arcy

Membro Attivo
Buonasera

In merito a quanto in oggetto, la settimana scorsa ho ricevuto dal mio Ufficio amministrazione una lettera con la quale mi informava che da un controllo contabile sulle mie competenze mensili, mi sarrebbero state corrisposte somme non dovute nel periodo dal 2007 al 2016 e quindi a decorrere dal mese successivo avrebbero proceduto al recupero di tali somme compatibilmente entro la disponibilità del quinto dello stipendio, la mia domanda è:

- Posso chiedere una rateizzazione delle somme da restituire visto che, ho già somme impegnate sulle mie competenze mensili (piccolo prestito e mutuo edilizio ipotecario) che vanno oltre il quinto dello stipendio.
Qualora la mia amministrazione faccia orecchie da mercante quali sono le normative, se esistono, a cui posso appellarmi?

Grazie per le risposte
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non ci sono "normative" per simili questioni e in linea di principio quanto ti è stato erroneamente dato in più dovresti restituirlo subito.
Dovrebbe essere comunque il buon senso dei tuoi datori di lavoro a suggerire una adeguata rateizzazione...visto che l'errore è solo una loro colpa ( e/o di chi ha l'incarico).

Andrebbe pure verificato se per gli anni più "lontani" non vi sia prescrizione.
 

arcy

Membro Attivo
Non ci sono "normative" per simili questioni e in linea di principio quanto ti è stato erroneamente dato in più dovresti restituirlo subito.
Dovrebbe essere comunque il buon senso dei tuoi datori di lavoro a suggerire una adeguata rateizzazione...visto che l'errore è solo una loro colpa ( e/o di chi ha l'incarico).

Andrebbe pure verificato se per gli anni più "lontani" non vi sia prescrizione.

la somma è abbastanza corposa (9.000 euro circa) ed il periodo oggetto dell'errata erogazione è negli ultimi dieci anni.
Quindi potrei rischiare che il recupero avvenga con rate entro il quinto dello stipendio, ma in realtà ho già impegnato per mutuo e finanziamento.
Doppio quinto dello stipendio mi sembra spropositato.
Posso oppormi a questo?
Grazie
 

arcy

Membro Attivo
altra questione, poichè avrei percepito i cud (dal 2007 al 2016) errati e quindi di conseguenza avrei percepito assegni nucleo familiare in meno, posso chiedere che mi siano ricalcolati gli assegni per tutto il periodo d'interesse e pretendere un conguaglio a credito?
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
altra questione, poichè avrei percepito i cud (dal 2007 al 2016) errati e quindi di conseguenza avrei percepito assegni nucleo familiare in meno, posso chiedere che mi siano ricalcolati gli assegni per tutto il periodo d'interesse e pretendere un conguaglio a credito?
Se hai voglia di leggere:
Per pacifica giurisprudenza non vi è obbligo di specifica motivazione per il recupero di emolumenti non dovuti. Inoltre vi è rilevanza della buona fede dei percettori soltanto ai fini della modalità di esecuzione del recupero delle somme indebitamente percepite ed il recupero non deve essere preceduto dall'avviso dell'inizio di procedimento, trattandosi di atto vincolato (v. da ultimo T.a.r. Campania, Napoli, 25 luglio 2011, n. 3987). Ad avviso del giudice peraltro l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal dipendente è fondata in quanto ai sensi degli artt. 2948, numero 4), e 2943 del codice civile il diritto dell’Amministrazione a ripetere gli emolumenti non dovuti al ricorrente ma ad esso corrisposti prima del quinquennio anteriore alla comunicazione della richiesta di restituzione si è estinto per prescrizione. Conseguentemente: - è illegittima la richiesta di questa parte di emolumenti, trattandosi di credito ormai prescritto; - la porzione di questa parte di emolumenti che sia stata già percepita dal ricorrente va ad esso restituita, con gli accessori di legge. Parimenti fondata è la prospettazione del ricorrente circa la illegittimità della ripetizione di somme lorde anziché nette: l'Amministrazione, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare il recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, giacché è al netto di queste ritenute che gli emolumenti in più sono stati corrisposti, e la ripetizione dell'indebito deve necessariamente riferirsi soltanto alle somme effettivamente percepite in eccesso (confr. C.d.S., Sez. VI, 2 marzo 2009 , n. 1164).

