Regione Umbria L. regionale 18 febb 2004 n. 1
Art. 14
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire.
1. Il permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse, ovvero all'impegno degli interessati, in base a convenzione o atto d'obbligo, di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.2. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici generali e attuativi adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi due anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico. La sospensione non si applica per i procedimenti conclusi con esito positivo di cui sia stata data comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 17, comma 9.
Non voglo accapponirmi ma ragioniamo: supponiamo che il permesso di costruzione non attiene ad un solo lotto ma che i lottizzanti siano tre : chi di questi cederà quota parte del terreno per fare parco pubblico o parcheggio pubblico ? Chi monetizzerà ?; Chi farà passare dal suo lotto la strada etc?
E' evidente che il Comune prima di dare le autorizzazioni ad edificare voglia che la convenzione sia firmata a quattro; diversamente potrebbero sorgere a posteriori delle liti e paralisi . Quante lotizzazione sono partite dopo anni solo perchè i lottizzanti non si sono messi d'accordo fra loro ?
Chiedo conforto o smentita ad un geometra delle costruzione ....se è in ascolto
Aggiunto dopo 12 minuti :
PS: quanto previsto dalla RR Umbria recepisce l'art. 12 del DPR 380 del 6.6.81 (TU edilizia) che recita letteralmente:
Art. 12 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici,dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazioneprimaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.