sai
@Dimaraz gli scritti non hanno l'intonazione della voce e l'espressione del volto ma le frasi e le parole nella loro costruzione e posizione rendono molto.....
Se cominci con questi paragoni/raffronti... nemmeno dovrei perdermi in repliche...parliamo 2 lingue diverse: io mi attengo a quanto chiarito dalle Leggi...se tu vuoi dare peso a "fattori folcloristici" o "mischiare capre e cavoli" non ci siamo.
per me quello che hai scritto ed io ho evidenziato in neretto è spocchia bella buona.
Ma non c'é nulla da scusarsi nè pretendo scuse: ognuno è come è.
Vedi:
@Nemesis, che ha ottenuto da tutti i propisti il riconoscimento di persona che interviene sempre a ragion veduta, non replica quasi mai, solo eccezionalmente: infatti, l'ha fatto con te già una volta. Sarà perché avete lo stesso back groud giuridico.
in ogno caso mi permetto di insistere su questo argomento:
"Relativamente alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo,
la Suprema Corte di Cassazione è già intervenuta sul tema con la sentenza n.129/1999, affermando apoditticamente che: “Nel condominio negli edifici occorre distinguere tra le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell’assemblea e le maggioranze stabilite per la validità delle delibere.
Alla regolare costituzione del collegio concorrono tutti i condomini presenti: quindi anche coloro quali, nelle votazioni, si asterranno.”
Precisa, altresì: “Poiché le delibere si assumono con la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti all’assemblea regolarmente costituita,
non facendo parte della maggioranza gli astenuti non concorrono alla approvazione della delibera.
Ai fini della formazione della maggioranza necessaria per la approvazione i voti dei condomini astenuti sono equiparati a quelli dei condomini dissenzienti o assenti.
L’approvazione della delibera e, quindi, la sua validità ed efficacia dipendono dall’esistenza del quorum prescritto.