No.Se va bene a tutti i condòmini... Infatti basterebbe uno a far saltare questo gioco.
Se la maggioranza approva/ratifica ogni ricorso in giudizio che contesta la "libera iniziativa" sarebbe soccombente.
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No.Se va bene a tutti i condòmini... Infatti basterebbe uno a far saltare questo gioco.
Direi che è più frequente sia stabilito un limite di spesa al di sotto del quale non è richiesta la preventiva autorizzazione della assembleaQuello che dici è verissimo in teoria. In pratica però molti amministratori si fanno ratificare il loro operato da una delibera successiva (ad esempio quella che approva il consuntivo) ed il gioco è fatto.
Quoto in pieno.Direi che è più frequente sia stabilito un limite di spesa al di sotto del quale non è richiesta la preventiva autorizzazione della assemblea
Non proprio. L'amministratore è tenuto alla manutenzione ordinaria degli impianti. Se il citofono si guasta deve farlo riparare, se non è possibile in teoria ha bisogno di una delibera per la sostituzione. Tuttavia il citofono è uno strumento in molti casi indispensabile per non ritrovarsi estranei vaganti nelle scale, quindi si tratta di un lavoro urgente e se l'amministratore provvede alla sostituzione con apparecchiatura analoga, interpellati i consiglieri, direi che agisce come "il buon padre di famiglia" e il suo operato può essere avallato nella prima assemblea che segue alla sostituzione.L'amministratore può intervenire autonomamente sul citofono sole se, ad esempio, sta prendendo fuoco.
Però l'art. 1135 c.c. è chiarissimo. Tale eventuale limite di spesa andrebbe approvato con una delibera unanime (convenzione) e non a maggioranza.Direi che è più frequente sia stabilito un limite di spesa al di sotto del quale non è richiesta la preventiva autorizzazione della assemblea
Però l'art. 1135 c.c. è chiarissimo. Tale eventuale limite di spesa andrebbe approvato con una delibera unanime (convenzione) e non a maggioranza.
Ciao Dimaraz, dal tenore della tua risposta mi viene il dubbio di non essere riuscito a comunicare bene il mio pensiero. Io faccio riferimento ad una eventuale delibera assembleare che autorizzi l'amministratore, derogando all'art. 1135 e fino ad un certo limite di spesa, ad effettuare spese straordinarie non urgenti e non autorizzate dall'assemblea.No.
In tema di "limite di spesa" bisogna intanto chiarire sulla natura della spesa...per la maggior parte basts la maggioranza standard.
Sarebbe assurdo si pretendesse l'unanimità quando la stessa non è richiesta per la delibera "preventiva" di quel particolare lavoro.
Ciao Dimaraz, dal tenore della tua risposta mi viene il dubbio di non essere riuscito a comunicare bene il mio pensiero. Io faccio riferimento ad una eventuale delibera assembleare che autorizzi l'amministratore, derogando all'art. 1135 e fino ad un certo limite di spesa, ad effettuare spese straordinarie non urgenti e non autorizzate dall'assemblea.
L'amministratore può ordinare quei lavori senza necessità di ricevere preventiva autorizzazione in assemblea.io mi riferivo alle ordinarie manutenzioni.
Per quei lavori, ha tutta la flessibilità. Non ha un limite di spesa da rispettare.Mi sembra logico dare un minimo di flessibilità all'amministratore
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