I parametri a cui bisogna fare riferimento devono essere parametri che rimangono immutati nel tempo il più possibile quali: il piano, l'affaccio delle finestre, l'esposizione dei muri perimetrali esterni, l'altezza interpiano, la destinazione d'uso delle stanze che compongono l'appartamento ecc... ecc.... .
L'argomento meriterebbe l'apertura di una nuova discussione. Qui saremmo in parte OT. Ci scuserà il custode... per ora.
Condivido in pieno le tue argomentazioni e preoccupazioni, a tal punto che estremizzando, propenderei addirittura a considerare i soli mq di superficie o i mc di volume abitabile.
(Molto spesso infatti è lo stesso costruttore a realizzare u.i. con disposizione ed esposizione omogenea, con doppia esposizione, medesima altezza interpiano).
Ma non sempre l'affaccio delle finestre si mantiene immutato nel tempo: la cosiddetta vista-mare può tramutarsi in vista edifici successivi, la facciata principale divenire secondaria per i medesimi motivi, la destinazione d'uso delle stanze non è di fatto vincolante per il soggetto proprietario, l'altezza del piano può divenire meno significativa.
Scrivo questo per esperienza personale diretta:
1) Casa d'epoca a Milano: tabella millesimale e RdC redatti intorno al 1949.
Al piano terra del fabbricato, di 6 piani f.t. , costituito da negozi, è attribuito quasi il 50% dei millesimi di proprietà. Sproporzione che si è sempre prestata in un senso e successivamente in senso opposto al ricatto. Ma è anche vero che molti come me avevano acquistato anche valutando la quota di competenza sulle spese condominiali.
2) Condominio anni 70 Liguria: orientativamente chi ha redatto le tabelle ha attribuito un coefficiente di piano di questo tipo: PT=14%, 1°=10%, 2°e 3°=14%, 5°+6°+7°=16%
Certamente a distanza di anni non si può più contare sull'ampiezza del panorama significativo.
Nel primo caso , prima della riforma del c.c., per superare la stortura si è dovuti arrivare ed accettare dei compromessi, nel limite della legge.
Secondo me, come dicevo sopra, all'art 69 d.a.c.c manca tra i casi previsti, una terza condizione: quando le mutate condizioni, non dipendono da sopraelevazioni, o incrementi o diminuzioni operate dai singoli, bensì dalle mutate condizioni socioambientali e contesto economico in cui è allocato l'edificio. Potrebbe anche essere prevista una validità temporale massima delle tabelle, che con periodicità stabilita debbano essere sottoposte a revisione e/o conferma.