tonymar54

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno,
l’impresa che ha costruito il nostro condominio, oltre ad avere commesso numerose irregolarità e non avere completato i lavori esterni delle parti comuni , ha anche coperto abusivamente un rio “significativo” (demaniale) per il tratto che si trova all’interno dei nostri confini.

Come spesso succede in Italia, sia l’impresa che l’immobiliare hanno dichiarato fallimento (qualche
anno dopo avere venduto tutti gli appartamenti) quando sono emersi i primi gravi difetti di costruzione relativamente al consolidamento del versante ( il condominio è sito in collina) con seri rischi per l'incolumità pubblica e che il nostro Condominio (quale proprietario dell'area interessata), sta provvedendo a sistemare a proprie spese.

il Comune oltre ad avere emesso un'ordinanza per la messa in sicurezza del versante ha anche notificato ad ogni proprietario l’illecita copertura del rio significativo (intubato dall'impresa) ed intimato di scoperchiarlo a nostre spese (lavori onerosi per decine di migliaia di euro).

Volevo chiedere un parere a riguardo, visto che l’illecito risale a molto tempo prima che noi diventassimo proprietari e nemmeno il successivo rogito puo’ avere trasferito la proprietà dell'alveo del “rio significativo “ (ove e' stato commesso l'illecito) in quanto per sua natura un bene del demanio non si puo’ trasferire .

Grazie a tutti per l'attenzione

Cordiali saluti.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
E' importante capire cosa s'intende per rio "significativo" demaniale, perché sulle mappe catastali sono indicati tutti i corsi d'acqua con il loro nome, senza numero, quando sono demaniali. I corsi d'acqua stagionali sono indicati con un tratteggio corrispondente alla loro sede, dove una freccia laterale indica il senso di scorrimento, ma la proprietà è privata.
Il pino urbanistico relativo all'intervento deve essere presentato all'esame del comune che, dopo averlo esaminato, lo approva. Successivamente vengono presentati i progetti esecutivi delle unità immobiliari e viene rilasciata una concessione edilizia. Dopo la realizzazione i fabbricati devono essere accatastati e per primo si introducono in mappa i frazionamenti che a quel punto dovrebbero aver coinvolto l'alveo del rio demaniale e preventivamente vanno depositati all'ufficio tecnico comunale. Successivamente si presenta il tipo mappale che, se presenta dei frazionamenti, deve essere depositato anch'esso ed infine si presentano le planimetrie degli immobili al catasto fabbricati.
La trafila come vedi è lunga e tanti personaggi sono intervenuti o hanno omesso di intervenire per bloccare un abuso.
Però devo dire che fino a una ventina di anni fa, non ricordo il numero e non importa, vigeva la legge che l'alveo abbandonato veniva inglobato fino all'asse dal proprietario confinante e con un frazionamento dando anziché un subalterno letterale, un numero frazionario e la particella veniva trattata come proprietà privata, venduta o dichiarata in successione. Successivamente il percorso si può ripetere, però occorre pagare la superficie alla regione per sdemanializzarla.
Ovviamente questa variazione doveva seguire il percorso naturale e se da una parte rientrava dall'altra occupava: l'eventuale frazionamento, discrezionale era a carico del confinante, che perdeva il terreno.
Questa è la storia!
Qua bisogna capire cos'è successo, a parte le responsabilità.
Certamente se l'alveo è necessario perché a monte c'è la possibilità che ci sia un compluvio consistente deve essere o ripristinato o studiata una soluzione dimensionata. Credo che solo un geologo dopo aver fatto un sopralluogo può verificare il caso.
 

griz

Membro Storico
Professionista
Voi gli attuali proprietari = voi sanate gli illeciti e provvedete al ripristino.

Dura lex sed lex
vero, ma se il comune è stato palesemente assente nella gestione della vigilanza sulle opere e magari ha anche rilasciato un'agibiità sulla costruzione, direi che la responsabilità dei proprietari attuali è un po' discutibile
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
La copertura del rio (tombatura) è l'intervento abusivo oggetto del provvedimento repressivo di riduzione in pristino dei luoghi e, per quanto il soggetto passivo del medesimo, ex art. 35 t.u.e., sia da individuare nel responsabile dell'abuso (colui che ha realizzato l'opera abusiva), nondimeno, in giurisprudenza, si tende a rivolgere tale ordine pure all'attuale proprietario del bene (cioè dell'opera abusiva) o al soggetto che con esso abbia comunque una relazione giuridica o materiale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 24/05/2016, n. 2638); l'illecito edilizio ha natura permanente e ciò significa che nonostante sia trascorso tanto tempo dalla realizzazione dell'intervento abusivo, fintantoché permane la situazione antigiuridica il comune ha il potere-dovere di imporre il ripristino della conformità a legge dei luoghi anche nei confronti di chi non sia il materiale autore dell'abuso, ma, come in questo caso i singoli condomini, semplicemente abbia una relazione giuridica-materiale con l'opera abusiva. La responsabilità penale (per il medesimo fatto) è, altresì, personale e a prescindere della quasi certa prescrizione del reato, non può imputarsi a chi non ha commesso il fatto.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il tecnico comunale è stato disattento. E vorrei chiedere di che dimensioni è questa tombinatura? Sulla mappa, se corrispondente alla posizione reale, come era rappresentata?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
non vorrei sbagliare ma le responsabilità penali e civili in capo ai soci ed all'amministratore delegato della società che ha fatto questi abusi rimangono anche dopo la chiusura per fallimento della società medesima. Hai consultato un avvocato?
Il comune ha dato il permesso di costruire? Quale è il progetto approvato?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
vero, ma se il comune è stato palesemente assente nella gestione della vigilanza sulle opere e magari ha anche rilasciato un'agibiità sulla costruzione, direi che la responsabilità dei proprietari attuali è un po' discutibile

Nulla cambia.
La responsabilità diretta rimane in capo ai propreitari.

Al più le "mancanze ed errori" di chi doveva vigilare potranno essere opposte per una richiesta di danni.

Ma la vedo dura che un Giudice attribuisca colpe a chi aveva il compito di verificare solo ciò per cui si era chiesto "permesso".
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ma la vedo dura che un Giudice attribuisca colpe a chi aveva il compito di verificare solo ciò per cui si era chiesto "permesso".
Bisogna vedere se è stata rilasciata una licenza o concessione edilizia, preventivamente sottoposta all'esame dell'ufficio tecnico o se l'abuso è conseguente ad una pratica non soggetta ad esame preliminare. Perché nel primo caso la loro supervisione era determinante.
Comunque attendo le informazioni che ho richiesto.
 

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