VERAB

Nuovo Iscritto
ma rientra nei diritti di tutti donare, il percorso suggerito è dettato da due ordini di motivi, avere un immobile con una donazione nell'atto di provenienza, il che renderebbe invendibile il bene, e avere un circolare da citare in atto per cui domani, in una verifica fiscale risulti chiaramente chi e come ha donato sotto forma di soldi la provvidenza di soldi. Risulterà chiaro che la nipote non avrebbe potuto disporre di tale cifra, immaginiamo perchè non benestante, mentre la zia ha solo fatto un giroconto, non ha evaso, perchè l'immobile lo possiede da più di 5 anni e quindi non deve nulla ulla vendita.
Quindi massima correttezza, massima trasparenza, massima salvaguardia del bene, ricordo che la domanda era come la zia potesse intestare l'appartamento alla nipote, ovvero donarglielo, senza incorrere in nessun disagio, illegalità.
Mi pare che nella domanda si intendesse parlare di un assegno qualsiasi, da stracciare subito dopo l'atto.
L'uso di un assegno circolare presuppone che sul conto corrente della zia esista una adeguata provvista di liquidi, altrimenti penso che la banca non lo emetta. E se i soldi non ci sono, magari perche sono investiti e risultano tutti nel deposito titoli?
Si può usare un assegno ordinario? Se sì, deve essere un assegno libero e girato alla zia?
Al momento di un controllo la zia risulterebbe aver emesso un assegno a vuoto ?
 

VERAB

Nuovo Iscritto
La soluzione di Adriano Giacomelli è interessante, tuttavia, a mio avviso, c'è un rischio di vedere impugnata la vera natura dell'atto: donazione e non compravendita.
.......
La Cassazione afferma che «il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale»

Dunque, se l'Agenzia delle Entrate o la GdF, nel corso di una potenziale verifica sulla transazione, ravvisassero l'intenzione di ottenere un risparmio fiscale (vedi agevolazioni sulle imposte per l'acquisto della prima casa, inferiori aliquote IMU, ecc., tanto per citare le più evidenti) attraverso il finanziamento dell'acquisto con «regalo» della provvista, e tale evenienza risultasse concreta, credo che potrebbero contestare la vendita fittizia.


La minore aliquita IMU c'è se la casa diventa abitazione principale della nipote, indipendentemente dal fatto che l'immobile le sia stato donato o l'abbia acquistato con soldi suoi.
Per quanto riguarda le imposte sul trasferimento del bene: per la donazione da zio a nipote si paga il 6% sull'intero valore catastale (non c'è franchigia), mentre per la compravendita si paga il 7% di imposta di registro.
Un vantaggio risulta solo se l'immobile è prima casa (imposta di registro 3%) perchè invece l'aliquota per la donazione non cambia; ma basta non chiedere l'agevolazione prima casa e l'Agenzia delle Entrate sarà solo contenta!
 

