Mi confermate che la legge di stabilità 2016 stabilisce (qui sotto, in corsivo, il relativo comma) semplicemente che gli immobili locati a canone concordato usufruiscono (a partire dall'annualità in corso) di una riduzione dell'IMU pari al 25%, e che, dunque, ai fini dell'avvalimento di questa riduzione è indifferente se il conduttore abbia o meno adibito l'immobile ad abitazione principale? (d'altra parte nemmeno la norma istitutiva del canone concordato prevede la costituzione dell'immobile locato come abitazione principale del conduttore)?
P.S.
Lo domando perché questa mattina mi è stato fatto presente che in un articolo sul Sole 24 Ore di oggi, a pag. 5, si parla, a proposito della riduzione dell'IMU del 25% prevista dalla legge di stabilità, delle aliquote IMU scontate applicate da alcuni comuni solamente nel caso in cui l'immobile sia adibito dal conduttore ad abitazione principale. Ma, credo, la corretta interpretazione di tale articolo è che, nel caso in cui il comune abbia previsto una aliquota IMU scontata, la riduzione del 25% si applica a tale aliquota (e non a quella non scontata). In altri termini, chi possiede, in tali comuni, un immobile locato con canone concordato che il conduttore non abbia adibito ad abitazione principale applicherà la riduzione del 25% all'aliquota piena (cioè non scontata).
--
53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al
75 per cento».
P.S.
Lo domando perché questa mattina mi è stato fatto presente che in un articolo sul Sole 24 Ore di oggi, a pag. 5, si parla, a proposito della riduzione dell'IMU del 25% prevista dalla legge di stabilità, delle aliquote IMU scontate applicate da alcuni comuni solamente nel caso in cui l'immobile sia adibito dal conduttore ad abitazione principale. Ma, credo, la corretta interpretazione di tale articolo è che, nel caso in cui il comune abbia previsto una aliquota IMU scontata, la riduzione del 25% si applica a tale aliquota (e non a quella non scontata). In altri termini, chi possiede, in tali comuni, un immobile locato con canone concordato che il conduttore non abbia adibito ad abitazione principale applicherà la riduzione del 25% all'aliquota piena (cioè non scontata).
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53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al
75 per cento».