TAR Lazio
 
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Ollj

Ospite
La situazione è complicata ed andrà sviscerata in questo modo:
- chi ha determinato l'errore? Non certo il dipendente, ergo piena responsabilità dell'apparato/amministrazione busta paga (soprattutto se l'errore non fosse facilmente riconoscibile dal lavoratore) e relativa sua attribuzione delle conseguenze;
- il dipendente in buona fede, se dovesse mai restituire la somma, lo farà senza suo danno alcuno; di conseguenza se lo stesso avesse già altri obblighi che incidono sul 1/5 dello stipendio, l'azienda dovrà "accontentarsi" di recuperare l'indebito in tempi più diluiti ed imputando a chi ha causato l'errore (proprio ufficio o professionista esterno) il risarcimento del danno patito.
- vi è Giurisprudenza del lavoro che non ritiene ammissibbile la ripetizione dell'indebito, ove la retribuzione maggiore sia sta corrisposta per un lungo tempo, ravvisando in ciò non un errore di fatto ma la tacita volontà del datore di premiare il dipendente; si deve infatti considerare come il dipendente, in buona fede, si sia affidato a tal somma.
- a conseguenza di ciò, pur prescrivendosi l'azione di ripetizione dell'indebito in 10 anni, di fatto l'Azienda recupererebbe solo le somme degli ultimi cinque anni, poichè solo entro tal termine la stessa potrebbe operare ai fini dell'annullamento del (tacita) volontà negoziale ex art.1442 Cc

Io fossi al suo posto:
- diffiderei l'Azienda dal recuperare automaticamente quanto richiesto dal 2007
- andrei dal Sindacato e mi farei adeguatamente tutelare (o troverei con l'Azienda, con reciproca soddisfazione, un accordo che non mi penalizzasse eccessivamente vista la mia buona fede e gli oneri personali in corso)
Saluti.
 
Ultima modifica di un moderatore:

arcy

Membro Attivo
La situazione è complicata ed andrà sviscerata in questo modo:
- chi ha determinato l'errore? Non certo il dipendente, ergo piena responsabilità dell'apparato/amministrazione busta paga (soprattutto se l'errore non fosse facilmente riconoscibile dal lavoratore) e relativa sua attribuzione delle conseguenze;
- il dipendente in buona fede, se dovesse mai restituire la somma, lo farà senza suo danno alcuno; di conseguenza se lo stesso avesse già altri obblighi che incidono sul 1/5 dello stipendio, l'azienda dovrà "accontentarsi" di recuperare l'indebito in tempi più diluiti ed imputando a chi ha causato l'errore (proprio ufficio o professionista esterno) il risarcimento del danno patito.
- vi è Giurisprudenza del lavoro che non ritiene ammissibbile la ripetizione dell'indebito, ove la retribuzione maggiore sia sta corrisposta per un lungo tempo, ravvisando in ciò non un errore di fatto ma la tacita volontà del datore di premiare il dipendente; si deve infatti considerare come il dipendente, in buona fede, si sia affidato a tal somma.
- a conseguenza di ciò, pur prescrivendosi l'azione di ripetizione dell'indebito in 10 anni, di fatto l'Azienda recupererebbe solo le somme degli ultimi cinque anni, poichè solo entro tal termine la stessa potrebbe operare ai fini dell'annullamento del (tacita) volontà negoziale ex art.1442 Cc

Io fossi al suo posto:
- diffiderei l'Azienda dal recuperare automaticamente quanto richiesto dal 2007
- andrei dal Sindacato e mi farei adeguatamente tutelare (o troverei con l'Azienda, con reciproca soddisfazione, un accordo che non mi penalizzasse eccessivamente vista la mia buona fede e gli oneri personali in corso)
Saluti.
grazie
 

arcy

Membro Attivo
Se hai voglia di leggere:
Per pacifica giurisprudenza non vi è obbligo di specifica motivazione per il recupero di emolumenti non dovuti. Inoltre vi è rilevanza della buona fede dei percettori soltanto ai fini della modalità di esecuzione del recupero delle somme indebitamente percepite ed il recupero non deve essere preceduto dall'avviso dell'inizio di procedimento, trattandosi di atto vincolato (v. da ultimo T.a.r. Campania, Napoli, 25 luglio 2011, n. 3987). Ad avviso del giudice peraltro l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal dipendente è fondata in quanto ai sensi degli artt. 2948, numero 4), e 2943 del codice civile il diritto dell’Amministrazione a ripetere gli emolumenti non dovuti al ricorrente ma ad esso corrisposti prima del quinquennio anteriore alla comunicazione della richiesta di restituzione si è estinto per prescrizione. Conseguentemente: - è illegittima la richiesta di questa parte di emolumenti, trattandosi di credito ormai prescritto; - la porzione di questa parte di emolumenti che sia stata già percepita dal ricorrente va ad esso restituita, con gli accessori di legge. Parimenti fondata è la prospettazione del ricorrente circa la illegittimità della ripetizione di somme lorde anziché nette: l'Amministrazione, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare il recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, giacché è al netto di queste ritenute che gli emolumenti in più sono stati corrisposti, e la ripetizione dell'indebito deve necessariamente riferirsi soltanto alle somme effettivamente percepite in eccesso (confr. C.d.S., Sez. VI, 2 marzo 2009 , n. 1164).

TAR Lazio
ok

concordo
 

asana

Membro Attivo
Proprietario Casa
ciao, so che non è strettamente pertinente, ma una cosa simile, cioè stornare le cifre corrisposte con decisione unilaterale e immediata è successo anche per gli "80 euro di Renzi".
 

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