pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
permesso? posso entrare?
chissà perchè ci si ostina a litigare sempre per dettagli di interpretazione e si rifiuta a priori di leggere documenti o altro che comprovi le ns convinzioni.
 

Nando0113

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao

per poter definire la situazione sulla base di tutti gli articoli letti, ho nuovamente chiesto alla ditta di richiedere via web il DURC, come indicato in uno dei link. anche se essendo di nuova costituzione nessuno può certificare l'avvenuto pagamento dei contributi. . Si sè collegato al sito è c'è scritto quanto segue;
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IMPRESE SENZA DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del decreto legislativo n° 494/1996, art. 3, comma 8 (norma, per altro, abrogata dal d. lg.vo 81/2008 art. 304 co1 lett. a come integrato dal d. lg.vo 106/2009), con nota del 5 dicembre 2005 prot. 2988 e successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144, ha fornito un orientamento che consente di distinguere, in materia di regolarità contributiva, la condizione del lavoratore autonomo che opera con e senza dipendenti:

  • l'azienda artigiana senza dipendenti (anche se opera con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori) ha l'obbligo di dimostrare solo l'idoneità tecnico-amministrativa ma non la regolarità contributiva
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Io sono un condomino che vorrebbe fare e far fare le cose che servono, nel rispetto delle leggi. Non ho il pin per poter uleriormente verficare nel sito . ma se qualcuno ne avesse la possibilità si potrebbe fare una ulteriore verifica

grazie
Nando
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
A
Ciao

per poter definire la situazione sulla base di tutti gli articoli letti, ho nuovamente chiesto alla ditta di richiedere via web il DURC, come indicato in uno dei link. anche se essendo di nuova costituzione nessuno può certificare l'avvenuto pagamento dei contributi. . Si sè collegato al sito è c'è scritto quanto segue;
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IMPRESE SENZA DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del decreto legislativo n° 494/1996, art. 3, comma 8 (norma, per altro, abrogata dal d. lg.vo 81/2008 art. 304 co1 lett. a come integrato dal d. lg.vo 106/2009), con nota del 5 dicembre 2005 prot. 2988 e successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144, ha fornito un orientamento che consente di distinguere, in materia di regolarità contributiva, la condizione del lavoratore autonomo che opera con e senza dipendenti:

  • l'azienda artigiana senza dipendenti (anche se opera con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori) ha l'obbligo di dimostrare solo l'idoneità tecnico-amministrativa ma non la regolarità contributiva
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Io sono un condomino che vorrebbe fare e far fare le cose che servono, nel rispetto delle leggi. Non ho il pin per poter uleriormente verficare nel sito . ma se qualcuno ne avesse la possibilità si potrebbe fare una ulteriore verifica

grazie
Nando
Attenzione solo ad una cosa però con le recenti normative che hanno imposto i moduli SCIA e CILA nazionali (rientrano praticamente il 99% dei lavori edili in un condominio) sei tenuto a comunicare sia i requisiti tecnico amministravi (visure camerali); ma vengono richiesti sia i DURC che i singoli numeri di matricola di INPS INAIL e Cassa Edile.
Occhio perché la mancanza di questi requisiti inchioda le CILA, SCIA ecc. Ancor prima di partire.
Ovviamente non c'è solo questo.
Per saperne di più scarica in PDF da Google il modulo SCIA nazionale (c'è anche la CILA) vedi subito cosa rientra e vedi da te gli allegati richiesti. Il modulo SCIA da solo sono 30 pagine (non so se riesco a farlo stare qui)...dentro troverai tutte le informazioni.
Io ho fatto anni fa il coordinatore (proprio con la 494/96) e al corso gli ispettori presenti spiegavano di richiedere sempre il DURC anche per i lavoratori autonomi.
Anzi per legge dovresti anche chiedere il POS (piano operativo di sicurezza) sempre che non via sia obbligo di coordinatore (PSC); spero non sia il vostro caso.