tumultuoso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Adesso capisco perché gli italiani sono un popolo di "ingegnosi". Le leggi che ci impongono sono un'ottima palestra per stimolare la nostra intelligenza e fantasia per trovare mille modi eleganti per raggirarle senza incorrere in infrazioni.
Ma io dico, è possibile che in questo paese del paradosso, io non posso regalare un immobile che in passato ho avuto in modo onesto di cui ho pagato le tasse regolarmente, a qualcuno che a sua volta pagherà le tasse di acquisto su un valore ipotetico di mercato senza fare giri assurdi di denaro che poi tornano sempre all'origine? Sull'atto di acquisto si potrebbe specificare chiaramente che l'immobile vale 100, ma che il venditore lo regala all'acquirente e che questo versa le tasse allo stato su quel valore. Allo stato cosa gli cambia???
Scusate se il mio intervento non ha portato ad alcun consiglio utile per risolvere la situazione, ma solo uno sfogo, uno dei tanti da parte di uno dei tanti cittadini di questo paese sempre più "folcloristico".
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Il diritto di donare è sacrosanto e come ci è stato richiesto ad inizio POST, la zia desidera donare un immobile alla nipote. La zia potrebbe andare dal Notaio e fare una donazione, ma questo "marchierebbe" l'immobile, negativamente, in una futura e possibile compravendita.
A) Per la Legge si deve menzionare, in atto gli estremi dell'assegno con cui viene pagata la casa e quindi deve essere portato un assegno dalla nipote.
b) Se la Nipote venisse con un assegno che la zia non incassa, avremmo, comunque in caso ipotetico di verifica, un accertamento su come la nipote e a che titolo disponeva di una cifra tale per acquistare.
C) Se la zia regala la provvista economica alla nipote, la nipote, in occasione del potenziale accertamento fiscale dimostrerà che i soldi li ha dati la zia. Ovvero a pagare la casa acquistata è stata la zia. Nessuna evasione, un regalo.
D) La zia, cosciente, emette un assegno, e poi o non lo incassa, ricevendolo dalla nipote, o lo riversa in conto, se trattasi di circolare.
F) Se la zia non ha fondi, si riesce ad organizzare un semplice giro conto che un Direttore di Banca organizza, senza contravvenire a nessun regolamento o Legge.
Non si è consumato nessun reato, la casa diviene di proprietà della nipote che ne farà la principale dimora o meno, ma nessun agevolazione fittizia.
Non possiamo parlare di meno IMU od altro, la casa cambia proprietario.
Un altro esempio potrebbe essere quello del figlio che acquista casa, ha 50 mila €, il mutuo gli fornisce altri 100 mila € e per arrivare al costo globale di 200 mila € il Padre/madre, fornisce un assegno di 50 mila € , un "aiuto all'acquisto, tutto regolare, il Notaio citerà anche l'ultimo assegno tratto dal c/c del padre.
 

Gugli

Membro Attivo
un notaio in un caso simile ha risolto in questo modo scrivendo nell'atto che parte del prezzo che è pari a circa 1/3 del totale queste testuali parole:

..."per il prezzo di € ........ è stato corrisposto in più soluzioni in data anteriore al 4 Luglio 2006.

mentre per il resto ha risolto così:

.." il prezzo restante pari a € .........saranno pagati dall'acquirente al cedente in rate mensili di € ... a mezzo bonifico bancario.La documentazione bancaria relativa all'avvenuta esecuzione dei bonifici a favore del cedente costituirà prova dell'effettivo pagamento del prezzo."

l'escamotage starebbe però nelle operazioni precedenti all'atto cioè a dire che la zia dovrebbe almeno un anno prima iniziare a prelevare determinate somme e magari anche l'anno dopo

tra prelievi e bonifici il saldo tornerebbe a zero !

che ne pensate?

questa reale situazione è statoa messa in atto come simulazione di vendita da parte del padre e madre al 50% verso un figlio per escludere gli altri
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
un notaio in un caso simile ha risolto in questo modo scrivendo nell'atto che parte del prezzo che è pari a circa 1/3 del totale queste testuali parole:

..."per il prezzo di € ........ è stato corrisposto in più soluzioni in data anteriore al 4 Luglio 2006......
Oggi nell'atto definitivo dii compravendita le parti devono indicare gli estremi dei pagamenti, completi di numero di assegno o bonifico, per cui la modalità indicata non è più percorribile.
 

angelazacinta

Nuovo Iscritto
Un mio parente che si sta separando dalla moglie ha voluto diseredare di fatto moglie e figlia "vendendo" alla propria sorella le quote di una proprietà ereditata dal padre. Dall'atto notarile di compravendita risulta che la sorella compratrice ha pagato il prezzo a mezzo assegno bancario - numero ed importo di tale assegno sono citati in detto atto - appartenente ad un conto corrente cointestato al parente venditore e a sua sorella compratrice: quindi di fatto la sorella ha pagato con denaro appartenente anche al venditore.
Non solo, detto assegno risulta incassato per un importo diverso!!
Cosa possono fare la moglie e la figlia del mio parente?
 

Kio

Nuovo Iscritto
l'eredità acquisita non si confonde con il patrimonio di due coniugi che hanno la comunione dei beni.In italia se non erro non si puo diseredate se non per gravissimi motivi.
 

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