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questa una tua personalissima interpretazione del RdC di cui stiamo discutendo
la sentenza l'hai citata tu.
Per quanto riguarda poi la possibilità di modificare la destinazione d'uso delle parti comuni per soddisfare le esigenze di interesse comune (art. 1117-ter
OK; tuttavia secondoSulla scorta di tale principio la giurisprudenza successiva (v., ad es., Cass. n. 21287 del 2004 e Cass. n. 24146 del2004) di questa Sezione (alla quale si aderisce) ha rilevato che, in tema di condominio, la delibera assembleare di destinazione del cortile a parcheggio di autovetture - in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune - è validamente approvata con la maggioranza prevista dal comma 5 dell'art. 1136 c.c.
i condomini interessati hanno chiesto un’assemblea per cambiare l'articolo ma non raggiungenti la maggioranza del 50% ha deciso lo stesso con l'aiuto dell'amministratore di consentirne la sosta seppure a pagamento e i proventi incassati da scalare dalle spese condominiali.
l'argomento è stato analizzato in maniera dettagliata. @Dimaraz aveva ragione sin da subito, e se avesse subito riportato quanto scritto nel suo intervento #42 non ci saremmo dilungati nella discussione.L’assemblea si è svolta ma non è stato discusso per mancanza di numero legale.
L’assemblea si è svolta ma non è stato discusso per mancanza di numero legale.
c'è una nuova sentenza:
La Cassazione si pronuncia sull'area esterna per il parcheggio del condominio
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