Acquisto da “costruttore”
È opportuno fare alcune precisazioni sulla
vendita di immobili da costruire da chi è per
definizione costruttore. Con il D.Lgs 20
giugno 2005, n. 122, recante “Disposizioni
per la tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire, a norma
della legge 2 agosto 2004, n. 210” ed entrato
in vigore il 21 luglio 2005 sono state
introdotte importanti novità per questo tipo
di acquisti: sono presenti ben precise garanzie
a tutela dell’acquirente e a carico di chi vende
detti immobili, quale la “fideiussione” che in
sede di contratto preliminare il costruttore è
obbligato a procurare all’acquirente per un
importo corrispondente alle somme che il
costruttore ha riscosso. Il suo mancato rilascio
legittima l’acquirente a far dichiarare “nullo”
il contratto, con conseguente richiesta di
restituzione dei soldi già pagati, oltre che
degli eventuali danni.Altra importante novità è costituita dall’obbligo
gravante sul costruttore di rilasciare
all’acquirente una polizza assicurativa che,
per almeno dieci anni, lo tenga indenne dai
danni derivanti da rovina totale o parziale
dell’edificio o da gravi difetti costruttivi delle
opere.
Quelle sopra indicate sono le conseguenze in caso di omessa produzione della polizza assicurativa, che non preclude l'acquisizione dell'assegno emesso a suo favore in sede di accttazione della proposta.
Ove Sara Faletti vogli acquisire certezza in merito al rinvio dell'incasso dell'assegno al momento del preliminare dovrà farsi rilasciare dichiarazione scritta dallagenzia immobiliare che essa custodirà il titolo fino al perfezionarsi del preliminare.