Bonats

Nuovo Iscritto
ma rientra nei diritti di tutti donare, il percorso suggerito è dettato da due ordini di motivi, avere un immobile con una donazione nell'atto di provenienza, il che renderebbe invendibile il bene, e avere un circolare da citare in atto per cui domani, in una verifica fiscale risulti chiaramente chi e come ha donato sotto forma di soldi la provvidenza di soldi. Risulterà chiaro che la nipote non avrebbe potuto disporre di tale cifra, immaginiamo perchè non benestante, mentre la zia ha solo fatto un giroconto, non ha evaso, perchè l'immobile lo possiede da più di 5 anni e quindi non deve nulla ulla vendita.
Quindi massima correttezza, massima trasparenza, massima salvaguardia del bene, ricordo che la domanda era come la zia potesse intestare l'appartamento alla nipote, ovvero donarglielo, senza incorrere in nessun disagio, illegalità.

Ci certamente... In questo caso non si corre rischio alcuno è vero...

Però non penso sia invendibile se l'atto di provenienza sia una donazione da un donante cui sia appurato che non abbia eredi diretti.... o mi sbaglio?
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
e' sempre un indizio di invendibilità, poi dimostrare che non vi sono altri eredi, magari un compagno in età senile, o mille altre forme, rende il bene non gradito al mercato.
 

Bonats

Nuovo Iscritto
Sicuramente ha dei risvolti negativi sul mercato in quanto è risaputo di enormi danni provocati da transazioni di immobili donati poco chiare. Ma dal punto di vista legislativo si è apposto. Un compagno in età senile anche se sposato post atto non ha alcun diritto sul bene.
 

romrub

Membro Ordinario
Io parlo da uomo della strada .... ignaro di tutto, secondo me la zia, fa un bonifico alla nipote dell'importo del valore minimo legale dell'appartamento, motivandolo come regalia, la nipote con quei soldi paga l'immobile alla zia. Il tutto già detto in altra maniera da Giacomelli, il punto è se la zia ha una liquidità che le permetta di innescare questo circuito virtuio. Ciao.
 

ferrari domus

Nuovo Iscritto
Giacomelli per cui tu dici...la zia fai emettere dalla banca un assegno circolare alla nipote..la quale lo versa sul suo conto e dopo fa un assegno alla zia di pari importo , a fronte di una compravendita. Ti sembra tutto regolare? Le banche coinvolte nelle operazioni devono assolutamente segnalare i movimenti, che non è un giroconto come dici, ma potrebbero nascondere tante altre frodi all'interno dell'operazione.
 

Bonats

Nuovo Iscritto
Io parlo da uomo della strada .... ignaro di tutto, secondo me la zia, fa un bonifico alla nipote dell'importo del valore minimo legale dell'appartamento, motivandolo come regalia, la nipote con quei soldi paga l'immobile alla zia. Il tutto già detto in altra maniera da Giacomelli, il punto è se la zia ha una liquidità che le permetta di innescare questo circuito virtuio. Ciao.

Non esiste un valore minimo legale.. Altrimenti non sarebbe libero mercato!!

Posso vendere un immobile ad uno sconosciuto anche per 3 Euro. L'unico problema è giustificare tale pazzia agli organi preposti al controllo fiscale...
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
La malavita di N.Y. potrebbe richiedere alla zia della nostra amica di riciclare una cifra legata al commercio di una partita di stupefacenti proveniente dalla compravendita di armi per la causa del terrorismo internazionale, questo è vero, ma poi tutto fu chiarito, la zia chiese alla banca, il giorno prima dell'atto notarile di emettere un assegno circolare a nome di sua nipote, che meno di 12 ore dopo avrebbe riportato "girato in banca per versarlo sul conto. Il Direttore, avvisato per tempo, pur non disponendo, quella liquidità, aveva acconsentito a far fare questo giro di valuta in meno di 12 ore, riservando un costo esiguo alla banca.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
La soluzione di Adriano Giacomelli è interessante, tuttavia, a mio avviso, c'è un rischio di vedere impugnata la vera natura dell'atto: donazione e non compravendita.

In proposito suggerisco la lettura del seguente articolo: I movimenti della giurisprudenza intorno all'abuso del diritto FiscoOggi.it
La Cassazione afferma che «il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale»

Dunque, se l'Agenzia delle Entrate o la GdF, nel corso di una potenziale verifica sulla transazione, ravvisassero l'intenzione di ottenere un risparmio fiscale (vedi agevolazioni sulle imposte per l'acquisto della prima casa, inferiori aliquote IMU, ecc., tanto per citare le più evidenti) attraverso il finanziamento dell'acquisto con «regalo» della provvista, e tale evenienza risultasse concreta, credo che potrebbero contestare la vendita fittizia.
 

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