sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Ad azione corrisponde reazione...diventa puerile tentare una difesa adducendo che successivamente hai citato questioni e Sentenze finalmente inerenti (peraltro "smontate" nella loro interpretazione fallata come avevo dimostrato e co nfermato dal ben più autorevole Ollj)...come vedi non ho evitato di risponderti, e quella mia affermazione additata come "spocchia" andava intesa come avvertimento su quelli che dovevano essere i confini di un "sano" dibattere.

Mi permetto di postare solo 2 esempi che dimostrano la fallicità di una diversa applicazione (tua e di altri "interpreti/autori) del peso di un "astenuto" in assemblea di Condominio.

-Si deve deliberare se agire in giudizio contro un gruppo di condomini (proprietari). Questi ovviamente non possono esprimere voto perchè in palese conflitto di interessi.
Se si valutasse come "contrario" il voto dell' astenuto ...la loro astensione diventerebbe automaticamente voto contro l' azione in giudizio. :shock::shock:

-Si deve deliberare il rimborso di una spesa lecitamente anticipata da un condomino (proprietario) o per un lavoro eseguito da ditta di sua proprietà (con regolare fattura) .
Questi, se presente, dovrebbe astenersi dal voto...ma con il criterio che tu "avalli" automaticamente diventerebbe "contrario" al giusto pagamento.

Cogito ergo sum.
confesso che non ho capito molto di quello che ha scritto Ollj ma questo è un mio limite-
In merito agli esempi che hai portato credo che nel primo credo che tu sia andato fuori tema.
Cbe quorum si richiede per autorizzare l'azione legale '? non mi sembra che ci quindi il problema non si pone.
Nel secondo non capisco come si possa deliberare il rimborso di una spesa lecitamente anticipata da un condomino
Probabilmente è colpa mia in tutto questo dibattito io volevo solo dire che quando c'è da raggiungere un quorum chi si astiene non concorre a raggiungerlo e pertanto l'astensione agisce come voto contrario
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Egregissimi @Ollj e @Dimaraz, novelli Galilei, lo studio Arnaboldi è fatto da legali, gente che come voi ha studiato legge; l'Anaci è una associazione di Amministratori di Condominio.
Il testo dell'articolo è pubblicato su una rivista destinata a degli Amministratori che a questo punto è meglio che non la leggano; ed a proposito del "quorum deliberativo" c'é scritto quello che ho riportato integralmente. Io, immodestamente, mi ritengo una persona che sa leggere l'italiano ed interpretare correttamente quello che voleva sostenere la persona che ha scritto, anche quando questa scrive in maniera sgrammaticata. Da quello che ho letto in questa rivista ed in altre fonti è ripetuto il concetto che i voti dei condomini astenuti, quando si deve approvare una delibera, sono equiparati a quelli dei condomini dissenzienti o assenti . Tanto è vero che a quello che voi sostenete si riferisca la sentenza della Cassazione, cioé l'impugnazione della delibera, è dedicato un apposito capitolo. Penso che il convincimento di equiparare gli astenuti ai contrari sia radicato nella maggioranza degli amminstratori, che a questo punto, alla luce delle vostre posizioni, dovrebbero essere informati di essere in errore, e che molte delibere a suo tempo bocciate erano, invece, state approvate.

diventa puerile tentare una difesa adducendo che successivamente hai citato questioni e Sentenze finalmente inerenti
ma che citando il mondo assembleare studentesco del ''68 ho detto "cotica". Sei partito per la tangente: le assemblee studentesche universitarie le facevano anche gli studenti di legge.
Puerile sarai tu che ti sei attaccato ad un solo argomento, e poi dici che non sei spocchioso. acciderba se lo sei; sei anche di più.
 
Ultima modifica di un moderatore:

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
...
In merito agli esempi che hai portato credo che nel primo credo che tu sia andato fuori tema.
...
Probabilmente è colpa mia in tutto questo dibattito io volevo solo dire che quando c'è da raggiungere un quorum chi si astiene non concorre a raggiungerlo e pertanto l'astensione agisce come voto contrario

Nessun fuori tema...ho riportato 2 esempi di quale effetto "assurdo" avrebbe l'astensione di un diretto interessato se valesse il criterio contrario a quanto ho spiegato.

...

Limitatamente alla risutklato della votazione:
questo è esatto
questo è sbagliato
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Se si valutasse come "contrario" il voto dell' astenuto ...la loro astensione diventerebbe automaticamente voto contro l' azione in giudizio.
perchè secondo te voterebbero a favore di una azione legale contro di loro?

