I proprietari del -o chi ha una relazione giuridica con- l'opera realizzata in assenza di permesso di costruire su suolo di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici sono obbligati -in solido con il responsabile dell'abuso- alla rimozione a proprie spese dell'opera abusiva; nella vicenda in commento i proprietari-condomini hanno acquistato immobili privi di abitabilità (requisito che sul piano civilistico attesta l'attitudine del bene ad assolvere la sua funzione economica-sociale, sul piano urbanistico edilizio, la conformità dell'opera al progetto presentato) e adesso si trovano a dover fare i conti con tale imprudente condotta; il notaio potrebbe ritenersi responsabile di non aver informato della mancanza di tale requisito o di aver rogato senza indicare sull'atto di compravendita l'assenza di agibilità dell'immobile compravenduto; l'ente pubblico titolare del potere-dovere di vigilanza risponde soltanto ove, in presenza di una segnalazione circostanziata di realizzazione di abuso edilizio, non provveda ad esercitare i poteri di controllo e repressivi ad esso assegnati dall'ordinamento.