O
Ollj
Ospite
Non solo... la P.A. dovrebbe pur agire anche in altro ambito, ai fini dell'annullamento della promozione di fatto.
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
in sostanza sei stato promosso al grado superiore ed, in attesa della nomina effettiva, ti hanno riconosciuto la retribuzione del grado a cui avevi diritto. Dal momento in cui ti è stato assegnato ufficialmente il grado superiore, essendo cambiata la retribuzione che comprendeva la differenza di trattamento economico tra i due gradi, l'assegno ad personam essendo assorbito dalla nuova retribuzione andava tolto.
Quindi mi sembra che la Sentenza del TAR citata da @alberto bianchi, che pone entro i cinque anni dalla richiesta di restituzione della somma erroneamente erogata il limite temporale per il calcolo della somma da restituire, sia applicabile.
Non solo... la P.A. dovrebbe pur agire anche in altro ambito, ai fini dell'annullamento della promozione di fatto.
questo non ne sono sicuro. Mi sembra che quella di riconosce il trattamento economico dal momento in cui il soggetto ha avuto la comunicazione di aver superato le prove per la promozione al grado superiore, e/o di svolgere le mansioni del grado superiore in via ufficiosa, sia una prassi sopratutto in ambito della P.A. . Credo che ciò sia dovuto al fatto che qualcuno abbia fatto causa alla P.A. ottenendo il riconoscimento economico corrispondente alle mansioni che svolgeva, e che delle quali era stato ritenuto idoneo, ma che per lungaggini burocratiche organizzative non veniva ufficializzato il passaggio di grado.Non solo... la P.A. dovrebbe pur agire anche in altro ambito, ai fini dell'annullamento della promozione di fatto.
Gratis per sempre!