Donik

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Proprietario Casa
Gentili Signori, il 15/06 p.v. quale proprietario scade il contratto di locazione commerciale ma il conduttore è moroso di 4 mensilità avvenute per i precedenti ritardi nei pagamenti dei fitti nel corso della durata del contratto. Devo precisare che i rapporti con il conduttore sono sempre stati ottimi per cui ho tollerato i ritardi che come promesso sarebbero stati sistemati uno alla volta. Però siamo giunti alla scadenza del contratto senza che questo sia avvenuto e ora si dovrebbe rinnovarlo, sempre alle stesse condizioni per agevolarlo. Vorrei pertanto domandare gentilmente è se è possibile rinnovare il contratto con uno stato di morosità del locatore e quali azioni potrei intraprendere per recuperare l'arretrato ovvero se è possibile citare nel nuovo atto una scadenza per sistemare la morosità.
Vi sono molto grato della Vostra disponibilità e competenza per risolvere il mio problema.
Cavaliere Domenico - Itri (LT)
e-mail: domenico.cavaliere13@alice.it
 
U

User_29045

Ospite
Se il contratto 6+6 è scaduto, non rinnovarlo proprio!

La morosità è di 4 mensilità.
Trattandosi di una locazione COMMERCIALE, potremmo anche parlare di 40.000 Euro che ancora l'affittuario deve pagare al proprietario.
Stante così la situazione, mai mi azzarderei a rinnovarlo!
Concordo con plutarco.
Aggiungo, anche se non sono fatti miei, che sarebbe stato interessante capire qual è la REALE CIFRA IN GIOCO.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
ora si dovrebbe rinnovarlo,
In mancanza di disdetta (comunicata da una delle parti alla controparte osservando le modalità e il preavviso di legge) il contratto si rinnova tacitamente. Secondo quanto previsto dall'art. 28 l. 392/1978 che disciplina le locazioni commerciali.

Quindi se né tu né il conduttore avete inviato disdetta, non è possibile evitare il rinnovo per i prossimi 6 anni. Il rinnovo avviene tacitamente alle stesse condizioni di quando fu stipulato il contratto.

Se il conduttore non paga le mensilità arretrate e non riesci a raggiungere un accordo bonario stragiudiziale (ad esempio accordandogli una rateazione), non ti resta che iniziare la pratica di sfratto per morosità.
Se nel contratto è presente la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Cod.Civ. puoi avvalertene, inviando subito al conduttore una diffida ad adempiere (art. 1454 Cod.Civ.) entro un termine non inferiore a 15 giorni.
 

plutarco

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Per quanto riguarda la seconda scadenza, può inviare ancora disdetta che probabilmente non perverrà in tempo all'inquilino.
 

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