ciliegina sulla torta
La Corte di Cassazione - sez. III - con Sentenza 2 Ottobre 2010 - n. 22.273. ha ribadito che se il possibile acquirente e il possibile venditore sottoscrivono un accordo (c.d. compromesso), ma poi per un motivo qualsiasi la compravendita non avviene, questi sono egualmente obbligati a pagare le provvigioni del mediatore. (quindi ha ragione acquirente)
Il compromesso non è un contratto di compravendita e giuridicamente ha valenza solo relativa ma, ai fini della mediazione, da pieno diritto all’agenzia di essere pagata.
Non è rilevante se le parti, successivamente alla sottoscrizione di un accordo concluso grazie all’opera del mediatore, non abbiano poi raggiunto il contratto definitivo. Per il mediatore è sufficiente che le parti dichiarino la loro intenzione a concludere un contratto di compravendita immobiliare e non è richiesto che poi il contratto si verifichi concretamente.
Indicativamente la percentuale dovuta al mediatore è pari al 3% ma può essere applicata una diversa misura.
Inoltre al mediatore spetta, in ogni caso, il rimborso spese, art. 1756 codice civile."