wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi confermate che la legge di stabilità 2016 stabilisce (qui sotto, in corsivo, il relativo comma) semplicemente che gli immobili locati a canone concordato usufruiscono (a partire dall'annualità in corso) di una riduzione dell'IMU pari al 25%, e che, dunque, ai fini dell'avvalimento di questa riduzione è indifferente se il conduttore abbia o meno adibito l'immobile ad abitazione principale? (d'altra parte nemmeno la norma istitutiva del canone concordato prevede la costituzione dell'immobile locato come abitazione principale del conduttore)?
P.S.
Lo domando perché questa mattina mi è stato fatto presente che in un articolo sul Sole 24 Ore di oggi, a pag. 5, si parla, a proposito della riduzione dell'IMU del 25% prevista dalla legge di stabilità, delle aliquote IMU scontate applicate da alcuni comuni solamente nel caso in cui l'immobile sia adibito dal conduttore ad abitazione principale. Ma, credo, la corretta interpretazione di tale articolo è che, nel caso in cui il comune abbia previsto una aliquota IMU scontata, la riduzione del 25% si applica a tale aliquota (e non a quella non scontata). In altri termini, chi possiede, in tali comuni, un immobile locato con canone concordato che il conduttore non abbia adibito ad abitazione principale applicherà la riduzione del 25% all'aliquota piena (cioè non scontata).
--
53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al
75 per cento».
 

bisalta

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Proprietario Casa
occorre consultare il regolamento IMU del Comune dove è situato l'immobile, nel mio comune ad esempio sono già diversi anni che non viene concessa l'aliquota agevolata per i contratti concordati fino a quando l'inquilino non prende residenza nell'alloggio
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
in un articolo sul Sole 24 Ore
Ho letto l'articolo del Sole e ne deduco che la riduzione del 25% si applica all'aliquota IMU deliberata dal Comune per le case locate a canone concordato. Quindi se per questo tipo di contratti di locazione il Comune ha deliberato un'aliquota IMU agevolata, quest'ultima si sconta ulteriormente del 25%.

Anche a mio parere bisogna consultare il sito del proprio Comune per verificare quali condizioni sono richieste.
A Torino, ad esempio, il modulo da compilare per usufruire dell'aliquota IMU agevolata in caso di locazioni a canone concordato specifica che deve trattarsi di abitazione principale in cui il conduttore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Soddisfatte queste condizioni, si applica l'aliquota IMU agevolata e la si sconta del 25%.
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho letto l'articolo del Sole e ne deduco che la riduzione del 25% si applica all'aliquota IMU deliberata dal Comune per le case locate a canone concordato. Quindi se per questo tipo di contratti di locazione il Comune ha deliberato un'aliquota IMU agevolata, quest'ultima si sconta ulteriormente del 25%.

Anche a mio parere bisogna consultare il sito del proprio Comune per verificare quali condizioni sono richieste.
A Torino, ad esempio, il modulo da compilare per usufruire dell'aliquota IMU agevolata in caso di locazioni a canone concordato specifica che deve trattarsi di abitazione principale in cui il conduttore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Soddisfatte queste condizioni, si applica l'aliquota IMU agevolata e la si sconta del 25%.

Secondo me, se vuoi dire che la riduzione del 25% dell'IMU (prevista nel caso di immobili locati con canone concordato dal comma 53 della legge di stabilità 2016) si applica SOLAMENTE agli immobili adibiti dal conduttore ad abitazione principale, hai dedotto male.
Infatti il comma 53 non contiene alcun riferimento all'adibimento dell'immobile ad abitazione principale da parte del conduttore, né lo contengono:
- le norme istitutive del canone concordato (L. 431/1998);
- il Decreto Interministeriale 30.12.2002 emanante i "criteri generali per la realizzazione degli Accordi etc.";
- l'accordo territoriale per il comune di ubicazione dell'immobile;
- il contratto-tipo allegato a detto accordo per la locazione di immobili con canone convenzionato.

Secondo me quell'articolo del Sole 24 Ore si limita a dire che nel caso in cui il comune abbia previsto un'aliquota agevolata (per gli immobili locati a canone convenzionato ed abiti ad abitazione principale dal conduttore), la riduzione del 25% dell'IMU si applica a tale aliquota. Mentre rimane fermo che per gli immobili locati con canone concordato, che non possono beneficiare di un'aliquota agevolata [o perché il comune non l'ha prevista simpliciter, oppure perché l'ha prevista ma l'immobile non rispetta i requisiti (=non è adibito ad abitazione principale del conduttore)], la riduzione del 25% dell'IMU si applica sull'aliquota piena.
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
occorre consultare il regolamento IMU del Comune dove è situato l'immobile, nel mio comune ad esempio sono già diversi anni che non viene concessa l'aliquota agevolata per i contratti concordati fino a quando l'inquilino non prende residenza nell'alloggio

Si stava discutendo di questo problema: nel caso di un immobile locato con canone convenzionato e che non può godere dell'aliquota agevolata eventualmente prevista dal comune di ubicazione, la riduzione del 25% dell'IMU stabilita dal comma 53 della legge di stabilità 2016 (=legge nazionale) si applica oppure no?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo me, se vuoi dire che la riduzione del 25% dell'IMU (prevista nel caso di immobili locati con canone concordato dal comma 53 della legge di stabilità 2016) si applica SOLAMENTE agli immobili adibiti dal conduttore ad abitazione principale, hai dedotto male.
Evidentemente non mi sono spiegata.