Questi, se presente, dovrebbe astenersi dal voto...
chi l'ha detto che deve astenersi dal voto?
Dove sta scritto che se all'ordine del giorno c'é un argomente che tocca gli interessi di un condomino questi non debba votare? Ovviamente vota a difesa del proprio interesse. Forse se la sua presenza non è fondamentale per il quorum assembleare dovrebbe uscire e non partecipare per una pura questione etica. Ma quando si deve difendere la proprietà l'etica passa in secondo piano.
Un gruppo di condomini fortemente interessati alla costruzione di posti auto sotto l'edificio condominiale chiedono all'amministratore di mettere l'argomento all'OdG e poi cosa fanno? si astengono? escono dal locale?
 
Ultima modifica di un moderatore:

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Egregissimi Ollj e Dimaraz, novelli Galilei, lo studio Arnaboldi è fatto da legali, ...

Mii risulta che Galileo studiasse o quantomeno sia passato alla storia per tutt'altra branca dello scibile umano...ma se tu hai diversa convinzione non contesto.

I legali hanno studiato certamente il diritto...ma senza muovere alcuna accusa specifica a quelli che citi...ti faccio notare che è comunque una categoria dove il più delle volte il 50% di loro sbaglia.

Quando poi ci si mette a scrivere l' errore è sempre possibile, e lo stesso vale per chi legge...tanto più se legge estrapolando solo alcune parti.


perchè secondo te voterebbero a favore di una azione legale contro di loro?
chi l'ha detto che deve astenersi dal voto?
Dove sta scritto che se all'ordine del giorno c'é un argomente che tocca gli interessi di un condomino questi non debba votare? Ovviamente vota a difesa del proprio interesse. Forse se la sua presenza non è fondamentale per il quorum assembleare dovrebbe uscire e non partecipare per una pura questione etica. Ma quando si deve difendere la proprietà l'etica passa in secondo piano.
Un gruppo di condomini fortemente interessati alla costruzione di posti auto sotto l'edificio condominiale chiedono all'amministratore di mettere l'argomento all'OdG e poi cosa fanno? si astengono? escono dal locale?

Noto alcune mancanze di conoscenza e di logica.

Con la locuzione “conflitto d’interessi” nel Condominio si indica quella situazione in cui l’interesse individuale di un soggetto è contrasto con l’interesse collettivo.
Esso non è specificatamente normato nella Legge Condominiale ma la Giurisprudenza (Cass. sent. n. 10683/2002; Cass., sent. n. 10754/2011) ha sancito l’analogia tra la disciplina di specie per il Condominio con quella delle società (vedi art. 2373 c.c. “La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.”) e stabilisce che “può essere ritenuta non valida, e di conseguenza annullabile, la deliberazione derivante dal voto di un singolo condòmino che è stata effettuata in esplicito conflitto rispetto all’interesse della compagine, e che si rivela determinante per adottare una particolare decisione.
e ancora
"in tema di validità delle delibere assembleari condominiali, sussiste il conflitto di interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio" (Cass. 24 maggio 2013, n. 13004).

Quindi se in un Condominio di 100 persone dove si deve deliberare un' azione giudiziaria nei confronti di una parte dei proprietari e si determinasse la seguente votazione:
49 favorevoli
1 contrario
50 astenuti (quelli che sono in conflitto di interessi)
applicando il criterio a voi tanto caro che l' astenuto và calcolato fra i contrari (includendolo nel totale dei votanti) si avrà 49 contro 51 delibera non approvata!!!
Ovvero il Condominio non potrà esperire azione giudiziaria contro chi ha causato un danno allo stesso.

Visto che hai "tagliato" il tuo messaggio ho riportato l' integrale...ma sempre a dimostrazione che non sono io a leggere troppo velocemente...e ti sottolineo una differenza macrosopica:

io ho scritto: Se si valutasse come "contrario" il voto dell' astenuto ...la loro astensione diventerebbe automaticamente voto contro l' azione in giudizio. :shock::shock: Post n° 40

tu hai chiesto: "perchè secondo te voterebbero a favore di una azione legale contro di loro"

Spero che la cosa ora ti sia comprensibile.
 
