Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Allora al famoso incontro l'impresa ci spiega che loro hanno il permesso a costruire ma subordinato alla firma della convenzione con il comune
Loro avendo il permesso a costruire subordinato solo alla firma della convenzione non possono iniziare a costruire

Penso di aver visto giusto nelle mie conclusioni precedenti.
Per quanto deve fare i miei consigli sono stati spero chiari
 

sara feletti

Nuovo Iscritto
Altra domanda sono andata ieri a vedere un'altro appartamento sempre in costruzione e (in questo caso no ci sono agenzie di mezzo ma direttamente il costruttore) mi dice che i soldi che lasci alla proposta come caparra confirmatoria non possono essere incassati x legge fino al compromesso ovvero fino al momento in cui verrà rilasciata la fideiussione....a voi risulta così??!!!! xkè io ho sempre saputo che questo assegno dato come caparra confirmatoria viene incassato al momento dell'accettazione della proposta
 

raflomb

Membro Assiduo
L'assegno, custodito dall'agenzia immobiliare, verrà consegnato alla parte venditrice al momento dell'accettazione della proposta. Quest'ultima sarà libera di incassarlo, e sarà imputato a titolo di acconto di caparra confirmatoria al momento della stipula del preliminare.
 

bolognaprogramme

Membro Assiduo
Professionista
ltra domanda sono andata ieri a vedere un'altro appartamento sempre in costruzione e (in questo caso no ci sono agenzie di mezzo ma direttamente il costruttore) mi dice che i soldi che lasci alla proposta come caparra confirmatoria non possono essere incassati x legge fino al compromesso ovvero fino al momento in cui verrà rilasciata la fideiussione....a voi risulta così??!!!! xkè io ho sempre saputo che questo assegno dato come caparra confirmatoria viene incassato al momento dell'accettazione della proposta


Hai trovato un costruttore molto serio, che applica la legge.
In caso di vendita di nuova costruzione, essendoci l'obbligo della fidjussione, il costruttore non deve incassare la caparra versata alla proposta, ma farlo solo al preliminare.

Silvana
 

sara feletti

Nuovo Iscritto
Hai trovato un costruttore molto serio, che applica la legge.
In caso di vendita di nuova costruzione, essendoci l'obbligo della fidjussione, il costruttore non deve incassare la caparra versata alla proposta, ma farlo solo al preliminare.

Silvana

TU MI DICI QUESTO RAFLOMB MI DICE L'assegno, custodito dall'agenzia immobiliare, verrà consegnato alla parte venditrice al momento dell'accettazione della proposta. Quest'ultima sarà libera di incassarlo, e sarà imputato a titolo di acconto di caparra confirmatoria al momento della stipula del preliminare.

AIUTOOOOOOOOOOOO NON CI CAPISCO PIU NULLA!!!!!!!!!!!!!!!!:triste::occhi_al_cielo:
 

bolognaprogramme

Membro Assiduo
Professionista
Sono due vendite di tipo diverso.

Nel caso dell'usato vale quello che dice Raflomb.

Nel caso del nuovo, ripeto che la procedura è quella che ti ha prospettato con grande serietà il costruttore.

Silvana
 

bolognaprogramme

Membro Assiduo
Professionista
Nel caso del nuovo è lil Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122
"Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005

Silvana
 

raflomb

Membro Assiduo
Acquisto da “costruttore”
È opportuno fare alcune precisazioni sulla
vendita di immobili da costruire da chi è per
definizione costruttore. Con il D.Lgs 20
giugno 2005, n. 122, recante “Disposizioni
per la tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire, a norma
della legge 2 agosto 2004, n. 210” ed entrato
in vigore il 21 luglio 2005 sono state
introdotte importanti novità per questo tipo
di acquisti: sono presenti ben precise garanzie
a tutela dell’acquirente e a carico di chi vende
detti immobili, quale la “fideiussione” che in
sede di contratto preliminare il costruttore è
obbligato a procurare all’acquirente per un
importo corrispondente alle somme che il
costruttore ha riscosso. Il suo mancato rilascio
legittima l’acquirente a far dichiarare “nullo”
il contratto, con conseguente richiesta di
restituzione dei soldi già pagati, oltre che
degli eventuali danni.
Altra importante novità è costituita dall’obbligo
gravante sul costruttore di rilasciare
all’acquirente una polizza assicurativa che,
per almeno dieci anni, lo tenga indenne dai
danni derivanti da rovina totale o parziale
dell’edificio o da gravi difetti costruttivi delle
opere.
Quelle sopra indicate sono le conseguenze in caso di omessa produzione della polizza assicurativa, che non preclude l'acquisizione dell'assegno emesso a suo favore in sede di accttazione della proposta.
Ove Sara Faletti vogli acquisire certezza in merito al rinvio dell'incasso dell'assegno al momento del preliminare dovrà farsi rilasciare dichiarazione scritta dallagenzia immobiliare che essa custodirà il titolo fino al perfezionarsi del preliminare.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto