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Comunque il proprietario, venditore, resta responsabile dell'opera difettosa e per lui l'esecutore dei lavori.2. La garanzia è valida su tutte le opere eseguite dall'impresa e rientranti nell'appalto.
Se il committente al fine di risparmiare sul prezzo decide, e concorda, di eliminare determinate lavorazioni ritenute propedeutiche alla "buona pratica edile" non può lamentarsi dei vizi che compaio anche solo dopo poco tempo dalla consegna dell'opera (figuratevi se compaiono dopo 5/6 anni).
non sarei così certo di questa affermazione, che tra l'altro contraddice quello che hai scritto qualche intervento addietro.il proprietario, venditore, resta responsabile dell'opera difettosa e per lui l'esecutore dei lavori.
Tanto per togliermi ogni dubbio io incomincerei ad investigare sul solaio: magari il vicino sottostante potrebbe avere spostato un tramezzo.Una qualche verifica strutturale al palazzo sarebbe consigliabile.
il postante non ha detto se il pavimento è quello originale del costruttore perché in tal caso non c'è garanzia che tenga, essendo il palazzo del 1980 o giù di lì.Ho sempre affermato che il responsabile è il pianellista
Se provocasse un cedimento di qualsiasi entità non sarebbe tale, ma muro portante perché sopporta il carico, anche se dimensioni inadeguate.Tanto per togliermi ogni dubbio io incomincerei ad investigare sul solaio: magari il vicino sottostante potrebbe avere spostato un tramezzo.
Se devi iniziare una causa la devi iniziare con chi ti ha venduto la casa non con l'artigiano che cinque anni fa ha posato il pavimento nell'appartamento che non era ancora tuo.
Certo che se acquisti il fabbricato abitabile dall'impresa o da un privato gliene chiederai conti. Ma se tu sostituisci il pavimento ed il pavimentista lo realizza in spregio della regola d'arte, sarà lui a risponderne, mica il costruttore dell'immobile.
Confermo il mio primo intervento, sopra riportato.Non so se la mossa di chiedere al venditore un indennizzo pari al costo del rifacimento della pavimentazione possa avere successo perché la garanzia è un obbligo dell'impresa che ha fatto il lavoro: e qui si tratta di vizi occulti non facilmente rilevabili se non al momento in cui compaiono gli effetti dei vizi, e di ciò non è responsabile il venditore
ti ringrazio ma mi sembra di aver rappresentato con la massima chiarezza che l'azione che intenderei intraprendere non sarebbe in odio al piastrellista (che ha comunque posato "ad capocchiam") bensì in odio al venditore ammesso e non concesso che abbia sottaciuto il difetto. Tanto, poichè fatti simili -da quanto ho scoperto- si sono verificati anche in altre unità immobiliari.Se devi iniziare una causa la devi iniziare con chi ti ha venduto la casa non con l'artigiano che cinque anni fa ha posato il pavimento nell'appartamento che non era ancora tuo.
Ti ringrazio, chiarissimo e incisivo come sempre!!Che il tuo diritto è prescritto, ex art. 1495, comma 3 c.c.
A meno che il danno denunciato sia conseguenza di opere (ristrutturazione edilizia e, in genere, interventi manutentivi o modificativi di lunga durata) eseguite prima del tuo acquisto.
questo fatto potrebbe dar adito alla ipotesi di @Dimaraz che si tratti di assestamenti strutturali dell'edificio.Tanto, poichè fatti simili -da quanto ho scoperto- si sono verificati anche in altre unità immobiliari.
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