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Mii risulta che Galileo studiasse o quantomeno sia passato alla storia per tutt'altra branca dello scibile umano...ma se tu hai diversa convinzione non contesto.
più ci scriviamo e più mi convinco che tu hai un modo di ragionare alquanto "strano".
Cerco di spiegarmi: in questa discussione (ma anche in condominioweb, se non mi sbaglio, vero?) tu e il tuo "vate" state sostenendo la posizione che, quando si debbono approvare le delibere in ambiente di assemblea condominiale, non si deve tener conto dei voti astenuti per cui la magioranza si calcola facendo la somma dei favorevoli e dei contrari. Io ed altri, che non sono pochi, sosteniamo che la maggioranza si calcola su tutti presenti, compresi, quindi, gli astenuti.
Ora, ipotizzando la veridicità delle tue, e sue, posizioni, mi sono permesso di paragonarvi a Galileo Galilei il quale da solo, davanti al Santo Uffizio (che non siamo io e gli altri), sosteneva, con ragione, l' eliocentrismo, ipotizzato da Copernico, contro la convizione comune del geocentrismo.
Tu rileggiti quello che hai scritto: sei andato a lucciole per lanterne.
Forse sono il figlio naturale di Ungaretti e del suo ermetismo, ma non mi sembrava difficile capire l'allusione.



49 favorevoli
1 contrario 50 astenuti (quelli che sono in conflitto di interessi)
applicando il criterio a voi tanto caro che l' astenuto và calcolato fra i contrari (includendolo nel totale dei votanti) si avrà 49 contro 51 delibera non approvata!!!
Invece applicando il tuo criterio una minoranza di condomini obbliga la maggioranza (o comunque un numero di astenuti superiore alla minoranza attivista) ad imbarcarsi in una azione legale con i relativi costi, quando non ne ha voglia. Perché se la mozione viene approvata poi tutti devono mettere mano al portafogli, escluso, forse, quello che ha fatto verbalizzare di votare contro.
 
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
può essere ritenuta non valida, e di conseguenza annullabile, la deliberazione derivante dal voto di un singolo condòmino che è stata effettuata in esplicito conflitto rispetto all’interesse della compagine, e che si rivela determinante per adottare una particolare decisione.
scrivere le sentenze mettendo soggetto, predicato verbale e complemento è troppo difficile per i giudici?
in ogni caso c'è scritto che il voto del condomino in conflitto di interesse deve rivelarsi determinante affinchè la deliberazione possa essere ritenuta non valida e quindi annullabile: ci vuole l'iniziativa di qualcuno altrimenti va avanti; se poi non è determinante, la deliberazione è regolare.
Nella situazione del condòmino che deve essere risarcito di una spesa anticipata con giusto motivo basta che la maggioranza assoluta (51% delle teste e dei millesimi del condominio) sia favorevole o contraria al pagamento e l'astensione del condomino o il suo voto a suo favore diventano ininfluenti. Idem com patate nel caso di azione legale nei confronti di alcuni condomini.
 
O

Ollj

Ospite
confesso che non ho capito molto di quello che ha scritto Ollj

Buon giorno Sergio.
Purtroppo la semplicità lessicale non e' una mia virtù.
Volevo solo evidenziare questo:
salvo non ricorra l'ipotesi di nullità radicale, nei casi in cui il "vizio" abbia rilevanza quanto alll'annullabilità della delibera (come nel caso di specie), assume notevole rilievo l'art.1137 cc ed il termine perentorio d'impugnazione in esso contenuto: si potrà usare l'espediente del decorso del tempo (30 gg) per rendere legittimo e definitivo ciò che ab initio non era.
Riepilogando: l'assemblea elegge invalidamente un nuovo amministratore (=mancanza di quorum come da art.1136 cc), il Presidente dichiara eletto il nuovo amministratore; decorsi 30 gg (dalla notifica agli assenti e dalla delibera per i contrari e astenuti) il decisum diverrà inoppugnabile per chiunque e l'amministratore illegittimamente eletto sarà legittimo.
Il Presidente in ciò ha un peso di non poco conto (ovvio nell'inerzia altrui = chi ha possibilità d'impugnativa ex art. 1137).
Saluti.
 
