In materia di condomini e privacy il Garante
con un provvedimento generale del 28 giugno 2006 ha dettato alcune regole da rispettare. In particolare per quanto riguarda i condomini e/o gli inquilini morosi è illecita la diffusione di dati personali mediante la pubblicazioni di avvisi di mora o sollecitazioni al pagamento.
Lo scorso ottobre il Garante è intervenuto, ordinandone la rimozione, a seguito della pubblicazione sul sito di un comune del Nord Italia di una lista di nomi di famiglie che non avevano pagato la retta di un asilo.
Dal punto di vista pratico, che è ciò che più deve interessare chi concede in locazione un immobile, ribadisco che l'unica tutela è la fideiussione che però difficilmente viene stipulata per affitti di modesto importo salvo rinunciare a parte del canone al fine di convincere il conduttore a prestarla.
Per quanto concerne poi la redazione di una banca dati con i nomi dei conduttori morosi da mettere a disposizione di chi vuole locare il proprio immobile non credo sia realizzabile, ma qualora fosse permessa non la reputo utile perchè non è detto che coloro che vi dovessero comparire non siano solvibili successivamente nè che lo sia sempre chi in precedenza ha adempiuto le proprie obbligazioni.
La soluzione vera per convincere ad affittare è la certezza del diritto e l'applicazione della legge in tempi brevi cosa che per esperienza diretta di operatore del diritto a Roma avviene di rado, mi riferisco a chi avvia azioni di sfratto e ottiene il rilascio dell'immobile anche dopo un anno dalla citazione e talvolta anche oltre.
Avv. Luigi De Valeri:daccordo: