alex4515

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Aidualc post #35
ho letto il link che ai postato, mi rendo conto che ogni caso può prendere pieghe diverse, ci sono sempre sfaccettature diverse per ogni singolo caso.
 

uva

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un articolo interessante in rete, metto il link.
Leggendo l'articolo risulta che i danni sono a carico del conduttore solo se è stato negligente o imprudente: non ha chiuso a chiave la porta, ha lasciato aperta la finestra di un appartamento ubicato al piano terreno.
C'è anche scritto che "lo scasso rappresenta, per definizione, un evento non imputabile all'inquilino".

Quindi rimango dell'idea che nel caso descritto da @alex4515 i danni provocati dai ladri siano a carico del locatore.
 

alex4515

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Attendo il preventivo che ho richiesto alla ditta che mi aveva installato i serramenti nel 2015, poi sentirò il conduttore se intende contribuire. Certamente non intendo entrare in conflitto, oggi gli inquilini che pagano regolarmente affitto e spese condominiali sono rari come le mosche bianche.

Al momento ringrazio tutti i forumisti che hanno partecipato . Vi farò comunque sapere
a cose risolte.

Grazie ancora
 

alex4515

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uva post #42
Credo proprio che sia così, mi sono già messo l'anima in pace, 1300 euro circa andati in fumo...
Grazie per l'interessamento uva
 

Luigi Criscuolo

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sostanzialmente esistono due scuole di pensiero: la prima si basa sul fatto che il conduttore ha l'obbligo della conservazione del bene locato per cui se nell'effrazione si rompe irrimediabilmente la porta finestra tocca a lui l'onere della riparazione. La secondo si basa sul fatto che la sostituzione completa della porta finestra è una operazione di straordinaria manutenzione dell'infisso per cui il suo costo è a carico del proprietario del locale.
 

Luigi Criscuolo

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secondo : Chi risarcisce i danni causati da un immobile locato?

La fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva per danno cagionato da cose in custodia, cioè sulla relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere qualsiasi terzo chiamato a rispondere dall’ingerenza sulla cosa.
Tale responsabilità oggettiva, però, viene meno nel momento in cui si riesce a dimostrare che l’evento causale sia effetto di un caso fortuito non riconducibile alla responsabilità del custode, id est: un impulso causale autonomo con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nel caso di un immobile concesso in locazione si pone un problema di individuazione della responsabilità in capo ai soggetti che il diritto individua come possibili responsabili (locatore e conduttore). In linea di principio, un immobile, concesso in locazione, determina il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, e dunque l’obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende altresì la responsabilità a suo carico ex art. 2051 c.c. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, rimanendo, invece, in capo al proprietario la responsabilità giuridica e, quindi, la custodia [Cass. civ., n. 2422/ 2004]. Ad esempio, il proprietario di un immobile concesso in locazione adibito a ristorante, gestito dal conduttore dell’immobile stesso, non può essere chiamato a rispondere, ex art. 2051 c.c., per i danni causati all’appartamento sottostante, di proprietà di un terzo, dalle infiltrazioni d’acqua provocate dall’impianto di condensa dei frigoriferi e dall’idrante per la pulizia dei pavimenti in uso al gestore del ristorante medesimo [Cass. civ., n. 8006/ 201 0]. In questo caso sarà, infatti, il solo conduttore chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c.
Quando, invece, né il locatore e né il conduttore siano in grado di dimostrare che la causa del danno sia dovuta all’obbligo di custodia specificamente gravante su uno dei due interessati, si parla di responsabilità solidale.
Si ha tale responsabilità solidale quando più soggetti sono chiamati a rispondere per una violazione o per un’obbligazione in posizione di parità; in questo caso colui che adempie acquisisce un diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati. Con la sentenza n. 23945/2009 la Cassazione ha ritenuto opportuno applicare l’art. 2055 c.c. nel caso non si possa comprendere da dove provenga il danno e quindi di chi sia la responsabilità.
 

uva

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A me pare che il post n. #47 di @Luigi Criscuolo si riferisca ad un caso diverso da quello di cui stiamo parlando.
L'articolo linkato parla di danni cagionati a terzi dall'immobile condotto in locazione dall'inquilino.
E ipotizza le responsabilità del locatore/proprietario, o del conduttore/custode dell'immobile in forza del contratto di locazione.

Il caso di @alex4515 è diverso: il suo immobile non ha cagionato danni a terzi.
L'immobile ha subìto un danno (portafinestra divelta) che è stato cagionato da terzi.
La causa del danno è l'intrusione dei ladri, che secondo me è un caso fortuito non imputabile (nel caso specifico) a negligenza o imprudenza del conduttore.
Come già scritto nei post precedenti, il conduttore sarebbe responsabile se avesse lasciato la porta o le finestre aperte; ma così non è stato.
 

Luigi Criscuolo

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il conduttore sarebbe responsabile se avesse lasciato la porta o le finestre aperte;
ma in quel caso la porta finestra non sarebbe stata divelta. Secondo me la ripartizione 50-50 è la soluzione migliore perché contempla sia la responsabilità connessa con la conservazione del bene locato e sia l'onere dell'accollo delle spese di sostituzione per un intervento di manutenzione straordinaria di un accessorio dell'appartamento locato resasi necessario per una causa doloso.
Se tu prendi a noleggio un'auto, vai dove devi andare parcheggiando in un multi piano. Quando ritorni trovi la macchina con il lunotto posteriore rotto nel tentativo di rubare qualcosa. Quando restituisce la macchina alla società noleggiatrice (tralascia il fatto che loro sono senz'altro assicurati anche contro questo tipo di danni), se non hai fatto l'estensione della assicurazione contro i danni da furto e atti vandalici, ti vedrai caricato il costo del noleggio della fornitura e montaggio del nuovo lunotto.
 

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