore di condominio è necessaria sempre, anche nei condomini minimi.
 

fiorio

Membro Junior
Proprietario Casa
1129. Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore

Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.

Correggiamo il tiro e l'improprietà del vocabolo "obbligatorio". In realtà l'art.di legge non prescrive propriamente l'obbligatorietà, ma la possibilità, se l'assemblea non provvede alla nomina di un amministratore, e solo nel caso di un condominio di più di otto condomini, di ricorrere all'autorità giudiziaria per la nomina, che diviene così vincolante. E in tal senso l'obbligo.Cosa non prevista invece per i condomini fino a un massimo di otto condòmini. Nel caso tuttavia che un condominio di 9 o più non esprima unanimemente la volontà di avere un amministratore non è obbligato.

In ogni caso, per non divagare e restare aderenti al quesito iniziale di Francesco Brunetti: si, gli altri proprietari, se esprimono tutti parere favorevole alla nomina di un amministratore, avendo la doppia maggioranza, possono deliberare in tal senso; deve però sempre trattarsi di regolare delibera, che come tale diventa vincolante per tutti.


 
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