Queste norme non comprendono diritti e doveri che dipendente deve avere e che l'amministrazione deve saper gestire :a volte sei meglio di un lassativo.
Le domande poste sono vaghe cosa vuoi che aiutiamo?
CMQ per te e per il "Franco il giovine": Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 maggio 1995 prevede, all’art. 4, che ai portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili ed a quelli che svolgono solo mansioni di vigilanza e custodia (categorie A e B) deve essere garantito l’alloggio gratuito.
Questo deve essere costituito da due ambienti di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti quando all’atto dell’assunzione in servizio la famiglia del portiere risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il portiere.
Salve pattuizioni in senso contrario, il portiere ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell’alloggio che risulti eventualmente superiore al minimo dei vani così stabilito.
Nel caso in cui lo stabile non sia provvisto di un alloggio adeguato a quanto disposto dal contratto collettivo, al portiere dovrà essere corrisposta un’indennità sostitutiva.
La concessione dell’alloggio costituisce una prestazione accessoria del rapporto di portierato e, in quanto tale, segue le sorti del contratto cui accede, con obbligo di rilascio al momento del licenziamento o delle dimissioni; essa, perciò, non integra un autonomo rapporto di locazione, ma ricade sotto il regime del contratto di portierato.
Può darsi il caso che l’assemblea di condominio decida di sopprimere il servizio di portierato e di concedere in locazione l’unità immobiliare prima adibita ad alloggio del portiere. In questo caso, trattandosi di mutamento di destinazione della cosa comune, può senz’altro parlarsi di innovazione. Sarà dunque indispensabile, ai fini della validità della relativa delibera assembleare, la maggioranza di cui all’art. 1136, 5° co., c.c., e cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio. Nel caso in cui si debba stipulare un contratto di locazione superiore ai nove anni sarà necessaria l’unanimità dei consensi (cfr. art. 1108 c.c.).
L'età del Portire si desume dal C.F. riportato sulla busta paga che il Condominio deve fare a giustificazione dell'emolumento pagato. Direi che è meglio che tutto sia gestito da uno studio di "Paghe e contributi" anche perché la gestione esula dalle competenze dell' amministratore: il portiere non è la società che fornisce il gas o la elettricità o l'acqua potabile o spurga i tombini e le fosse settiche.
Certo il condominio deve avere un fondo cassa apposito dove far confluire le somme riscosse e calcolate per il TFR del portiere.
Se non si è in grado di capire il rendiconto annuale oppure non si è in grado di controllare la congruità della somma giacente sul fondo cassa TFR portiere ci si può rivolgere ad un professionista che fa faccia il "Revisore dei conti": così l'Amministratore si sentirà controllato e non farà il furbo.
- effettivo orario lavoro e come registrarlo
- visite mediche obbligatorie e periodiche
- reperibilità
- corretta offerta (aggiornata allo status familiare "anno per anno") dell'alloggio
- e, credo, anche eventualità non pattuite che "se accadono" ricadono sotto controllo/responsabilità dell'amministratore (come la chiamata in proprietà privata che non dovrebbe mai avvenire) che di norma sono documentate anche con testimonianze e portate come prova "a fine contratto" per contenziosi
Mi dimentico qualcosa che il servizio paghe&contributi non può gestire ?