Luigi Criscuolo

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E' vietato:
a)-la sosta dei veicoli in qualunque zona scoperta comune; (punto e virgola)
nei viali è consentita per le normali operazioni di scarico e carico; (punto e virgola)
con apposita decisione presa congiuntamente fra i proprietari dei 3 fabbricati potranno
essere indicate delle aree su cui è consentita la sosta, il tutto però senza mai limitare i diritti
In italiano le frasi iniziano con la prima lettera maiuscola e terminano con il punto. La frase italiana per avere un senso compiuto deve avere un soggetto (a volte sottinteso) un predicato verbale ed un complemento. Capita che all'interno o in prosecuzione della frase di senso compiuto ci siano, per mezzo di apposita punteggiatura, altre frasi che non è detto abbiano la struttura per dare alla frase stessa senso compiuto.
Se vogliamo parlare di "analisi del periodo" dobbiamo distinguere le proposizioni principali dalle proposizioni coordinate e dalle proposizioni subordinate.
Non ci possono essere due proposizioni principali all'interno della stessa frase in cui la prima contraddice la seconda. Esempio:"Tu vivi a Milano;(punto e virgola) tu non vivi a Milano". Se "tu" si riferisce alla stessa persona non ha senso scrivere questa frase."

Se nel nostro caso la proposizione reggente e principale è: "E' vitato - la sosta dei veicoli in qualunque zona scoperta comune;" la successiva "nei viali è consentita per le normali operazioni di scarico e carico;" è una proposizione coordinata avversativa alla proposizione principale con il medesimo soggetto della proposizione principale (la sosta), sottinteso ; quindi la proposizione "con apposita decisione presa congiuntamente fra i proprietari dei 3 fabbricati" sarà una coordinata alla subordinata di 1°, e la frase "potranno essere indicate delle aree in cui è consentita la sosta " sarà la subordinata di 1° alla coordinata avversativa , ed infine "il tutto però senza mai limitare i diritti." sarà la seconda subordinata di 1° alla coordinata avversativa.
Quindi il principio è che la sosta in qualunque zona scoperta comune è vietata; dove lasciare le macchine in sosta per le operazioni di carico e scarico è una scelta che viene lasciata alla decisione che andrà presa assemblearmente tra tutti i proprietari, tenendo conto che i posti scelti non limitino i diritti di qualche proprietario.

Se nel nostro caso la proposizione reggente e principale è "potranno essere indicate delle aree in cui è consentita la sosta " la preposizione "E' vitato - la sosta dei veicoli in qualunque zona scoperta comune;" non ha senso.

Quindi caro il mio @Last74 se trovi un giudice che interpretando la frase ne ribalta il significato, come ha fatto @Dimaraz, sei spacciato, pertanto "stat(e) accuort(e)".
 

Dimaraz

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Se vogliamo parlare di "analisi del periodo" dobbiamo distinguere le proposizioni principali dalle proposizioni coordinate e dalle proposizioni subordinate.
Non ci possono essere due proposizioni principali all'interno della stessa frase in cui la prima contraddice la seconda.

Giusta la teoria...ma ancora pessima applicazione.

Per essere in contraddizione la seconda frase non doveva parlare in via ipotetica ma imperativa...ovvero:
a) E' vietata la sosta sulle parti comuni scoperte;
....;
la sosta è consentita su tutti gli spazi comuni aperti.

Invece si stabilisce la possibilità di modificare l'imposizione pricipale indicandone il metodo.

Se poi volete divertirvi a immaginare il mondo al contrario...liberi di farlo.
 

Last74

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Proprietario Casa
Ora sono disorientato, il regolamento e chiarissimo l'amministratore si deve muovere a secondo la decisione preso a maggioranza ora, nell'ultima assemblea è mancato il numero legale (gli assenti valgono voto contrario) per un’eventuale modifica dell'articolo in questione nonostante ciò l'amministratore il giorno dopo ha deciso che le auto in sosta possono sostare pagando una quota mensile e i proventi scalate dalle spese condominiali. Ora quello che si deve stare accorto è il Signore amministratore in quando e venuto meno la sua imparzialità favorendo solo una parte dei condomini e quindi rischia la revoca come amministratore.
 

