Subiecta materia, inoltre, la Suprema Corte, di recente, si è espressa con la pronuncia 26 febbraio 2014, n. 4569 con la quale ha confermato la decisione delle
Sezioni Unite del 2010 n. 18477, con la quale era stato dato corso ad un nuovo indirizzo in tema di maggioranze necessarie per l'approvazione, o la modificazione, delle tabelle millesimali.
Secondo la Corte, il tema dell'eventuale adesione di tutti i condomini (o di alcuni soltanto di essi) alle nuove tabelle risulta del tutto ininfluente ai fini del decidere, in quanto per il sopravvenuto indirizzo interpretativo di cui alla pronuncia n. 18477/10 delle Sezioni Unite l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'
art. 1136, secondo comma, c.c.
In sostanza, secondo la tesi fatta propria dalle Sezioni Unite nel citato arresto, e ripresa nella pronuncia che si annota, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino - fonte che è invece costituita dalla legge stessa - ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica, per cui ne discende la conseguenza della sufficienza di una approvazione a maggioranza della stessa.