In condominio l'amministratore non sa spesso queste cose ,difficilmente è un tecnico della materia, (per cui va sempre tutto bene) finché non succede qualcosa o finchè qualcuno non manda controlli. Da lì in avanti sono problemi a non finire.

A me non interessa fare polemica (come qualcun altro intervenuto prima di me), mi piace però rendere edotte le persone dei rischi che corrono a far "di corsa" in edilizia. Devi avere tutto sottomano, pensarci non una ma venti volte prima di partire. Tutto qua.

Buona giornata a tutti.
 

Nando0113

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao

da quanto scrivi , mi pare che alcune specifiche sono inerenti lavori edili, in questo caso la ditta individuale individulae esegue lavori di giardinaggio, vale anche per loro ?
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Ciao

da quanto scrivi , mi pare che alcune specifiche sono inerenti lavori edili, in questo caso la ditta individuale individulae esegue lavori di giardinaggio, vale anche per loro ?
Diciamo che in caso di mancato pagamento degli oneri contributivi dell'autonomo o dell'impresa (anche nel settore privato) che lavora da un privato (singolo o condominio) vale la responsabilità in solido (anche se solo in riferimento al versamento dei contributi (vedi DURC):Abolita la solidarietà negli appalti privati | News Attico.it
Mentre la parte della responsabilità solidale tra committenza e datore di lavoro (impresa o autonomo) che vertiva sulla certificazione di pagamento dell'IVA è stata abolita (proprio per la difficoltà da parte del privato di poterla accertare celermente).

Per quanto riguarda la responsabilità solidale del versamento dei contributi invece permane ancora, quindi in caso d'insolvenza (sui contributi) da parte dell'impresa viene chiamato a risponderne solidalmente anche la committenza (molto facile da verificare con il DURC).

Anche nel vostro caso (pur non essendo un obbligo) , ma permanendo la responsabilità solidale con le imprese che vengono a lavorare nel vostro condominio (anche se solo alla parte contributiva) vi conviene controllare la validità del DURC.
 

Nando0113

Membro Attivo
Proprietario Casa
Bene

detto che mi pare sia un modo per controllare la correttezza della situazione, questa puo essere fatta solo dopo la prima scadenza di versamento , corretto ?

Nando
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
25 gennaio 2015 A cura di: Dott. Raffaele Caratozzolo (collega epresidente anaci Brescia) articolo condiviso dallo scrivente
Abrogazione della responsabilità solidale negli appalti relativamente alle ritenute.
L’ art. 35 del D.L. 223/2006 ai co. 28 e 28bis e 28 ter aveva introdotto la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore oltre ad una particolare responsabilità al committente, per mancati versamenti delle ritenute per dipendenti occupati nei lavori edili per i primi soggetti, e per mancata verifica degli adempimenti per il secondo.
Già negli anni immediatamente successivi all’ entrata in vigore della norma, era stato ben chiarito, ammesso che ce ne fosse bisogno, che la norma stessa riguardava solo ed esclusivamente soggetti IVA e pertanto, il Condominio, non essendo un soggetto passivo di imposta (non ha la partita IVA) non era interessato alla normativa.
Oggi, il D.Lgs 21/11/2014 n. 175, meglio conosciuto dome “Decreto semplificazioni” ha abrogato quei commi e quindi quella responsabilità è stata cancellata.
ATTENZIONE PERO’: ciò che non è oggetto di abrogazione e quindi resta in vigore è la responsabilità solidale retributiva e contributiva nei contratti di appalto e subappalto.
Sono quindi interessati sia i committenti (ndr per cui anche il condominio) , sia gli appaltatori e i loro subappaltatori.
Nel nostro campo, poiché il Condominio è sostituto d’ imposta, e in caso fosse chiamato in giudizio, potrà essere chiamato a rispondere dei mancati versamenti.
E’ PIU’ CHE OPPORTUNO quindi, continuare a chiedere il modello DURC, ricordando, tra l’ altro, che la durata è più limitata di prima (90gg al posto di 120)
 

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