Io ho capito che:

1) La riduzione IMU 25% si applica alle abitazioni per le quali è stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato.

2) SE il contratto a canone concordato riguarda una casa che gode di aliquota IMU agevolata deliberata dal Comune in quanto trattasi di abitazione principale del conduttore, ALLORA la riduzione del 25% si applica a questa aliquota già agevolata. Quindi il vantaggio per il proprietario è maggiore.

L'articolo del Sole dice testualmente che "in pratica lo sconto (del 25% sull'IMU) vale per i diversi contratti calmierati previsti dalla legge 431/1998".
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
nel caso di un immobile locato con canone convenzionato e che non può godere dell'aliquota agevolata eventualmente prevista dal comune di ubicazione, la riduzione del 25% dell'IMU stabilita dal comma 53 della legge di stabilità 2016 (=legge nazionale) si applica oppure no?
La risposta è sì: per quell'immobile si applica la riduzione del 25% sull'aliquota IMU (non agevolata) deliberata dal Comune ove è ubicato.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo me quell'articolo del Sole 24 Ore si limita a dire che nel caso in cui il comune abbia previsto un'aliquota agevolata (per gli immobili locati a canone convenzionato ed abiti ad abitazione principale dal conduttore), la riduzione del 25% dell'IMU si applica a tale aliquota. Mentre rimane fermo che per gli immobili locati con canone concordato, che non possono beneficiare di un'aliquota agevolata [o perché il comune non l'ha prevista simpliciter, oppure perché l'ha prevista ma l'immobile non rispetta i requisiti (=non è adibito ad abitazione principale del conduttore)], la riduzione del 25% dell'IMU si applica sull'aliquota piena.

Questa è anche la mia interpretazione di quell'articolo del Sole.

Ed è anche quanto pubblicato dallo stesso quotidiano nei giorni precedenti; ossia le risposte degli esperti dell'Agenzia delle Entrate alle domande loro rivolte in occasione dell'evento annuale "Telefisco".
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Evidentemente non mi sono spiegata.

Io ho capito che:

1) La riduzione IMU 25% si applica alle abitazioni per le quali è stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato.

2) SE il contratto a canone concordato riguarda una casa che gode di aliquota IMU agevolata deliberata dal Comune in quanto trattasi di abitazione principale del conduttore, ALLORA la riduzione del 25% si applica a questa aliquota già agevolata. Quindi il vantaggio per il proprietario è maggiore.

L'articolo del Sole dice testualmente che "in pratica lo sconto (del 25% sull'IMU) vale per i diversi contratti calmierati previsti dalla legge 431/1998".

Ok, perfetto. Siamo d'accordo:). Adesso abbiamo eliminato ogni ambiguità relativa ai "se...allora".
 
B

Bluechewanna

Ospite
Mi confermate che la legge di stabilità 2016 stabilisce (qui sotto, in corsivo, il relativo comma) semplicemente che gli immobili locati a canone concordato usufruiscono (a partire dall'annualità in corso) di una riduzione dell'IMU pari al 25%, e che, dunque, ai fini dell'avvalimento di questa riduzione è indifferente se il conduttore abbia o meno adibito l'immobile ad abitazione principale? (d'altra parte nemmeno la norma istitutiva del canone concordato prevede la costituzione dell'immobile locato come abitazione principale del conduttore)?
P.S.
Lo domando perché questa mattina mi è stato fatto presente che in un articolo sul Sole 24 Ore di oggi, a pag. 5, si parla, a proposito della riduzione dell'IMU del 25% prevista dalla legge di stabilità, delle aliquote IMU scontate applicate da alcuni comuni solamente nel caso in cui l'immobile sia adibito dal conduttore ad abitazione principale. Ma, credo, la corretta interpretazione di tale articolo è che, nel caso in cui il comune abbia previsto una aliquota IMU scontata, la riduzione del 25% si applica a tale aliquota (e non a quella non scontata). In altri termini, chi possiede, in tali comuni, un immobile locato con canone concordato che il conduttore non abbia adibito ad abitazione principale applicherà la riduzione del 25% all'aliquota piena (cioè non scontata).
--
53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al
75 per cento».

la legge nazionale (431/98) all'articolo 2, comma 4, prevede che "per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI, ora IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi".

Ne consegue che se il tuo Comune prevede un'aliquota agevolata IMU in relazione ad immobili concessi in locazione a canone concordato a conduttori che adibiscano l'immobile ad abitazione principale:

a) aliquota agevolata deliberata dal Comune per gli immobili concessi in locazione a canone concordato se la casa è usata dall'inquilino come abitazione principale ridotta al 75% (lo sconto del 25% si calcola sull'aliquota deliberata dal Comune e non su quella ordinaria è la risposta delle Finanze in occasione di TeleFisco)

b) aliquota ordinaria (non agevolata, quindi nessuno sconto) deliberata dal Comune per gli immobili concessi in locazione a canone concordato se la casa non è usata dall'inquilino come abitzione principale.

Tuttavia in alcuni Comuni, che l'inquilino usi la casa affittata a canone concordato quale abitazione principale non è condizione necessaria perchè il proprietario goda delle agevolazioni IMU: per beneficiare dell'aliquota agevolata (sconto del 25% dell'aliquota già ridotta) è sufficiente che la locazione sia ricondotta "alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 431/98".
 

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