O

Ollj

Ospite
Egregissimi @Ollj e @Dimaraz, novelli Galilei, lo studio Arnaboldi è fatto da legali, gente che come voi ha studiato legge; l'Anaci è una associazione di Amministratori di Condominio....a proposito del "quorum deliberativo" c'é scritto quello che ho riportato integralmente

Buon giorno Luigi,
la Suprema Corte ha sì equiparato assente, dissenziente e astenuto; su ciò non si discute, e nessuno qui lo ha mai fatto.
Ad onor del vero ci si deve anche interrogare a qual titolo tale equiparazione sia stata svolta e non occorre scomodare studi legali e/o associazioni di categoria per far ciò, quando è la stessa Corte che lo evidenzia nel suo dispositivo: equiparazione esclusivamente al fine dell'impugnativa ex art.1137 CC

E' fondante Principio di Diritto che al silenzio non si possa attribuire alcun significato se non il silenzio medesimo; un tempo vox populi (e mala Dottrina) era usa al: "chi tace acconsente"... al contrario nel Diritto Civile vige il principio del: "chi tace non dice nulla"
Per rendersene conto basti considerare tutti gli esempisu indicati da Dimaraz (ma molti altri ve ne sono nel Diritto) che così possono riassumersi: nel nostro ordinamento, al silenzio si può dare una significanza legale solo e quando sia specificamente previsto dalla legge (tassatività delle fattispecie); al di fuori di ciò il silenzio è silenzio, così è anche nel caso dell'astenuto: Cassazione prima e il Legislatore del 2012 poi, han attribuito a tal silenzio una sola rilevanza: il potere d'impugnare la delibera illegittima (ma non altro e null'altro).
Voler far dire alla Suprema Cassazione altro è uno stupro giuridico e questo, ahimè, capita molto spesso.... al riguardo e solo a titolo di esempio: c'è una recente sentenza di Cassazione la 862/2015 (commentata da legali e associazioni di categoria) a cui si è attribuito tal valenza: necessaria l'unanimità dei consensi per la dismissione del riscaldamento centralizzato; peccato che non sia assolutamente così e che Cassazione abbia stabilito ben altro......
Cordialità.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il tuo accostamento a Galileo, in tutta sincerità, non era "istintivo"...ma in primis io non posso sapere quanto tu possa conoscer del sottoscritto e di Ollj...e forse come tu stesso hai precisato evidentemente hai una inlcinazione per l' ermetismo.

Non mi curo se il mio modo di ragionare possa sembrare ai più (o più in particolare a certe categorie coinvolte) "strano"...ma certamente reputo una delle mie qualità principali la capacità di analisi e di interpretazione (confermata dai vari insegnanti degni di tal nome avuti).
Se poi la tua "metafora" sia calzante...beh ne sarei lusingato visto che la storia ha poi dimostrato le "ragioni" di pochi rispetto all' oscurantismo perseverante.

Che la nuova riforma sul Condominio sia stata influenzata dalla giurisprudenza succedutasi è cosa risaputa....altrettanto come le sentenze vadano sempre più nella direzione di "snellire" ed eliminare quelle impasse deleteria per la vita "sociale" e "condominiale".

Quella che con il mio criterio ti appare una minoranza lo è a tutti gli effetti se consideri la totalità del Condominio (presenti e assenti)...ma non sono io ad aver fatto le Leggi.
Permettimi però di precisare che negli esempi proposti, secondo il "tuo" criterio, la maggioranza (contrario+ astenuto) tale non è per i seguenti motivi:
1-qualora vi sia un conflitto di interessi la Legge e la Giurisprudenza hanno spiegato il non diritto al voto.
2-se gli astenuti non si presentano, il quorum costitutivo è comunque raggiunto e il risultato di voto darebbe 49 favorevoli , 1 contrario e 50 assenti.
Converrai che il risultato è identico....con tue parole una minoranza governa.

Qualora la Legge imponesse che le delibere per essere valide debbano riportare quorum riferibili sempre e solo alla totalità dei proprietari nella misura minima del 50%+1 (e minimo 500 millesimi)...solo allora forse si potrebbe affermare che una "minoranza attivista" non può gestire di prepotenza.
Dico ancora forse perche un verbale che dichiara valida una delibera "viziata" resta efficace finchè non è impugnato e sopseso davanti al Giudice.

...
Invece applicando il tuo criterio ... Perché se la mozione viene approvata poi tutti devono mettere mano al portafogli, escluso, forse, quello che ha fatto verbalizzare di votare contro.

NO
Ancora sbagli per mancanza di attenzione o scarsa conoscenza.
In caso di lite giudiziaria del Condominio contro uno o più condomini (proprietari)...si ha una suddivisione della compagine e la "comunione" delle spese non segue il criterio normale.
Senza scendere nei dettagli delle possibili variabili dipendenti dalle decisioni sulla compensazione delle spese che verrà stabilita dal Giudice...nulla potrà essere addebitato agli "astenuti" che siano parte avversa nel giudizio.

Che vi sia una "propaganda" alquanto fallace sulle corrette norme e sulla interpretazione delle sentenze...sembrerà inverosimile ma in realtà è tutt'altro che raro.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto