Se ti sono sembrato "spocchioso" per aver "rifiutato" il tuo richiamo agli "usi del '68"...perdonerai ma non mi pento affatto.
probabilmente leggi così velocemente che ti sfugge qualcosa: io non ti ho detto che sei spocchioso perché tu hai rifiutato il mio richiamo al '68 (che tra l'altro io ho vissuto a Milano dal suo sorgere al suo tramontare senza condividere minimamente gli ideali) ti ho dato dello spocchioso per una frase ben precisa che hai scritto nell' intervento n.° 28 e che mi permetto di riportarti:
nemmeno dovrei perdermi in repliche
Comunque ho citato sono 3 sentenze, nell' intervento n.° 30
Cass. 6671 del 9.12.90 e 127 del 9.1.2000
e nell' intervento n.° 32
se non ti garba la mia citazione precedente c'é quest'altra:
Da
www.studioarnaboldi.com - Problemi Immobiliari
“l’amministratore” n.° 1/2011
Rivista dell’ Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari – Milano associazione aderente ANACI
DELIBERA ASSEMBLEARE E CONDOMINO “ASTENUTO
Scritto da Marina Figini
In generale “astenersi” significa rinunciare, consapevolmente e motivatamente per una qualsiasi scelta, magari anche in segno di protesta, a determinate attività, a determinati comportamenti.
Nell’ambito di qualsiasi votazione “astenersi” significa non prendere parte alla votazione medesima, non esprimere alcuna preferenza.
La conseguenza della “astensione” è dunque la mancata espressione della propria volontà, favorevole o contraria.
Il fenomeno dell’astensione si verifica spesso anche nelle assemblee condominiali.
Si pone in tali casi una duplice questione: quale rilevanza dare alla “astensione” del condomino sia sotto il profilo dei quorum costitutivi e deliberativi, sia sotto il
profilo della eventuale impugnazione della delibera assembleare.
La formazione dei quorum costitutivi
Certamente il condomino astenuto concorre alla formazione dei quorum costitutivi delle adunanze assembleari.
Dunque la presenza del condomino, il quale poi si asterrà dalla votazione,contribuisce sia come “testa” e dunque per la sua titolarietà della o delle unità immobiliari delle quali è proprietario sia per il valore millesimale a tali unità attribuito, al calcolo dei quorum previsti dal codice civile per la valida costituzione della assemblea in prima e in seconda convocazione.
Il principio è stato affermato dalla Cassazione (sentenza 9 gennaio 1999 n. 129) la quale ha precisato quanto segue: “ Nel condominio negli edifici occorre distinguere tra le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell’assemblea e le maggioranze stabilite per la validità delle delibere. Alla regolare costituzione del collegio concorrono tutti i condomini presenti: quindi anche coloro i quali, nelle votazioni, si asterranno”
La formazione dei quorum deliberativi
La sentenza della Cassazione appena citata (n. 129/1999) prosegue affermando che, a differenza di quanto accade per il calcolo dei quorum costitutivi, il condomino astenuto non concorre alla formazione dei quorum deliberativi.
In particolare la Suprema Corte ha precisato quanto segue:
“ Poichè le delibere si assumono con la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti all’assemblea regolarmente costituita, non facendo parte della maggioranza gli astenuti non concorrono alla approvazione della delibera.
Ai fini della formazione della maggioranza necessaria per la approvazione, i voti dei condomini astenuti sono equiparati a quelli dei condomini dissenzienti o assenti.
L’approvazione della delibera e, quindi, la sua validità ed efficacia dipendono dall’esistenza del quorum prescritto. La delibera si ascrive all’intero collegio,
in quanto vincola anche i dissenzienti e gli assenti, ma come atto giuridico valido viene ad esistenza se risulta approvata da un determinato numero di condomini. Si perfeziona, cioè, in virtù del formarsi della maggioranza stabilita. Sotto il profilo della formazione della delibera, vale a dire della volontà sottostante al “decisum”, in quanto non concorrono alla composizione della maggioranza, i partecipanti astenuti vengono equiparati ai dissenzienti
L’impugnazione della delibera
Altra questione connessa alla posizione del condomino “astenuto” è quella relativa alla sua legittimazione ad impugnare la delibera assembleare assunta dalla maggioranza, alla formazione della quale egli non ha partecipato.
La Cassazione ha espresso al riguardo teorie nel tempo contrastanti, per arrivare a quella attuale prevalente secondo la quale la posizione dell’astenuto è equiparata a quella del dissenziente e dell’assente: il che significa che anche il condomino“astenuto”, che non ha espresso in assemblea alcuna manifestazione di volontà né favorevole né contraria, potrà impugnare ai sensi dell’art. 1137 cod. civ., al pari del condomino dissenziente o assente, la delibera assembleare alla formazione della quale egli non ha partecipato, non avendo espresso alcun voto al riguardo.
All’inizio, invece, alcune decisioni negavano che i condomini astenuti potessero venire equiparati ai condomini dissenzienti o assenti.
Tale indirizzo si basava sul seguente assunto: la norma dell’art. 1137 cod. civ. ammette l’impugnazione della delibera assembleare soltanto da parte dell’assente e del dissenziente: quindi, il condomino presente, che ha partecipato alla discussione ed alla votazione, non può impugnare la deliberazione se non è dissenziente rispetto al capo della deliberazione che impugna (Cass., Sez. II, 9 luglio 1971, n. 2217; Cass., Sez. II, 5 settembre 1969, n. 3960; Cass., Sez. II, 27 gennaio 1967, n. 240; Cass., Sez.II, 15 aprile 1959, n. 1135; Cass., Sez. II, 21 aprile 1957, n. 4028).
L’orientamento della Cassazione è peraltro poi cambiato; dapprima con la sentenza n. 6671 del 9 dicembre 1998 e poi con la sentenza n. 129 del 9 gennaio 1999 più sopra già citata.
La tesi esposta dalla Suprema Corte è la seguente.
In primo luogo la Suprema Corte evidenzia che l’articolo 1137 codice civile, che disciplina compiutamente l’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea, menziona i condomini “dissenzienti” e quelli “assenti”, a questi ultimi facendo riferimento nel 3° comma laddove si specifica la decorrenza del termine di decadenza (trenta giorni) entro il quale la impugnazione va proposta.
La sentenza prosegue sostenendo che “La ragione per cui non è consentito proporre impugnazione è l’aver concorso alla approvazione della delibera, facendo parte della maggioranza che si è espressa in senso favorevole alla proposta messa ai voti. Ciò posto, non si vede perchè i condomini astenuti, i quali come i condomini dissenzienti ed assenti non hanno concorso alla approvazione, non debbano equipararsi ai condomini dissenzienti e assenti anche per quanto attiene alla legittimazione alla impugnazione.
In difetto di una norma specifica, che alla dichiarazione di astensione attribuisce un contenuto ed una efficacia precisi, poichè il potere di impugnazione è riconosciuto a coloro i quali non hanno concorso alla approvazione, dal sistema si ricava essere legittimati ad impugnare le delibere anche i condomini astenuti, in quanto si trovano nella stessa posizione dei partecipanti dissenzienti ed assenti, non avendo neppure essi contribuito alla approvazione.”
I principi sopra esposti sino stati confermati da più recente sentenza della Cassazione del 10 ottobre 2007 n. 21298.