Cosa ne pensa di ciò, stante questa la dis. di legge?
"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servit"
Si potrebbe quantomeno procedere alla mera rinuncia del diritto? (determinerebbe né trasferimento, né costituzione, ma accrescimento della quota dei comunisti restanti)