la legge nazionale (431/98) all'articolo 2, comma 4, prevede che "per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI, ora IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi".
Ne consegue che se il tuo Comune prevede un'aliquota agevolata IMU in relazione ad immobili concessi in locazione a canone concordato a conduttori che adibiscano l'immobile ad abitazione principale:
a) aliquota agevolata deliberata dal Comune per gli immobili concessi in locazione a canone concordato se la casa è usata dall'inquilino come abitazione principale ridotta al 75% (lo sconto del 25% si calcola sull'aliquota deliberata dal Comune e non su quella ordinaria è la risposta delle Finanze in occasione di TeleFisco)
b) aliquota ordinaria (non agevolata, quindi nessuno sconto) deliberata dal Comune per gli immobili concessi in locazione a canone concordato se la casa non è usata dall'inquilino come abitzione principale.
Tuttavia in alcuni Comuni, che l'inquilino usi la casa affittata a canone concordato quale abitazione principale non è condizione necessaria perchè il proprietario goda delle agevolazioni IMU: per beneficiare dell'aliquota agevolata (sconto del 25% dell'aliquota già ridotta) è sufficiente che la locazione sia ricondotta "alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 431/98".
Ecco, il tuo intervento riapre il possibile equivoco, visto che l'agevolazione eventualmente previste dai Comuni ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 431/1998 è formalmente distinta dalla riduzione del 25% dell'IMU disposta dalla legge di stabilità 2016. Piuttosto, va capito qual è la connessione tra i due benefici.
Per dissipare l'equivoco e sollecitare un chiarimento in merito alla connessione tra i due benefici, ti domando:
quello che stai dicendo è che per usufruire della riduzione del 25% dell'IMU ex legge di stabilità è necessario che all'immobile sia applicabile l'aliquota agevolata eventualmente prevista dal comune di ubicazione?
Uva ed io abbiamo risposto di no a questa domanda. D'altra parte se si rispondesse di sì, ne seguirebbe che la riduzione del 25% prevista dalla legge di stabilità si applica solamente all'aliquota agevolata, il che è contro la ratio della legge.
Inoltre, secondo la mia (e di Uva) interpretazione va escluso anche che l'adibimento dell'immobile ad abitazione principale da parte del conduttore (adibimento che in genere è la condizione per accedere alle agevolazioni previste dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 431/1998) sia un requisito necessario per beneficiare della riduzione del 25%.