siete sicuri che le sentenze del TAR che riguardano cause che vedono coinvolte le pubbliche amministrazioni poi sono applicate in sede civile nella giustizia ordinaria?
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e tu in tutti questi anni non hai mai dato uno sguardo alla tua busta paga?ed il periodo oggetto dell'errata erogazione è negli ultimi dieci anni.
e tu in tutti questi anni non hai mai dato uno sguardo alla tua busta paga?
Infatti non un caso se ho scritto di prescrizione decennale e quinquennale (la prima per l'indebito, la seconda per l'annullabilitá del potenziale negozio)siete sicuri che le sentenze del TAR che riguardano cause che vedono coinvolte le pubbliche amministrazioni poi sono applicate in sede civile nella giustizia ordinaria?
ecco questo dovrebbe essere appurato per confermare la buona fede di chi riceve lo stipendio.non è nemmeno chiarito come si è determinato tale errore.
basta controllare le voci sul cedolino dello stipendio non è una cosa difficile.9000 Euro in 10 anni fanno 70 Euro al mese...la vedo dura accorgersi di un simile errore
La situazione è complicata ed andrà sviscerata in questo modo:
- chi ha determinato l'errore? Non certo il dipendente, ergo piena responsabilità dell'apparato/amministrazione busta paga (soprattutto se l'errore non fosse facilmente riconoscibile dal lavoratore) e relativa sua attribuzione delle conseguenze;
- il dipendente in buona fede, se dovesse mai restituire la somma, lo farà senza suo danno alcuno; di conseguenza se lo stesso avesse già altri obblighi che incidono sul 1/5 dello stipendio, l'azienda dovrà "accontentarsi" di recuperare l'indebito in tempi più diluiti ed imputando a chi ha causato l'errore (proprio ufficio o professionista esterno) il risarcimento del danno patito.
- vi è Giurisprudenza del lavoro che non ritiene ammissibbile la ripetizione dell'indebito, ove la retribuzione maggiore sia sta corrisposta per un lungo tempo, ravvisando in ciò non un errore di fatto ma la tacita volontà del datore di premiare il dipendente; si deve infatti considerare come il dipendente, in buona fede, si sia affidato a tal somma.
- a conseguenza di ciò, pur prescrivendosi l'azione di ripetizione dell'indebito in 10 anni, di fatto l'Azienda recupererebbe solo le somme degli ultimi cinque anni, poichè solo entro tal termine la stessa potrebbe operare ai fini dell'annullamento del (tacita) volontà negoziale ex art.1442 Cc
Io fossi al suo posto:
- diffiderei l'Azienda dal recuperare automaticamente quanto richiesto dal 2007
- andrei dal Sindacato e mi farei adeguatamente tutelare (o troverei con l'Azienda, con reciproca soddisfazione, un accordo che non mi penalizzasse eccessivamente vista la mia buona fede e gli oneri personali in corso)
Saluti.
ecco questo dovrebbe essere appurato per confermare la buona fede di chi riceve lo stipendio.
basta controllare le voci sul cedolino dello stipendio non è una cosa difficile.
Infatti non un caso se ho scritto di prescrizione decennale e quinquennale (la prima per l'indebito, la seconda per l'annullabilitá del potenziale negozio)
in sostanza sei stato promosso al grado superiore ed, in attesa della nomina effettiva, ti hanno riconosciuto la retribuzione del grado a cui avevi diritto. Dal momento in cui ti è stato assegnato ufficialmente il grado superiore, essendo cambiata la retribuzione che comprendeva la differenza di trattamento economico tra i due gradi, l'assegno ad personam essendo assorbito dalla nuova retribuzione andava tolto.la voce in questione si tratta di un assegno ad personam che mi è stato attribuito quando nel lontano 2004 sono transitato nella categoria superiore, e che tale assegno sarebbe stato assorbito successivamente all'atto della promozione al grado superiore avvenuto qualche anno dopo
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