effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
a volte sei meglio di un lassativo.
Le domande poste sono vaghe cosa vuoi che aiutiamo?
CMQ per te e per il "Franco il giovine": Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 maggio 1995 prevede, all’art. 4, che ai portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili ed a quelli che svolgono solo mansioni di vigilanza e custodia (categorie A e B) deve essere garantito l’alloggio gratuito.
Questo deve essere costituito da due ambienti di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti quando all’atto dell’assunzione in servizio la famiglia del portiere risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il portiere.
Salve pattuizioni in senso contrario, il portiere ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell’alloggio che risulti eventualmente superiore al minimo dei vani così stabilito.
Nel caso in cui lo stabile non sia provvisto di un alloggio adeguato a quanto disposto dal contratto collettivo, al portiere dovrà essere corrisposta un’indennità sostitutiva.
La concessione dell’alloggio costituisce una prestazione accessoria del rapporto di portierato e, in quanto tale, segue le sorti del contratto cui accede, con obbligo di rilascio al momento del licenziamento o delle dimissioni; essa, perciò, non integra un autonomo rapporto di locazione, ma ricade sotto il regime del contratto di portierato.
Può darsi il caso che l’assemblea di condominio decida di sopprimere il servizio di portierato e di concedere in locazione l’unità immobiliare prima adibita ad alloggio del portiere. In questo caso, trattandosi di mutamento di destinazione della cosa comune, può senz’altro parlarsi di innovazione. Sarà dunque indispensabile, ai fini della validità della relativa delibera assembleare, la maggioranza di cui all’art. 1136, 5° co., c.c., e cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio. Nel caso in cui si debba stipulare un contratto di locazione superiore ai nove anni sarà necessaria l’unanimità dei consensi (cfr. art. 1108 c.c.).

L'età del Portire si desume dal C.F. riportato sulla busta paga che il Condominio deve fare a giustificazione dell'emolumento pagato. Direi che è meglio che tutto sia gestito da uno studio di "Paghe e contributi" anche perché la gestione esula dalle competenze dell' amministratore: il portiere non è la società che fornisce il gas o la elettricità o l'acqua potabile o spurga i tombini e le fosse settiche.
Certo il condominio deve avere un fondo cassa apposito dove far confluire le somme riscosse e calcolate per il TFR del portiere.
Se non si è in grado di capire il rendiconto annuale oppure non si è in grado di controllare la congruità della somma giacente sul fondo cassa TFR portiere ci si può rivolgere ad un professionista che fa faccia il "Revisore dei conti": così l'Amministratore si sentirà controllato e non farà il furbo.
Queste norme non comprendono diritti e doveri che dipendente deve avere e che l'amministrazione deve saper gestire :
- effettivo orario lavoro e come registrarlo
- visite mediche obbligatorie e periodiche
- reperibilità
- corretta offerta (aggiornata allo status familiare "anno per anno") dell'alloggio
- e, credo, anche eventualità non pattuite che "se accadono" ricadono sotto controllo/responsabilità dell'amministratore (come la chiamata in proprietà privata che non dovrebbe mai avvenire) che di norma sono documentate anche con testimonianze e portate come prova "a fine contratto" per contenziosi

Mi dimentico qualcosa che il servizio paghe&contributi non può gestire ?
 

effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
provo a spiegare

il "portiere con abitazione data in uso gratuito" (specifico perchè sembra ci sia un legame di garanzia superiore a cui avvocati preferiscono agganciarsi....il perchè, bisogna chiederlo a loro), non è un professionista ma un dipendente

parafrasando :
  • se la ditta delle pulizia di una banca viene chiamato da uno dei soci della banca a far operazioni nel "privato-privato del socio" , forse per una volta una-tantum non succede nulla
  • e la banca mai saprà veramente cosa è avvenuto come / quando / con_chi / perchè
  • ma in genere poi all'addetto pulizie gli viene suggerito di raccoglier prove e quando ne raggiunge di sufficienti, prima di abbandonare il lavoro presso la banca, effettua operazione "a titolo di risarcimento per attività non regolamentata ma che si credeva diventasse tale"
  • e sono guai : per la banca e per il dipendente della banca (2 filoni distinti a cui il secondo difficilmente "riesce a replicare con efficacia" - ambedue remunerativi)
è storia, purtroppo che si ripete abbastanza spesso ... pure coi badanti che vengono utilizzati dai parenti
 

effemme8

Membro Attivo
Proprietario Casa
Appunto.
Ma che c'azzecca con la questione?
Il portiere è un dipendente del condominio, e come tale va retribuito. Stop.

Se qualche condòmino lo ingaggia per suoi lavori privati , se la vedrà lui con il soggetto e con l'Inps.
Ma scusa, é ovvio

Il datore di lavoro deve vigilare SE/COME/QUANDO etc etc il suo lavoratore dipendente (con uso casa in gratuità) si "distrae"

La distrazione provoca disastri I proprietari (non all'amministratore)

se pensi che uno STOP limiti i pensieri, possibilità o danni : buona fortuna, sinora ti è andata sempre bene

Il. Mio era solo un consiglio di non circiscrivere troppo "pensiero attivo" sulla problematica del primo post
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Il datore di lavoro deve vigilare SE ... il suo lavoratore dipendente (con uso casa in gratuità) si "distrae"
Certamente: quindi i condomini, (i veri datori di lavoro) se ritengono che il portiere invece di fare il portiere faccia altro per altri, deciderà in assemblea di licenziarlo e ne assumerà altro più affidabile.

L'amministratore non è la guardia regia della situazione di ogni condominio che amministra.
 

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