Dimaraz

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(gli assenti valgono voto contrario)

Se le Leggi le fai a tuo piacere o non le conosci...allora si comprende il motivo della tua ostinazione.

Trovami la Legge (dello Stato Italiano) dove si dice che chi non vota (assente o astenuto) vale come voto contrario.

L'amministratore non viene revocato solo perchè lo decidi tu.
 

Dimaraz

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Non ho nulla da spiegare...perchè ho già spiegato prima e in passato...e ripetere e cose con chi non dimostra il minimo di "creanza"... è fiato sprecato.
Tu qui vuoi solo sentirti dire ciò che ti compiace.
Spiacente.
 

Luigi Criscuolo

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Invece si stabilisce la possibilità di modificare l'imposizione pricipale indicandone il metodo.
questa una tua personalissima interpretazione del RdC di cui stiamo discutendo.
Se chi ha redatto il Regolamento di Condominio avesse voluto concedere la possibilità di modificare il divieto di sosta nelle parti comuni scoperte avrebbe dovuto scrivere in altro modo tutta la frase.
Le aree di sosta di cui allude il posizionamento il Regolamento di Condominio sono quelle consentite, in deroga al divieto assoluto per il solo per carico e scarico, aree che non sono state individuate dal Regolamento medesimo.
Come si fa a scrivere in un RdC : è vietato - la sosta dei veicoli in qualunque zona scoperta comune; ......... e poi, prima di chiudere la frase con il punto, in sostanza scrivere che sia possibile creare aree di sosta, diverse da quelle di carico e scarico (che non sono state definite dal RdC).
Stabilire la possibilità di modificare l'imposizione principale, indicando il metodo, come sostieni tu, è pleonastico perché, a mio avviso, c'è il codice civile.

Per quanto riguarda poi la possibilità di modificare la destinazione d'uso delle parti comuni per soddisfare le esigenze di interesse comune (art. 1117-ter che contempla il caso di trasformare un giardino in parcheggio), il quorum costituivo, necessario per discutere dell'argomento, è, in prima convocazione, del 50%+1 dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno 667/1000; in seconda convocazione di 1/3 dei partecipanti al condominio che rappresentino 334/1000. Ma il quorum deliberativo, necessario per approvare l'argomento, è, sia in prima che seconda convocazione, di 4/5 dei condomini che rappresentino almeno 800/1000.
A questo proposito, visto che il condominio è costituito da 3 edifici, creando una sorta di 3 condomìni parziali, al fine di evitare che le maggioranze richieste dal c.c. siano ottenute dai proprietari concentrati in un solo edificio, e quindi dare loro la possibilità di determinare posti macchina nei pressi del loro caseggiato, la frase da te tanto osannata invece impera che le decisioni devono essere prese dall'insieme di tutti i partecipanti al (super)condominio.
 
Ultima modifica:

Last74

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Proprietario Casa
L’amministratore ha preso una decisione AUTONOMO non ha nessuna delibera e a quale titolo ha cambiato un articolo del regolamento. Anche se è un contratto male impostato.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
questa una tua personalissima interpretazione del RdC di cui stiamo discutendo

Potrei dire che anche le vostre (tua e di @Last74 sono "personalissime"...e ci infiliamo in un "cul de sac"... solo che quanto io affermo, oltre che coincidere con quanto postato anche da @Andrea Occhiodoro, è suffragato da sentenze di Corte di Cassazione....quindi "fate vobis".

Per quanto riguarda poi la possibilità di modificare la destinazione d'uso delle parti comuni per soddisfare le esigenze di interesse comune (art. 1117-ter

Rileggi quanto ho scritto fin dall'esordio in questo topic...post #8.

Non confondere la modifica totale con una modifica parziale...ed ulteriore distinguo se si tratta di innovazione.
A volte ho l'impressione che la gente non legga attentamente quanto scrivo.
 

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