condobip

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Non replicherò finché non vedrò uno straccio di norma a sostegno di quanto affermi.
Pure io farò lo stesso ed attendo, norme in cui una persona possa risiedere ed ottenere la residenza in una stalla e/o in un ambiente magazzino (tema del topic) di 4 x 4 metri senza nessun altro accessorio ed avendo già una dimora/residenza stabile!
In pratica (tema del Topic) devi dimostrare che uno possa avere due residenze (non domicili) in due (o più) diverse località e/o che sia considerata come seconda casa un magazzino di 4 x 4 metri, fai tu come credi opportuno!

Buon lavoro !
 
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quiproquo

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La logica di Nemesis è ferrea...come non dargli ragione??? Ma solo sulla carta...!!! Nella sostanza il comune ha l'obbligo di verificare l'effettiva "presenza" per la conferma o meno dellì'iscrizione anagrafica...ma non potrà poi esimersi anche in fase di successivo controllo cartaceo (valori catastali e destinazione d'uso) la corrispondenza fra il primo diritto di abitazione (implicita nella forma e nella sostanza quando si parla di residenza) e questi due altri valori.
Lo fa non lo fa??? Ha l'obbligo di farlo??? Io penserei di sì. E se lo fa...come potrà poi concedere l'iscrizione sulla base di una così corposa e vistosa anomalia???
Quanto sopra, chiaramente, sempre all'insegna dell'incertezza.
(Se voi due, grandi esperti, alla fine non trovate il bandolo della matassa, come potrei farlo io che non sono esperto di niente?) Quiproquo.
 

Nemesis

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Lo fa non lo fa??? Ha l'obbligo di farlo??? Io penserei di sì. E se lo fa...come potrà poi concedere l'iscrizione sulla base di una così corposa e vistosa anomalia??
Ha l'obbligo di farlo. Ma l'iscrizione anagrafica non può essere negata, se la dichiarazione dell'interessato corrisponde a verità (cioè che la sua effettiva dimora abituale è dove ha dichiarato).
Come ho già scritto, se vi sono infrazioni alle altre norme (non anagrafiche) in materia di igiene pubblica o urbanistiche, si procederà per fare rispettare quelle altre norme (con ordinanze sindacali di sgombero, ecc.). La normativa anagrafica prescinde da norme di altro tipo. L'anagrafe della popolazione residente registra solo la situazione di fatto.
 

quiproquo

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Nemesis. E allora se è così...hai ragione sulla carta e sulla sostanza...tuttavia se io fossi condobip, avendo tempo, verificherei direttamente allo sportello dell'anagrafe del proprio comune...E non è detto che il sottoscritto quiproquo
a pochi metri dalla circoscrizione (Cascina Giaione) n.3 (???) di Torino...la prossima settimana non vada a porre il quesito alla direttrice...Mi sta venendo un dubbio sulla base di una mia vecchia, amarissima, esperienza.
Nel 1961 ero con mia moglie e la mia prima figlia di appena un anno nella famosissima città universitaria di Tubingen...per un errore del mio datore di lavoro, tralascio i particolari, fummo costretti a pernottare nella mia auto.
Il giorno seguente fui costretto a comprare una tenda e a trasferirmi armi e bagagli nel locale campeggio...per ben tre mesi... Domanda per entrambi i
"contendenti": A Roma ho letto di una famiglia che per estrema miseria sopraggiunta vive in un auto che non può più circolare: Quì nell'auto: si o no??? Se andasse in un campeggio: si o no???. Per favore non litigate.QPQ
 

condobip

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...tuttavia se io fossi condobip, avendo tempo, verificherei direttamente allo sportello dell'anagrafe del proprio comune...
Io non devo verificare un bel nulla.
E' chi afferma che si possa ottenere la residenza in una stalla che deve dimostrare che è possibile, ovvero andare allo sportello dell'anagrafe ed ottenere il documento anagrafico e postarlo a prova avvenuta!
Visto che;
- La Legge n. 94/2009 (Pacchetto Sicurezza 2009), ha introdotto la possibilità per i competenti uffici comunali di verificare, al momento della richiesta di iscrizione o variazione anagrafica di ogni persona, “le condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”.

E ti posso assicurare che nessun comune ti concederà la residenza in un ambiente come una stalla, cioè che non abbia i requisiti minimi dell'abitabilità.
Se non è così, sia dimostrato il contrario con documentazione da parte di chi l'ha ottenuta, Grazie :)
p.s. Prato insegna;
- 11 arresti per falsi certificati di residenza rilasciati a cittadini cinesi
L'organizzazione per rilasciare i documenti contraffatti chiedeva tangenti tra i 600 e i 1500 euro a persona. Coinvolto anche un pubblico ufficiale
 
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quiproquo

Membro Senior
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Anche condopip ha la sua ragione...tuttavia se la stalla avesse un numero civico come credo che l'abbia il 4x4 del quesito, come fa l'impiegato allo sportello a capire che vi sia una anomalia...quella anomalia??? Io sono
fresco di trasloco: dopo 50 anni da C.so Agnelli 22 sono andato in C.so
Sebastopoli 310/1...allo sportello mi hanno fatto solo firmare dei moduli
...poi dopo 30 giorni mi sono accorto che l'impiegato aveva scritto erroneamente il n.civico: 300 al posto di 310...Ho dovuto rifare tutta la
trafila e con l'intervento della direttrice; e posso quindi desumere che io avrei potuto dichiarare anche un numero inesistente: tanto è vero che
il numero errato 300 corrispondeva ad un bar al quale,dopo aver debitamente consumato per captare la sua benevolenza, ho lasciato
il vero indirizzo per fare correggere direttamente col postino in caso di
missive e bollette...Non scomodarti condopip...ci vado io allo sportello
e vi ragguaglierò sull'esito. Possiamo leggerci riducendo i toni truculenti
al minimo??? Grazie. Quiproquo.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
...Non scomodarti condopip...ci vado io allo sportello
e vi ragguaglierò sull'esito.
Ti ringrazio, ma non era neppure nei miei più profondi pensieri di andare al Comune per chiedere ragguagli in merito, dato che conosco personalmente persone che ci lavorano, e poi non credo sia possibile d'ora in poi, visti i fatti di Prato, concedere residenze sulla parola, sicuramente il comune si cautelerà ed effettuerà i debiti controlli, i quali sono previsti prima della concessione, proprio dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 citata da Nemesis.
 
J

JERRY48

Ospite
La giurisprudenza ha costantemente inteso distinguere nell'ambito del concetto di residenza un
elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo,
costituito dalla volontà di rimanervi (si vedano ad esempio le sentenze della Cassazione: Sez. I del
21 giugno 1955 n.1925, Sez. I del 17 ottobre 1955 n.3226, Sez. II del 17 gennaio 1972 n.126, del 5
febbraio 1985 ,n.791, Sez. II del 14 marzo 1986, n. 1738 ). Tale soggettività deve essere un elemento "rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento
delle normali relazioni sociali" (Cass., Sez II,14 marzo 1986 n.1738) cioè deve essere reso
conoscibile ai consociati attraverso la condotta del soggetto.
Quindi ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve
tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.
La richiesta di residenza non può quindi essere vincolata ad alcuna condizione e tantomeno può
essere limitata la libertà di spostamento dei cittadini e la scelta di stabilirsi sul territorio dove
desiderano, pena la violazione dell'art. 16 della Costituzione..
L'unico requisito è la corrispondenza che deve intercorrere tra la situazione di fatto e quanto
dichiarato dall'interessato rispetto al suo luogo di dimora abituale.
L'iscrizione anagrafica non è infatti legata all'unità immobiliare ma all'effettività della dimora
abituale in quel luogo ossia alla realtà abitativa familiare. Pertanto i comportamenti rivolti ad
ulteriori verifiche al di là della dimora abituale si configurano quali aggravanti del procedimento
amministrativo e passibili di denuncia da parte del cittadino. Si ribadisce che attualmente non
possono essere da ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio quale ad esempio il
fabbricato non conforme alle prescrizioni urbanistiche, la grotta, la roulotte o la baracca di legno.

Il secondo comma dell'art.4 della Legge anagrafica (Legge 24 dicembre 1954, n.1228) impone
all'Ufficiale d'anagrafe di ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti
denunciati dagli interessati. Si desume chiaramente che il potere-dovere dell'Ufficiale d'anagrafe è
quello di disporre gli accertamenti per effetto dell'avvenuta presentazione di una dichiarazione
dell'interessato diretti proprio a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto attuato
nella realtà dei fatti.
Avere la residenza anagrafica (cioè essere registrati negli archivi della popolazione del Comune) là
dove realmente si vive è un diritto della persona (anche se è un "senza tetto", cioè senza una casa
"normale", che sia giuridicamente utilizzabile come civile abitazione). Si tratta di un diritto che ne
innesca molti altri: il diritto alle cure del servizio sanitario nazionale, al rilascio della carta di
identità, il diritto all'assistenza sociale, l'iscrizione alle liste per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, il diritto di voto in una serie di elezioni politiche e amministrative
(quest'ultimo solo per i cittadini italiani o comunitari). Non solo i "senza tetto", ma anche le persone
senza fissa dimora hanno diritto ad avere una residenza anagrafica. La legge impone ai comuni di
iscrivere all'anagrafe sia i "senza tetto" che i "senza fissa dimora". La residenza è infatti un diritto
fondamentale di libertà (quello di scegliere il luogo dove vivere) e un tratto irrinunciabile della
personalità (ciascuno, infatti, appartiene ad una comunità ed ha diritto a risultarne membro.

Per quanto riguarda la legge n. 94/2009, ha introdotto la possibilità per i competenti uffici comunali di verificare, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica di ogni persona, le "condizioni igienico sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza,ai sensi delle vigenti norme sanitarie". In altre parole al Comune viene data facoltà - e non l'obbligo - di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico sanitarie degli immobili in occasione delle richieste d'iscrizione e di variazione anagrafica.
La formulazione della norma non prevede la richiesta di messa in sicurezza dell'immobile ma la sua adeguatezza a una serie di parametri igienico-sanitari che conferiscono idoneità abitativa all'immobile stesso. Tale norma si applica, in via discrezionale, nei confronti di tutti i cittadini e, come specificato dalla stessa, non può condizionare comunque il procedimento d'iscrizione anagrafica, il quale deve rimanere vincolato ai presupposti già citati di dimora abituale.
L'iscrizione nei registri della popolazione residente deve restare un procedimento amministrativo distinto e separato che deve trovare esito positivo anche nel caso in cui l'alloggio risulti eventualmente inidoneo.

A VOI L'ARDUA SENTENZA E CONCLUSIONI, NON VOGLIO METTERCI NASO.
 
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condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Cassazione: Sez. I del
21 giugno 1955 n.1925, Sez. I del 17 ottobre 1955 n.3226, Sez. II del 17 gennaio 1972 n.126, del 5 febbraio 1985 ,n.791, Sez. II del 14 marzo 1986, n. 1738 ).
- (Cass., Sez II,14 marzo 1986 n.1738)
- Legge 24 dicembre 1954, n.1228) impone
- Il secondo comma dell'art.4 della Legge anagrafica (Legge 24 dicembre 1954, n.1228) impone
Tutte norme antecedenti la Legge 15 luglio 2009, n. 94.
 

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